Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1247 del 18/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 01/12/2016, dep.18/01/2017),  n. 1247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9518/2015 proposto da:

C.F., R.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA R MARGHERITA 27, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

PANCI, rappresentati e difesi dall’avvocato FABRIZIO LOSITO, giusta

mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5130/264/014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 4/03/2014,

depositata il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’01/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

1. I contribuenti censurano la sentenza d’appello che, in materia di imposta di registro, ha ritenuto legittima l’applicazione dell’aliquota del 3% – ai sensi dell’art. 9 (“atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale) della Tariffa parte 1, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 – alla scrittura privata di riconoscimento di debito costituente il titolo per l’emissione di decreto ingiuntivo, nonchè della medesima aliquota del 3% – ai sensi dell’art. 8 (“atti dell’autorità giudiziaria … compresi i decreti ingiuntivi esecutivi… recanti condanna al pagamento”) della stessa Tariffa – al predetto decreto ingiuntivo.

2. Con il primo motivo deducono la “violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 1” (per cui “sono soggetti a registrazione in termine fisso atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda”), in quanto la scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito si era “formata mediante corrispondenza” e dunque andava assoggettata ad imposta in misura fissa per il combinato disposto dell’art. 1, lett. a) della Tariffa Parte 2 e 3 della Tariffa, parte 1 (“atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura”); con il secondo censurano l’omesso esame del fatto che detta scrittura privata di ricognizione di debito si era appunto “formata mediante corrispondenza”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. Le censure, esaminabili congiuntamente in quanto connesse, sono fondate, poichè la motivazione non dà conto – nonostante si tratti di circostanze riportate nello svolgimento del processo – nè della natura apparentemente dichiarativa (e non novativa o transattiva) della “scrittura privata di riconoscimento di debito/promessa di pagamento”, che avrebbe comportato l’applicabilità dell’aliquota ridotta nella misura dell’1%, ex art. 3 Tariffa (cfr. Cass. nn. 11692/16, 16829/08), nè della deduzione per cui essa si era formata, “come emerge ictu oculi”, “mediante corrispondenza e cioè mediante l’invio ai ricorrenti a mezzo posta del testo in allegato alla lettera 28/10/2008 dell’avv. Foresti, che i ricorrenti hanno restituito previa sottoscrizione”, ciò che avrebbe comportato l’applicazione dell’imposta in misura fissa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 1.

3.1. Al riguardo, questa Corte ha più volte chiarito che la verifica interpretativa operata dal giudice di merito ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20(“Interpretazione degli atti”), funzionale alla identificazione dell’elemento strutturale del rapporto giuridico tributario, non può essere effettuata in sede di legittimità (cfr. Cass. un. 11692/16, 19044/10, 2713/02), sicchè è necessario che il giudice d’appello valuti adeguatamente le suddette circostanze.

4. Il terzo motivo – con cui si lamenta la “violazione dell’art. 3 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986” per essere applicabile al decreto ingiuntivo l’aliquota dell’1% in ragione del suo “contenuto meramente dichiarativo di un preesistente rapporto giuridico” risulta invece manifestamente infondato, poichè correttamente la C.T.R. ha applicato l’aliquota del 3% contemplata dall’art. 8, lett. b) della Tariffa parte 1 allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, mentre il riferimento al precedente di Cass. n. 16829/08 è errato, dal momento che lì l’aliquota dell’1% veniva riferita non già al decreto ingiuntivo, bensì alla ricognizione di debito (ritenuta appunto atto avente “natura dichiarativa”) allegata a decreto ingiuntivo.

5. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, anche ai fini delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Lombardia sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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