Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12470 del 18/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 18/11/2016, dep.18/05/2017),  n. 12470

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6758/2014 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

9, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS,

rappresentata e difesa dagli avvocati GAETANO GRIECO, ALESSANDRO

GRACIS giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, (già MILANO ASSICURAZIONI SPA) in

persona del suo procuratore ad negotia dr. A.Z., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO da cui è rappresentata e

difesa giusta procura speciale in calce al controricorso;

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 2,

presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO da cui è

rappresentato e difeso giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4211/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO GRACIS;

udito l’Avvocato ENRICA FASOLA per delega;

udito l’Avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 1996, a seguito di un incidente stradale, R.P., marito della odierna ricorrente, riportava gravi danni alla persona con postumi permanenti nella misura del 70%. Il giudizio tra il R. e C.M., proprietario del veicolo investitore, e la Milano Ass.ni s.p.a., compagnia assicuratrice per la r.c.a di quest’ultimo, si concludeva con sentenza passata in giudicato che accertava una ripartizione di responsabilità al 75 % in capo all’investitore e al 25% in capo all’infortunato, e liquidava il danno subito dal R.. La moglie del R., D.C., proponeva autonomo giudizio risarcitorio, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali riportati in proprio a causa della completa alterazione della vita familiare conseguente all’incidente, che aveva determinato la perdita della possibilità di una normale vita di relazione a causa della necessità di dare continua assistenza al marito, che oltre alla grave invalidità aveva riportato in conseguenza del sinistro anche significative alterazioni caratteriali, caratterizzate da comportamenti aggressivi con improvvisi scoppi d’ira, con conseguente deterioramento dei rapporti personali ed affettivi con lo stesso, oltre che con il mondo esterno.

La domanda della D. veniva accolta in primo grado e, accertata la responsabilità del C. nella misura del 75%, questi veniva condannato a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla moglie della vittima, suddiviso in danno morale, danno biologico proprio, e danno da alterazione della vita coniugale, conseguente alla necessità di sostenere le esigenze di assistenza del marito, liquidato in 25.000,00 Euro, per un totale di Euro 63.000,00 circa.

La D. proponeva appello, volto ad ottenere una liquidazione del danno non patrimoniale riflesso subito in conseguenza delle gravissime menomazioni riportate dal marito a seguito del sinistro che fosse maggiormente consona rispetto al pregiudizio effettivamente riportato, alla sua dignità di donna e di moglie, al diritto all’integrale fruizione del rapporto coniugale, al rispetto della vita sessuale, privata e familiare, solo in linea teorica riconosciuto dal tribunale ma poi liquidato in un importo irrisorio con valutazione apodittica e non verificabile. Il tribunale infatti aveva preferito per la liquidazione del danno morale scegliere la strada della valutazione equitativa pura, non giustificata e non ancorata ad alcun parametro obiettivo. L’odierna ricorrente chiedeva che, per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso, da grave alterazione del rapporto parentale, si facesse riferimento alle tabelle, ed in particolare alle tabelle del Tribunale di Milano del 2011, che produceva, e sottolineava che la gravità del danno subito era talmente elevata da essere sostanzialmente equiparabile a quella conseguente alla perdita del rapporto parentale. L’impugnazione veniva in parte accolta dalla Corte d’Appello di Roma che, con la sentenza qui impugnata, dava atto che il tribunale non avesse adeguatamente considerato la compromissione dei rapporti personali tra i due coniugi (inclusi quelli di natura sessuale), che all’epoca dei fatti avevano da poco superato i 45 anni ed erano coniugati da oltre 25 anni, e dava atto della inidoneità della somma liquidata in primo grado a coprire interamente il danno, tenuto conto dei molteplici elementi da considerare: presumibile durata ed intensità della condizione invalidante del coniuge, gravità della alterazione della sfera anche psichica del danneggiato, situazione di famiglia mononucleare, in cui la moglie non poteva sperare in alcun supporto di altri familiari per ripartire l’oneroso carico dell’assistenza. Tutto ciò premesso, la corte d’appello provvedeva alla riliquidazione del danno, non ritenendo di poter adottare, come parametro di riferimento, i valori tabellari riportati nelle tabelle milanesi in associazione alla perdita del rapporto parentale, come auspicato dall’appellante, e condannava gli appellati in solido al versamento di una ulteriore somma di Euro 104.000,00 circa determinata adottando due parametri equitativi puri, in cui attribuiva un determinato valore economico a ciascun anno di futura durata della convivenza con il marito in quelle condizioni per un arco di tempo di 20 anni, determinando un valore su base annua per la perdita della sfera affettiva sessuale ed un altro valore per gli oneri di assistenza.

D.C. propone due motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4211/2013 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 22.7.2013, nei confronti di C.M. e della Milano Ass.ni s.p.a..

Resistono con distinti controricorsi il C. e la UnipolSai Ass.ni s.p.a. (già Milano Ass.ni s.p.a.).

Sia la ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e la violazione dell’art. 112 c.p.c..

Lamenta che, pur avendo ella denunciato la violazione di numerosi suoi diritti fondamentali e interessi costituzionalmente protetti, da parte dell’autore del danno, la corte d’appello si sia limitata a passare direttamente all’esame dei danni conseguenza non patrimoniali, senza ben accertare, e quindi senza poi valorizzare adeguatamente nella quantificazione, quanti e quali fossero gli interessi lesi.

Sostiene che per una adeguata quantificazione del danno fosse necessario prima accuratamente accertare, sulla base del riscontro delle molteplici allegazioni della parte, quali diritti fondamentali della persona fossero stati violati.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata contiene una valutazione sintetica ma completa delle cause del danno che, partendo dall’analisi di una situazione di fatto nota, ovvero delle conseguenze fisiche e psichiche riportate a causa dell’incidente dal marito della ricorrente, considerando la gravità delle invalidità riportate, ed anche l’alterazione caratteriale che la nuova situazione di pesante infermità aveva determinato sulla persona dell’infortunato, la sofferenza psichica determinatasi nella stessa ricorrente a seguito dello stravolgimento della sua vita conseguente all’incidente, e le modifiche della vita familiare e sociale che la ricorrente aveva dovuto affrontare e fronteggiare, prende in considerazione tutti i diritti violati e li quantifica.

La censura è generica laddove non indica il pregiudizio in concreto subito (nè la domanda rimasta priva di risposta) e dissimula una censura in fatto laddove ciò che è volta in effetti a segnalare è la sottostima, da parte della corte d’appello, nel momento della quantificazione del danno effettivamente subito.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione del diritto all’integrale riparazione dei valori personali di riferimento costituzionale fondati sull’art. 2059 c.c., sui principi costituzionali e sovranazionali, per aver la corte d’appello utilizzato, nella liquidazione del danno non patrimoniale, un criterio equitativo puro, privo di alcuna logica interna e non agganciato nè alle tabelle milanesi nè ad altro criterio obiettivo già indicato dalla Cassazione come valido (quale quello indicato da Cass. n. 18641 del 2011, che ebbe a ritenere legittima l’utilizzazione di un parametro di quantificazione del danno pari all’80% del danno biologico liquidato in favore della vittima primaria).

Sottolinea la ricorrente che la di per sè arbitraria liquidazione equitativa pura si è, altrettanto arbitrariamente, arrestata ad una quantificazione che prende in considerazione soltanto i venti anni di vita del danneggiato (e della danneggiata) successivi all’incidente, senza adeguatamente spiegare se intenda far riferimento al termine naturale della vita sessuale o per quale altro motivo la considerazione dell’incidenza dannosa sulla persona della ricorrente delle alterazioni permanenti riportate dal marito a causa dell’incidente sia circoscritta in questo arco di tempo.

La D. segnala poi che la considerazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale a quell’età subentrano altre forme di assistenza, confonde il piano del danno morale per il dolore e le ripercussioni psicologiche e sociali subite dalla moglie a causa della convivenza con un soggetto improvvisamente dipendente e bisognoso di continua assistenza, con il dato, che avrebbe dovuto essere autonomamente apprezzato come incidente sulla quantificazione di un eventuale danno patrimoniale, della possibile fruizione di rimedi assistenziali futuri, e della possibilità di essere sollevati dal peso dell’assistenza del marito per altri non meglio identificati meccanismi assistenziali pubblici che scatterebbero al 67 anno d’età.

Il motivo è fondato, per le considerazioni che seguono.

La sentenza ricostruisce adeguatamente la fattispecie e la gravità delle conseguenze riportate sia dal danneggiato principale sia dalla moglie, danneggiata di riflesso, in conseguenza del grave incidente stradale in cui rimase coinvolto il R., con motivazione che tiene conto adeguatamente da un punto di vista teorico-ricostruttivo di tutte e componenti di esso, alcune delle quali trascurate dal giudice di primo grado, sotto il profilo degli obblighi assistenziali, dello sconvolgimento della vita personale, relazionale e sessuale della ricorrente e della sofferenza morale.

Dà quindi spazio, fin qui correttamente, ad un integrale ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito dalla moglie della vittima diretta dell’incidente, in conformità ai principi, più volte affermati, secondo i quali il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un’ alterazione della vita quotidiana, sicchè il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche “vuoti” risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse (Cass. n. 19402 del 2013).

Passando alla liquidazione del danno, la corte d’appello esclude che tale situazione, per quanto gravissima, sia equiparabile, come auspicherebbe la difesa della ricorrente, alla totale perdita del rapporto parentale (il che consentirebbe l’applicazione diretta, quanto alla quantificazione del danno, delle tabelle del tribunale di Milano laddove liquidano il danno parentale da morte del congiunto).

Dopo aver scartato la possibile integrale utilizzazione delle tabelle milanesi laddove liquidano la perdita del rapporto parentale, non ritenendo esatta l’equiparazione della grave alterazione delle condizioni psicofisiche del congiunto, verificatasi nel caso di specie, alla totale perdita del rapporto parentale con esso, la corte d’appello compie un ulteriore passaggio – in cui si consuma la violazione di legge, consistente nel mancato rispetto delle norme legate alla integrale liquidazione del danno non patrimoniale ed alla corretta liquidazione di esso in via equitativa – passando alla liquidazione del danno sulla base della equità pura.

Sembra di cogliere un retropensiero della corte nel senso che le tabelle milanesi siano utilizzabili solo in caso di danno da morte del parente e non anche per commisurare il pregiudizio non patrimoniale del congiunto in caso di sopravvivenza di esso con una infermità permanente. Riferisce infatti la corte romana che l’assenza di parametri di riferimento sicuri e non opinabili induce la corte a stimare l’ulteriore danno subito dalla appellante (procedendo quindi non alla integrale riliquidazione del danno non patrimoniale subito, tenuto conto di tutti gli aspetti ritenuti rilevanti ma ad aggiungere due voci di danno a quello già liquidato, in quanto erroneamente non prese in considerazione dal giudice di prime cure) attribuendo un valore di punto di Euro 2.500,00 per ogni anno di futura convivenza moltiplicato per venti per l’incidenza pregiudizievole del sinistro sul rapporto affettivo-sessuale, ed altri 2.500,00 Euro di valore di punto all’anno per venti anni per gli obblighi assistenziali gravanti sulla D., aggiungendo che oltre i 66 anni di età della danneggiata avrebbero perso di validità le considerazioni sopra esposte e sarebbero subentrate altre non meglio precisate forme di assistenza.

La decisione impugnata è censurabile sotto diversi, concorrenti profili.

Preliminarmente, va puntualizzato che la questione della errata liquidazione del danno non patrimoniale, in applicazione di criteri diversi da quelli risultanti dalle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, è senz’altro ammissibile, in quanto essa può essere fatta valere in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, purchè – come nella specie – in grado di appello la ricorrente si sia specificamente doluta della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle milanesi ed abbia altresì versato in atti dette tabelle (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 7 novembre 2014).

Inoltre, laddove sia fatta oggetto di appello la liquidazione del danno non patrimoniale, lamentandosi l’inidoneità della somma liquidata a risarcire l’intero pregiudizio sofferto, nelle sue molteplici, sfaccettate possibili incidenze sulla vita del danneggiato, il giudice è tenuto a riconsiderare unitariamente benchè nella sua articolata complessità il danno e a riliquidarlo nella sua interezza, non potendosi limitare ad aggiungere una cifra per un aspetto non adeguatamente considerato dal giudice di primo grado, perchè ciò contrasta con la valutazione unitaria del danno non patrimoniale, finalizzata al suo risarcimento integrale.

Ma, soprattutto, come si è sopra riportato, la sentenza quantifica l’importo dovuto alla ricorrente per il risarcimento del danno non patrimoniale da alterazione del rapporto parentale discostandosi dalle tabelle per far ricorso ad un criterio equitativo puro, senza giustificare in alcun modo la necessità di farvi ricorso e senza precisare per quale motivo sia impossibile, nel caso di specie, utilizzare altri più omogenei e verificabili criteri di quantificazione del danno.

La sentenza impugnata, inoltre, incorre in un’altra violazione di legge: oltre ad adottare un criterio equitativo puro, fissando (senza precisare nè giustificare in che modo si giunga a quell’importo e per quale motivo lo si ritenga congruo) un importo fisso da corrispondere alla danneggiata in relazione a ciascun anno di futura convivenza agganciato a due diversi profili di afflittività, circoscrive altrettanto arbitrariamente, ovvero in modo ingiustificato altro che da considerazioni prive di logica, il periodo di rilevanza di tale alterazione irreversibile (e certo non destinata ad evolversi positivamente con l’avanzare dell’età dei coniugi, in cui ai problemi fisici e psichici riportati dal marito a seguito dell’incidente è destinato a sommarsi il normale deterioramento delle condizioni fisiche di entrambi conseguenti all’avanzare dell’età) fissandone l’arco di rilevanza risarcibile in venti anni. Tale limitazione risulta arbitraria e quindi tale da non garantire un integrale risarcimento del pregiudizio non patrimoniale subito, non essendo tale limitazione parametrata alle aspettative di vita del danneggiato diretto, e neppure a quelle della danneggiata di riflesso, o dotata di altra obiettiva giustificazione (le considerazioni contenute in sentenza sulla esistenza di altre forme assistenziali risultano, oltre che vaghe e oscure, totalmente incongruenti con il risarcimento di una voce di danno non patrimoniale).

Contrastano quindi con il diritto del danneggiata ad una integrale ed onnicomprensiva, benchè equitativa, liquidazione del danno non patrimoniale da definitiva alterazione del rapporto parentale con il proprio partner (conseguente alla alterazione di tutta la sua vita familiare e alle ripercussioni di tale alterazione sulla vita di relazione della ricorrente: affettiva, sessuale, relazionale, assistenziale):

– sia la mancata adozione come parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno, delle tabelle milanesi adottate al momento della liquidazione dello stesso, in mancanza di idonea giustificazione, ancorata alla inidoneità di esse, per le particolarità del caso di specie, ad essere utilizzate come parametro di riferimento;

– sia la determinazione dell’ammontare del danno non patrimoniale da alterazione definitiva del rapporto parentale con valutazione equitativa pura e non ancorata ad alcun parametro obiettivo che renda la congruità della quantificazione verificabile ex post e non arbitraria;

– sia la limitazione della quantificazione del danno ad un arco di tempo futuro e circoscritto (venti anni), non rapportato alle proiezioni di vita del danneggiato diretto, e neppure a quelle del danneggiato riflesso nè ad un criterio chiaramente enunciato e dotato di una sua coerenza logica atta a consentire un controllo ex post. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata per violazione di legge, non essendosi attenuta ai principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di liquidazione, in via equitativa, del danno non patrimoniale da perdita o alterazione del rapporto parentale, incorrendo, in tal modo, nella violazione dell’art. 1226 c.c..

Essa infatti si pone in contrasto con i principi di diritto già affermati da questa Corte (tra le altre, v. Cass. n. 20895 del 2015), secondo i quali nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica “ex post” del ragionamento seguito dal giudice in ordine all’apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l’adeguata valutazione del caso concreto e l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l’adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono).

In accoglimento del secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Roma che provvederà nuovamente alla liquidazione del danno.

PQM

 

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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