Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12471 del 16/06/2016


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Cassazione civile sez. II, 16/06/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 16/06/2016), n.12471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27307-2011 proposto da:

COMPRENSORIO DI (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO COGGIATTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SOCOTI ’90 S.p.A., c.f. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO CONDORELLI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

Società (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1125/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito l’Avvocato CLAUDIO COGGIATTI, difensore del ricorrente, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PIETRO CONDORELLI, difensore della

controricorrente, che si è riportato alle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso con condanna aggravata alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma depositata il 16 marzo 2011 con cui, in riforma della pronuncia gravata, è stata dichiarata l’esistenza di una servitù di passaggio in favore di SOCOTI 90 s.p.a. e a carico di (OMISSIS) s.r.l., oltre che del Comprensorio di (OMISSIS): servitù, è scritto in dispositivo, “da realizzarsi a spese delle parti secondo le quote corrispondenti ai fondi da loro rispettivamente acquistati dal comune dante causa s.r.l. M.S.”. Tale servitù, come è esposto nella parte motiva della pronuncia, era stata costituita con contratto del 31 maggio 1973 e modificata con successivo contratto del 10 maggio 1983; essa gravava sui fondi di proprietà del Comprensorio e di una società terza, che lo aveva però acquistato successivamente alla proposizione della domanda giudiziale. Le spese per l’esercizio delle servitù, e cioè per la realizzazione della strada, secondo la corte capitolina, dovevano far carico, in base al titolo, alle società Il Casale e M.S., alla quale era succeduta l’appellante, odierna controricorrente.

Il ricorso per cassazione è stato proposto dal Comprensorio di (OMISSIS) ed è basato su due motivi.

Resiste con controricorso SOCOTI 90, mentre (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva della presente fase di legittimità. Le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di impugnazione denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Si lamenta che il ricorrente Comprensorio fosse stato condannato al pagamento delle spese necessarie alla costruzione della strada nonostante nei confronti dello stesso non fosse stata spiegata alcuna domanda di condanna in via principale, subordinata o in garanzia.

Il secondo motivo lamenta nullità della sentenza per l’insanabile contrasto logico giuridico tra la motivazione della sentenza, in cui non era fatta menzione dell’obbligo di contribuzione alla spesa da parte del Comprensorio, e il dispositivo della stessa, ove l’impegno di spesa da affrontarsi per la realizzazione della strada era stato posto indistintamente a carico delle parti (e quindi anche della ricorrente).

I due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

La controricorrente ha sollevato una eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, che va però disattesa.

Secondo SOCOTI 90 controparte aveva richiesto la cassazione integrale della sentenza, laddove l’oggetto dell’impugnazione risultava invece circoscritto a un solo capo della pronuncia: quello, cioè, attinente alle spese per le opere atte a rendere possibile l’esercizio della servitù.

Per quanto qui interessa, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 si limita a richiedere, “a pena di inammissibilità” l’enunciazione dei motivi per i quali di chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme su cui si fondano: onere, questo, cui il ricorrente ha correttamente adempiuto. Peraltro, l’impugnazione è diretta al capo della pronuncia di cui si è sopra detto, tant’è che la ricorrente ha richiesto la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2 con esclusivo riguardo al tema delle spese per la realizzazione della strada, investito dal ricorso per cassazione. L’affermazione secondo cui l’istante avrebbe domandato la cassazione degli altri capi della sentenza appare, quindi, palesemente destituita di fondamento.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c., poi, la controricorrente ha eccepito che il ricorso è composto di 77 pagine recanti la riproduzione integrale di atti del giudizio di merito, mentre i motivi di ricorso risultano contenuti in sole 6 pagine che non hanno attinenza a quanto esposto in precedenza.

Vero è che la riproduzione degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (Cass. S.U. 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. 9 luglio 2013, n. 17002; Cass. 22 novembre 2013, n. 26277).

Nondimeno, nella fattispecie, l’esposizione contenuta nel corpo del ricorso, che opera quale elemento di collegamento tra le singole vicende processuali cui si riferiscono gli atti oggetto di trascrizione, consente di avere adeguata contezza dei fatti rilevanti ai fini della comprensione dei motivi: motivi che, del resto, vertono sulla portata della decisione resa dalla Corte di appello di Roma in ordine a un singolo profilo, attinente alla indicazione, nel corpo della sentenza impugnata, dei soggetti su cui grava l’obbligo di contribuire alla realizzazione di una strada. Gli stessi motivi contengono, poi, una soddisfacente rappresentazione del fatto processuale rilevante ai fini della decisione del ricorso. Si rileva in proposito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione redatto con la tecnica dell’assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, non si configura ove a tale riproduzione si accompagni una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione (Cass. S.U. 24 febbraio 2014, n. 4324): e quindi una parte espositiva del fatto sostanziale e processuale, prima dell’articolazione dei motivi o nell’ambito della loro illustrazione (cfr. Cass. 22 settembre 2009, n. 20395; Cass. 22 settembre 2009, n. 20393).

Passando all’esame dei due motivi, occorre rilevare che la corte di Roma, nella parte motiva della sentenza impugnata, ha evidenziato come le spese di realizzazione della strada dovessero far carico, in base al titolo (contratto del 10 maggio 1983), alle società Il Casale e M.S., alla quale era succeduta pro quota la controricorrente SOCOTI (e, in base a quanto si ricava dalla narrativa della vicenda processuale, (OMISSIS) s.r.l., incorporante la stessa M.S.: cfr. pag. 25 del ricorso, ove riprodotto il contenuto della comparsa di risposta in primo grado della stessa (OMISSIS)).

Nel dispositivo si legge che la strada deve “realizzarsi a spese delle parti secondo le quote corrispondenti ai fondi da loro rispettivamente acquistati dal comune dante causa s.r.l. M. S.”.

Se ne ricava che il giudice dell’impugnazione abbia inteso riferire l’obbligazione avente ad oggetto la spesa per le nominate opere non a tutte le parti del giudizio, ma solo a quelle di esse che fossero aventi causa della predetta società M.S., tra cui non indica essere ricompreso il Comprensorio ricorrente: parte, questa, verso la quale, del resto, non era stata nemmeno svolta alcuna domanda in punto di pagamento delle spese per la realizzazione della strada (cfr. conclusioni rassegnate da SOCOTI 90 nella citazione in appello, pag. 45 del ricorso).

Non ricorre, quindi, il denunciato contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, posto che tale contrasto si determina nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (Cass. 11 luglio 2014, n. 15990; Cass. 2 luglio 2007, n. 14966).

Nella fattispecie, proprio alla luce di quanto affermato in motivazione (e in continuità logica con quanto ivi esposto), l’obbligo di cui al dispositivo deve infatti intendersi riferito non a tutte le parti del giudizio, ma a quelle parti (le società (OMISSIS) e SOCOTI 90) che sono state individuate dalla corte di merito come tenute al pagamento delle spese di realizzazione della strada in quanto aventi causa di M.S. s.r.l..

Per tale ragione non ricorre neppure il lamentato vizio di ultrapetizione.

Il ricorso è dunque rigettato.

Non ricorrono le condizioni per la condanna per responsabilità aggravata richiesta dal procuratore generale.

Tenuto conto del tenore della pronuncia, il cui dispositivo poteva certo ingenerare dubbi interpretativi, pare anzi conforme a giustizia compensare le spese di giudizio.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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