Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1247 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 1247 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: SESTINI DANILO

ORDINANZA
sul ricorso 17146-2014 proposto da:
VECCHIONE SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA

ATANASIO

KIRCHER

7,

presso

lo

studio

dell’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e
difeso dagli avvocati ERNESTO PROCACCINI, FABRIZIO
FORTE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
FASTWEB SPA , in persona dell’Avv. SIMONA SERCHI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.P. DE’
CALBOLI, 54, presso lo studio dell’avvocato VALERIO
STANISCI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUIGI TOPPETA giusta procura in calce al

Data pubblicazione: 19/01/2018

controricorso;
– controricorrente nonchè contro

TELECOM ITALIA SPA 00471850016;
– intimata

NAPOLI, depositata il 02/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;

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avverso la sentenza n. 55/2014 del TRIBUNALE di

FATTI DI CAUSA

Silvio Vecchione agì in giudizio deducendo che, dopo avere
trasferito -nel 2007- la gestione della propria utenza telefonica
all’operatore Fastweb, aveva esercitato -nel 2008- il recesso
aderendo al Servizio TIM Casa su linea mobile e richiedendo a

medesimo numero su linea fissa; lamentò che, nonostante i solleciti
inoltrati dal marzo al luglio 2009, la Telecom Italia non aveva
provveduto al trasferimento della linea telefonica, cosicché l’utenza
era rimasta inattiva sia sulla scheda prepagata che sulla linea fissa,
anche per il collegamento internet, e che i due operatori telefonici
non avevano partecipato al tentativo di conciliazione avanti alla
Camera di Commercio di Napoli; ciò premesso, convenne sia la
Fastweb s.p.a. che la Telecom Italia s.p.a. avanti al Giudice di Pace di
Napoli per accertare il proprio diritto ad ottenere il trasferimento
dell’utenza e la responsabilità di entrambe o di una delle convenute
per la mancata attivazione dell’utenza fissa, con condanna al
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, richiesti in
complessivi 1.100,00 euro.
Il Giudice di Pace, respinta l’eccezione delle convenute di
decisione secondo diritto, poiché il contratto non era stato concluso
mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, bensì ai sensi
dell’art. 1326 cod. civ. e cioè con l’accettazione della proposta (forma
legittima anche secondo Cass. n. 7997/2010), con la conseguenza
che il giudizio doveva essere secondo equità, accolse la domanda con
sentenza del 10 novembre 2010, ordinando alle convenute di
provvedere, ciascuna per quanto di competenza, all’immediato
trasferimento della linea telefonica con attivazione del servizio di
portabilità e condannando le due società, in solido, al risarcimento del
danno, liquidato in 750,00 euro, oltre interessi legali dalla domanda,
e al pagamento delle spese processuali.
3

Telecom Italia Fisso, in un momento successivo, la riattivazione del

Provvedendo sull’appello principale della Telecom e su quello
incidentale della Fastweb, il Tribunale di Napoli ha riformato la
sentenza, rigettando la domanda e condannando il Vecchione al
pagamento delle spese del doppio grado in favore di entrambe le
controparti.

cinque motivi; ha resistito la sola Fastweb s.p.a. a mezzo di
controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale ha rigettato il primo motivo dell’appello principale
con cui la Telecom si era doluta dell’affermazione della propria
responsabilità e, accogliendo l’appello incidentale, ha escluso la
responsabilità della Fastweb.
Ciò premesso, ha tuttavia respinto la domanda di risarcimento
del danno proposta dal Vecchione sul rilievo che il pregiudizio non
patrimoniale non presentava i caratteri della gravità della lesione e
della serietà del danno (secondo le indicazioni di cui a Cass., S.U. n.
26972/2008) e, quanto al danno patrimoniale, che l’attore non aveva
neppure indicato in cosa fosse consistito.
2. Col primo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 113 e 339 cod. proc. civ., nonché l’«omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione» e l’«omesso esame di
punto decisivo», dolendosi che il Tribunale abbia ritenuto appellabile
la sentenza del Giudice di Pace, benché pronunciata secondo equità in
controversia di valore non eccedente 1.100,00 euro.
Col secondo motivo, il Vecchione denuncia la nullità della
sentenza in relazione all’art. 112 cod. proc. civ., per difetto di
qualunque pronuncia «in ordine alla eccepita inammissibilità e/o
improcedibilità dell’appello».
2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

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Ha proposto ricorso per cassazione il Vecchione, affidandosi a

Nessuna delle appellanti ha impugnato la statuizione del primo
giudice secondo cui il contratto non era stato stipulato mediante la
sottoscrizione di moduli o formulari e il giudizio doveva essere deciso
secondo equità.
Il giudicato formatosi sul punto comportava la possibilità di

comma cod. proc. civ. e, conseguentemente, l’inammissibilità
dell’appello per motivi eccedenti i limiti previsti da tale norma.
Atteso che i motivi di appello attenevano all’affermazione della
responsabilità delle convenute e all’accertamento del danno
lamentato dall’attore, senza individuare violazioni delle norme sul
procedimento o di norme costituzionali o comunitarie e neppure dei
principi regolatori della materia, l’appello va ritenuto esorbitante
rispetto ai limiti in cui era consentito.
Accolti pertanto il primo e il secondo motivo, la sentenza
impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3 0 ,
ultima parte cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 14725/2001 e Cass. n.
25209/2014) e la situazione di merito resta regolata dalla sentenza di
primo grado.
3. I motivi terzo, quarto e quinto restano assorbiti.
4.

Atteso che l’affermazione di inammissibilità dell’appello

comporta la definitività della sentenza di primo grado, deve
provvedersi unicamente sulle spese del giudizio di appello e del
giudizio di legittimità, secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo, dichiarando
assorbiti i restanti, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Condanna le società Telecom Italia s.p.a. e Fastweb s.p.a., in
solido, a rifondere al Vecchione le spese di lite del giudizio di appello,
liquidate in complessivi euro 1.800,00 ) oltre accessori di legge, e
quelle del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi,
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proporre appello soltanto “a motivi limitati”, ai sensi dell’art. 339, 30

oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.

Roma, 20.6.2017

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