Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1247 del 22/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1247 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

ricorrente

contro
MAP SERVICE di Silvestro Pierluigi & C. s.a.s., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Andrea
del Castagno n. 34, presso l’avv. Sergio Beltrani, rappresentata e difesa
dall’avv. Bruno Russo De Luca, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,
sez. staccata di Salerno, n. 151/12/08, depositata il 9 giugno 2008.

Data pubblicazione: 22/01/2014

4

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre
2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso
Basile, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di

Campania, sezione staccata di Salerno, indicata in epigrafe, con la quale,
rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità
dell’avviso di recupero del credito d’imposta previsto dall’art. 8 della legge
n. 388 del 2000, emesso nei confronti della MAP Service di Silvestro
Pierluigi & C. s . a. s.
Il giudice a quo ha ritenuto, da un lato, che il contratto preliminare, pur
non registrato, risulta stipulato in data 8 aprile 2002 e che il contratto
definitivo redatto il 18 luglio richiama tutti i pagamenti effettuati dalla
contribuente in data anteriore a tale stipula, regolarmente registrati in
contabilità, per cui ciò costituisce valida prova della data di inizio
dell’investimento; dall’altro lato, ha osservato che, in ordine al requisito
della novità, sembrano convincenti le argomentazioni di parte, peraltro non
sufficientemente contrastate dall’Ufficio.
2. La MAP Service s.a.s. resiste con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la
violazione dell’art. 8, commi 1, 2 e 7, della legge n. 388 del 2000 e, dopo
aver riportato le modifiche introdotte a detta normativa dall’art. 10 del d.l. n.
138 del 2002 (convertito, con modificazioni, in legge n. 178 del 2002),
formula il quesito di diritto “se violi l’art. 8 della legge n. 388/2000 la c.t.r.
che, come nella fattispecie, ai fini della individuazione del momento
temporale di acquisizione del bene immobile strumentale, prenda in
considerazione il momento di stipulazione del contratto preliminare di
compravendita (principio di diritto errato), anziché quello di stipulazione del
contratto di compravendita definitivo (principio di diritto esatto)”.
Il motivo è inammissibile per inidoneità del riportato quesito di diritto.
Com’è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il
2

tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

quesito di diritto deve essere formulato in termini tali da costituire una
sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di
legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione
anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata, al
fine, quindi, del miglior esercizio della funzione nomofilattica: ne consegue
che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui
formulazione si rivela inidonea a chiarire l’errore di diritto imputato alla

Cass., Sez. un., nn. 26020 del 2008, 19444 del 2009).
Ciò posto, il quesito in esame, in violazione del detto principio, risulta
formulato in modo generico e lacunoso, essendo del tutto privo di
riferimento alle caratteristiche temporali della fattispecie in esame, poste in
relazione alla complessa disciplina intervenuta durante il suo evolversi.
2. Con il secondo motivo, è denunciata l’omessa motivazione, ex art.
360, n. 5, cod. proc. civ., sul fatto decisivo concernente il requisito della
novità dell’investimento immobiliare effettuato dalla contribuente.
Con il terzo motivo, la stessa censura è posta, ex art. 360, n. 4, cod. proc.
civ., sotto il profilo della nullità della sentenza per motivazione apparente.
La ricorrente lamenta, con entrambe le censure, che il giudice a quo
abbia riconosciuto l’esistenza del detto requisito con una mera adesione
acritica alle argomentazioni di parte, “senza esporle e senza esprimere un
giudizio autonomo”.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
Premesso, infatti, che le deduzioni svolte dalla contribuente a sostegno
della sussistenza del requisito della novità dell’investimento (e cioè che
l’immobile acquistato era diverso da quello, pur situato nello stesso
fabbricato, in cui già svolgeva la propria attività) sono riportate nella parte
espositiva della sentenza, deve ritenersi che anche la semplice affermazione
di condivisione della tesi di una delle parti sia idonea ad esprimere
legittimamente il convincimento del giudice, tanto più quando, come nella
fattispecie, la controparte non aveva allegato circostanze di fatto decisive,
preterrnesse dal giudice, atte a condurre a diversa conclusione.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
4. La peculiarità della fattispecie induce a disporre la compensazione
delle spese del presente giudizio di cassazione.
3

sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (tra le tante,

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P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2013 e, in seconda convocazione, I’ll

dicembre 2013.

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