Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12470 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. II, 16/06/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 16/06/2016), n.12470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7106-2012 proposto da:

FASSINA SPA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GALLIA 2, presso lo studio dell’avvocato CESARE BERTI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNO MARENSI, PAOLO

MARENSI, MARIA GRAZIA MARENSI;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA,

292, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BALDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO LA SCALA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2614/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato BERTI Cesare, difensore del ricorrente che ha

chiesto di riportasi al ricorso e alla memoria art. 378 c.p.c.;

udito l’Avvocato BALDI Giuseppe, difensore del resistente che ha

chiesto di riportarsi al controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo di

ricorso, con statuizione sulle spese.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con citazione notificata il 4 luglio 2003, la società Fassina s.p.a. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, P.F., perchè fosse condannato a corrisponderle la somma di Euro 3.752,66, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.

A fondamento della domanda esponeva:

1) il 4 dicembre 2002 il convenuto aveva acquistato da essa attrice un’autovettura “Lancia Phedra”, vendendole contestualmente un’autovettura “Lancia Z”, valutata in Euro 7.900,00 in quanto risultava aver percorso 136.000 chilometri;

2) quando il 19 febbraio 2003 la “Lancia Z” era stata consegnata, i tecnici di essa attrice avevano rilevato che questa, non solo aveva percorso ulteriori 32.000 chilometri, ma anche che presentava una serie di gravissimi problemi non rilevati il 4 dicembre 2002 (“importanti infiltrazioni di olio motore nel fluido di raffreddamento dalle guarnizioni della testata dei cilindri che avevano causato problemi di avviamento e fumosità”, nonchè problemi al sistema di lubrificazione e raffreddamento che provocavano fenomeni di surriscaldamento e di fusione del pistone);

3) una volta riscontrati detti vizi, i suoi dipendenti avevano immediatamente contattato telefonicamente il convenuto, descrivendogli i vizi e chiedendogli di far fronte alla spesa necessaria per le riparazioni, quantificata in Euro 3.752,66 (al netto di IVA);

4) i diversi solleciti telefonici e la richiesta inviata al convenuto dal suo legale erano risultati vani.

Costituitosi in giudizio, il convenuto resisteva alla domanda, negando di aver percorso, con la “Lancia Z”, 36.000 chilometri in più rispetto al dato riscontrato il 4.12.2002 ed osservando che “la data della segnalazione dei presunti vizi per iscritto (racc. dell’1.4.2003) seguiva di circa quaranta giorni la consegna della vettura” e che in questo arco di tempo non era stato “posto in grado di riscontrare gli eventuali difetti e vizi lamentati”.

Il tribunale in data 14.02.2006, senza aver assunto i mezzi di prova articolati dalle parti, pronunciava sentenza con la quale, accogliendo la domanda attorea, condannava il convenuto a pagare in favore dell’attrice la somma di Euro 3.752,66, oltre agli interessi legali.

Il primo giudice riteneva, innanzi tutto, che il convenuto non avesse eccepito la decadenza dell’attrice dalla garanzia per vizi per tardività della denuncia, essendosi limitato a lamentare l’inosservanza di quanto prescritto dall’art. 1513 c.c. (ovvero che i vizi non erano stati verificati in contraddittorio con lui).

Considerava, inoltre, provati i vizi dell’autovettura, osservando che il P. non li aveva contestati.

Con citazione notificata il 27 aprile 2006 il P. proponeva appello.

La Corte d’Appello di Milano, dopo aver disposto l’assunzione della prova per testimoni articolata dalla società Fassina, con sentenza n. 2614/2011 del 30.9.2011, ha accolto l’appello del convenuto, rigettando, per l’effetto, la domanda attorea e condannando l’attrice a restituire al convenuto la somma da questi corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

a) il P., nel costituirsi in giudizio, non aveva eccepito la tardività della denuncia dei vizi lamentati dall’acquirente, essendosi limitato equivocamente a rilevare che detta denuncia era stata formulata 40 giorni dopo la consegna dell’autovettura permutata;

b) il P., a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, aveva espressamente, nella comparsa di costituzione, contestato l’affermazione dell’attrice secondo cui l’autovettura data in permuta già presentava, quando era stata consegnata, i difetti elencati nell’atto di citazione;

c) la circostanza che il P. non avesse mai contestato la documentazione prodotta dalla Fassina riguardante i vizi e la loro riparazione era irrilevante, dal momento che non era in contestazione l’esistenza dei vizi, bensì l’esistenza o meno di essi al momento della consegna dell’autovettura;

d) in presenza della detta contestazione, la Fassina avrebbe avuto l’onere (non assolto) di provare che i vizi già esistevano quando l’auto le fu consegnata;

e) d’altra parte, qualora la Fassina avesse fornito la predetta prova, si sarebbe rivelata fondata l’obiezione del P. di esclusione della garanzia, ai sensi dell’art. 1491 c.c., data l’evidente riconoscibilità dei vizi.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Fassina s.p.a., sulla base di tre motivi. P.F. ha depositato controricorso.

Nell’approssimarsi dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la omessa motivazione circa un fatto decisivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per aver la corte ritenuto che gravasse su di lei l’onere di fornire la prova della data di insorgenza dei vizi.

1.1. Il motivo è infondato.

Premesso che non sono state mosse censure sul piano della congruità logico-formale e della correttezza giuridica della sentenza, non è a disquisirsi, come sostiene la ricorrente, di omissione completa della motivazione.

Invero, la corte locale, dopo aver rilevato (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) che il P., nella comparsa di costituzione di primo grado, aveva non solo implicitamente, ma espressamente contestato quanto affermato dall’attrice (vale a dire, che l’autovettura da lui data in permuta presentasse, quando era stata consegnata, i difetti elencati nell’atto di citazione), ne ha tratto il corollario che, a quel punto, la Fassina s.p.a. avrebbe avuto l’onere di fornire la prova non solo dell’esistenza dei vizi, ma anche che questi già esistessero al momento in cui l’autovettura le fu consegnata.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la insufficiente motivazione circa un fatto decisivo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver la corte considerato che la certezza oggettiva dell’esistenza dei vizi era stata acquisita solo dopo il completo smontaggio del motore, e non già al momento della consegna dell’auto, in quanto gli stessi non erano rilevabili attraverso un rapido e sommario esame dell’autoveicolo.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, in violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente ha omesso di riprodurre, almeno nei suoi passaggi salienti, quanto era “emerso dall’attività istruttoria”, avuto particolare riguardo alle circostanze che la verifica, ad opera dei suoi tecnici, fosse avvenuta “a fine febbraio 2003” (vale a dire, circa 10 giorni dopo la consegna del veicolo) e che i vizi della vettura fossero stati rilevati solo a seguito di tale verifica, dopo aver completamente smontato il motore.

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 1476, 1490, 1491, 1492, 1494 e 1495 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la corte considerato che nessuna norma sulla vendita impone all’acquirente, soprattutto a fronte di una tardiva eccezione di decadenza ex adverso sollevata, di provare la data dell’insorgenza dei vizi, dovendo egli solo dimostrare l’esistenza dei vizi; per non aver considerato che va esclusa l’applicabilità dell’art. 1491 c.c., quando, come nel caso di specie, la consegna della merce è successiva alla stipula del contratto.

3.1. Quanto alla prima parte, la censura non coglie la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata, la quale, dopo aver rigettato il motivo di gravame concernente l’eccezione di tardività della denuncia dei vizi operata dalla Fassina s.p.a. (cfr. pag. 4), ha nitidamente affermato (cfr. pag. 5) che, se era vero che il P. non aveva contestato la documentazione ex adverso prodotta riguardante la sussistenza dei “vizi” e la loro avvenuta riparazione, era altrettanto vero che, nella fattispecie, la quaestio facti si sostanziava nell’individuare il momento esatto in cui i vizi (non contestati e, comunque, provati) erano sorti (e, in particolar modo, se gli stessi risalivano a prima o a dopo la consegna del veicolo).

In quest’ottica, non ha alcuna rilevanza la deduzione, pur corretta in astratto sul piano giuridico, formulata dalla Fassina s.p.a. a pagina 18 del ricorso, a tenore della quale solo a fronte dell’eccezione di decadenza sollevata (tempestivamente) dal venditore (nel caso di specie, il P.) il compratore deve provare la tempestività della denuncia dei vizi.

3.2. Avuto riguardo alla seconda doglianza, il profilo che presuppone la facile riconoscibilità dei vizi al momento del contratto si rivela infondato.

E’ vero che, nel contratto di compravendita, la norma dell’art. 1491 c.c. – secondo cui il venditore non è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ove questi siano facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto – non opera quando la consegna della merce sia successiva a tale conclusione (Sez. 2, Sentenza n. 8880 del 18/04/2011; Sez. 2, Sentenza n. 27125 del 19/12/2006; Sez. 2, Sentenza n. 851 del 26/01/2000). Ciò in quanto l’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, prevista dall’ultima parte dell’art. 1491 c.c., presuppone che i vizi siano riconoscibili al momento in cui il contratto viene concluso (Sez. 3, Sentenza n. 6073 del 30/05/1995).

Non è contestato che, nel caso di specie, la consegna dell’autovettura in permuta sia avvenuta in data 19.2.2003 e, quindi, circa due mesi e mezzo dopo la stipula del contratto (risalente al 4.12.2002).

Ma è altrettanto vero che, qualora la consegna della merce sia successiva alla conclusione del contratto, ai fini dell’esclusione della garanzia di cui all’ultima parte dell’articolo 1491 c.c., la facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta deve essere verificata con riferimento non al momento della conclusione del contratto, bensì a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce, in questo momento soltanto potendo egli esaminare lo stato in cui essa si trova (Sez. 2, Sentenza n. 8192 del 03/04/2009).

Pertanto, la circostanza che i difetti non fossero riconoscibili al momento della conclusione del contratto, non esclude che lo fossero al momento della consegna effettiva dell’autovettura.

D’altra parte, l’accertamento dell’apparenza e riconoscibilità dei vizi della cosa compravenduta costituisce un apprezzamento di fatto, come tale sottratto a sindacato in sede di legittimità per tutto ciò che non attiene al procedimento logico seguito o ai principi di diritto eventualmente presupposti (Sez. 2, Sentenza n. 5075 del 23/07/1983; conf. Sez. 2, Sentenza n. 3644 del 16/02/2007).

3.3.11 rigetto della doglianza analizzata nel paragrafo che precede determina l’inammissibilità di quella avente ad oggetto l’asserita violazione degli artt. 1490 e 1495 c.c..

Invero, anche qualora quest’ultima censura si rivelasse fondata, la sentenza resterebbe comunque ferma, fondandosi altresì sull’altra, autonoma ratio decidendi rappresentata, come detto, dalla riconoscibilità dei vizi almeno al momento della consegna (cfr. pag.

6 della sentenza impugnata, secondo cui il cattivo stato dell’auto –

sostanziatosi nel motore “grippato” da cambiare, nella “progressiva difficoltà nell’avviamento” e nella “notevole fumosità allo scarico” – sarebbe stato certamente riconoscibile dai dipendenti della concessionaria).

A tal proposito, infatti, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che, anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006).

4. In definitiva, il ricorso non merita accoglimento.

Le spese della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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