Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12470 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

C.P., rappresentato e difeso per procura in calce al

controricorso dagli Avvocati Giorgi Giorgio e Andrea Melucco,

elettivamente domicilialo presso lo studio del secondo in Roma, viale

Angelico n. 32.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 53 della Commissione tributaria regionale

della Liguria, depositata il 13 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente l’avv. Giorgi per il ricorrente;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo

Vittorio Scardaccione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 53 del 13.11.2007 della Commissione regionale della Liguria, che aveva accolto il ricorso proposto da C.P. per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, a seguito della rideterminazione del reddito della s.a.s. Italconcert di C.G., aveva elevato il suo reddito da partecipazione alla suddetta società per l’anno 1995;

letto il controricorso di C.P.;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del primo motivo di ricorso osservando che:

– “il primo motivo di ricorso, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 29, denunzia il mancato rispetto del principio dell’integrità del contraddittorio, assumendo che, in base al recente orientamento delle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 14815 del 2008), il giudizio con cui viene impugnato l’accertamento relativo al reddito della società di persone interessa necessariamente tutti i soci e la società”:

– “il motivo appare fondato alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra indicato, secondo cui il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società di persone, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci (salvo che l’impugnativa prospetti questioni personali), con l’effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992. art. 14, comma 1), sicchè, trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 11 Cost., comma 2, e la nullità può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, con conseguente rimessione della controversia avanti al giudice di primo grado;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato;

che gli altri motivi di ricorso vanno dichiarati assorbiti;

che, pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione delle sentenze di primo e di secondo grado e rimessione della causa dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova affinchè, adempiuti i necessari adempimenti per assicurare l’integrità del contraddittorio, pronunci su merito del ricorso introduttivo;

che le ragioni della decisione integrano giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza di secondo grado e quella di primo grado e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Genova; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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