Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12471 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7412/2014 R.G. proposto da:

Equitalia Sud Spa, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te

domiciliata in Roma alla via XXIV Maggio n. 43, presso lo studio

dell’avv. Paolo Puri, da cui è rapp.ta e difesa, come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Danubio s.r.l., in persona del legale rapp.te. p.t., elett.te

domiciliato in Roma alla via Lavinio n. 15 presso lo studio

dell’avv. Simonetta D’Anna da cui è rapp.to e difeso come da

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 259/22/13 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata il 29/7/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 gennaio 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 259/22/13, depositata il 29 luglio 2013, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 41/37/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un estratto di ruolo, richiesto in data 10 maggio 2011, con cui la parte deduceva di essere venuta a conoscenza dell’esistenza di una cartella di pagamento, che sarebbe stata notificata il 13 dicembre 2005, emessa in riferimento a sanzioni per il mancato versamento dell’INVIM per l’anno di imposta 1991, di cui eccepiva l’inesistenza della notifica con conseguente prescrizione quinquennale della pretesa impositiva;

3. la CTR, in riforma della sentenza di primo grado che aveva ritenuto il ricorso inammissibile dopo aver accertato la regolarità della notifica della cartella, aveva accolto il gravame rilevando che successivamente alla notifica della cartella era in ogni caso decorso il termine quinquennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 4, in assenza di ulteriori atti esecutivi;

4. avverso la sentenza di appello, Equitalia Sud S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 14 marzo 2014, affidato a quattro motivi; la contribuente si costituiva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso la società concessionaria eccepisce la nullità della sentenza per omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia, individuato nell’inammissibilità del ricorso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ritualmente eccepita in entrambi i gradi di giudizio, rilevando che, a fronte di una cartella notificata il 13 dicembre 2005, la parte aveva proposto ricorso in data 8 giugno 2011 (rectius 13-6-2011), ben oltre il termine di sessanta giorni di cui alla norma citata e che la CTR aveva proceduto all’esame nel merito dell’eccezione di prescrizione senza prima pronunciarsi sulla tardività dell’impugnazione;

2. con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che, qualora si ritenesse implicito il rigetto dell’eccezione, la CTR aveva comunque errato a non dichiarare l’inammissibilità del ricorso per tardività;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in considerazione del fatto che la parte non aveva fatto valere vizi propri dell’atto impugnato bensì una prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella;

4. con il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943,2944 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver errato la CTR a ritenere applicabile la prescrizione quinquennale benchè la cartella avesse ad oggetto un credito divenuto definitivo, non solo perchè non tempestivamente impugnato ma anche perchè già accertato con sentenza passata in giudicato, sulla cui base era stata emessa la cartella, pertanto soggetto alla prescrizione decennale; rileva inoltre che rispetto a quelle stesse somme la parte aveva presentato una istanza di rateizzazione in data 16-2-2010, che costituiva atto di riconoscimento di debito con efficacia interruttiva, che tale richiesta era stata accolta con comunicazione del 15-3-2010 cui era seguita una intimazione di pagamento notificata il 10-5-2010.

OSSERVA CHE:

1. Preliminarmente si rileva che la società contribuente, con memoria del 13 gennaio 2021, ha comunicato di aver usufruito della definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, allegando a supporto una mail dell’Agenzia Riscossione che fa riferimento all’avvenuta cancellazione di una ipoteca legale, iscritta presso la conservatoria di Latina, all’esito del saldo delle cartelle sottostanti.

Rileva il Collegio che, in assenza di un riferimento che consenta di collegare tale ipoteca alla cartella esattoriale oggetto di causa, ed in ogni caso di una prova documentale dell’avvenuta presentazione di una richiesta di definizione agevolata ad essa relativa, non è possibile assumere alcun provvedimento conseguenziale che tenga conto di tale eventuale richiesta, che rimane non provata.

2. Quanto poi all’eccezione formulata nel controricorso di inammissibilità, o comunque infondatezza, dei primi tre motivi di ricorso, fondata sulla contestazione in fatto della regolarità della notifica della cartella oggetto dell’estratto di ruolo impugnato, si evidenzia che la CTR, pur avendo accolto nel merito l’eccezione di prescrizione, ha confermato quanto già accertato dalla CTP in ordine ad una rituale notifica di suddetta cartella il 13 dicembre 2005, ed ha fatto decorrere proprio da tale data il termine quinquennale di prescrizione che ha ritenuto maturato.

Ne consegue che la società contribuente, vittoriosa nel giudizio di merito, ma soccombente rispetto alla questione pregiudiziale della regolarità della notifica, in presenza di una decisione esplicita su tale punto, avrebbe dovuto proporre un ricorso incidentale, condizionato alla fondatezza del ricorso principale, per attualizzare il suo interesse ad impugnare tale statuizione, ed insistere sui dedotti vizi di inesistenza o nullità della notifica; in assenza di tale impugnazione va ritenuto che l’accertamento sulla regolarità di tale notifica sia ormai coperta dal giudicato e non più contestabile.

3. I primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione, risultano meritevoli di accoglimento.

Da tempo le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19704 del 2015, hanno chiarito che l’estratto di ruolo è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente unicamente gli “elementi” di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del relativo potere), in quanto tale non impugnabile, sia perchè trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 sia perchè trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.) non avendo alcun senso l’eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato (in linea Cass. n. 22184 del 22/09/2017 e n. 6610 del 15/03/2013).

Con la medesima pronuncia il Supremo consesso (conformi le varie pronunce successive delle Sezioni semplici (Vedi Cass. n. 11439 e n. 20611 del 2016; n. 27799 del 2018; n. 22507 del 2019) ha tuttavia evidenziato che laddove l’impugnazione investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia gli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai o invalidamente notificati ma conosciuti dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo, sussiste un interesse ad agire meritevole di tutela ad impugnare, con l’estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p..

Una lettura costituzionalmente orientata impone infatti di ritenere che la previsione, ivi contenuta, dell’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato, non costituisca l’unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell’atto precedente, del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e non escluda quindi la possibilità di far valere tale mancanza anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Ovviamente anche il ricorso contro l’estratto di ruolo deve essere proposto nel rispetto del termine generale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 decorrente dalla conoscenza di tale atto, non assumendo rilevanza, in senso contrario, la facoltatività della relativa impugnazione, data la possibilità per il contribuente di attendere di ricorrere avverso il primo atto impositivo o della riscossione “tipico” successivamente notificatogli. (Cass. n. 23076 del 2019 e n. 27799 del 2018).

3.1 Ne consegue che deve ritenersi consentito al contribuente di impugnare la cartella di pagamento attraverso un estratto di ruolo conseguito a richiesta e non notificato, con cui ne sia venuto a conoscenza, solo deducendone la nullità per difetto di notificazione, con le relative conseguenze in punto di tempestivo esercizio del potere impositivo.

Come già correttamente osservato, il riconoscimento di una tutela anticipatoria, senza attendere la possibilità, da sempre riconosciuta, di impugnare l’atto precedente allorchè sia notificato l’atto successivo, si giustifica solo allorchè, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell’esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell’avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti.

Mentre è consentito il recupero di strumenti di impugnazione che non si è potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica della cartella esattoriale, l’impugnazione non è invece ammessa tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui sia riportato il credito erariale trasfuso nella cartella di pagamento precedentemente e regolarmente notificata.

4. Va pertanto ribadita l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo riportante il credito erariale trasfuso in una cartella di pagamento precedentemente notificata al debitore, che si sostanzierebbe in una sorta di richiesta di procedere ad un accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo, in quanto si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il contribuente, consentendogli di opporre una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione.(vedi da ultimo Cass. n. 21289 del 2020).

L’estratto di ruolo, che è atto interno all’Amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo di cui si deduca l’omessa notifica, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo. (Cass. n. 22184 del 2017 e n. 13755 del 2019).

4.1 Il contribuente mediante l’impugnazione dell’estratto del ruolo non può quindi formulare l’eccezione di prescrizione e decadenza delle pretese tributarie se non prova preliminarmente la mancata notifica nei termini di legge delle relative cartelle di pagamento, in quanto in caso di regolare notifica le suddette eccezioni andavano proposte entro il termine di impugnazione delle cartelle, decorso il quale, quest’ultime, divengono definitive.

L’omessa impugnazione della cartella di pagamento ovvero degli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva dei crediti dell’Erario, una volta che siano stati ritualmente notificati al contribuente, determina la decadenza di quest’ultimo dal potere di ricorrere avverso gli stessi, anche per motivi attinenti al merito della pretesa, producendo l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito fiscale, seppur già prescritto prima della notifica della cartella ovvero di altro titolo impugnato. (Vedi Cass. n. 29978 del 2018 e n. 19010 del 2019).

5. Nella fattispecie la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi in quanto, accertato che la cartella era stata tempestivamente e validamente notificata al contribuente, avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo richiesto successivamente ad una valida notifica.

6. Per tali motivi, assorbito il quarto motivo, la sentenza va cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso di I grado presentato dal contribuente.

6.1 Quanto alle spese, tenuto conto del consolidarsi dei principi richiamati in epoca successiva alla notifica del ricorso, sussistono i presupposti per disporne la integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie i primi tre motivi e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado;

compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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