Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12469 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 18/11/2016, dep.18/05/2017),  n. 12469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3266/2014 proposto da:

F.E., (OMISSIS) in proprio e quale tutore provvisorio

dell’inabilitando, F.B.C. (OMISSIS) rappresentato dal

tutore Arch. F.E., B.G. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, L.GO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato

FEDERICO TEDESCHINI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LORENZO CINQUEPALMI giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

T.L., T.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato FRANCA VALENTINA CARLA

ACCIARDI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FLAMINIO VALSERIATI giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e ntro

T.L., TORO ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1475/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato GIANMARIA COVINO per delega;

udito l’Avvocato ROBERTO OTTI per delega;

udito l’Avvocato FLAMINIO VALSERIATI;

udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, e ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

inabilitato, rigetto ricorso dei genitori.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.F.C. rimase coinvolto come trasportato in un grave incidente stradale allorchè viaggiava sulla vettura condotta da T.L., di proprietà di T.A., riportando una invalidità permanente nella misura del 75%.

Il giudizio risarcitorio introdotto dal B.F. e dai suoi genitori, F.E. e B.G., si concludeva in primo grado con l’accertamento della integrale responsabilità del T. e la condanna dei T. al risarcimento dei danni nella misura di Euro 776.000,00 escluse le spese mediche future perchè ritenute non provate.

Sia i B.F. che i T. che la Toro ass.ni, assicuratrice di questi ultimi per la responsabilità civile automobilistica, e condannata in manleva, proponevano appello.

La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza qui impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva sussistente una responsabilità concorrente del danneggiato, che al momento dell’incidente non aveva provveduto ad allacciare le cinture di sicurezza, nella misura del 30%, e rideterminava il risarcimento dovuto al danneggiato diretto e ai suoi congiunti decurtandolo in proporzione del concorso colposo della vittima e condannando i convenuti al pagamento.

F.E., B.F.C. e B.G. propongono tre motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1475/2012 della Corte d’Appello di Brescia, depositata il 18.12.2012 nei confronti di T.A. e L. e della Toro Ass.ni s.p.a.. Resistono con distinti controricorsi T.A. e L., da una parte, e la Generali Italia s.p.a. (già Toro).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, occorre esaminare la questione della esistenza della legittimazione a ricorrere in capo a B.F.C., segnalata dal Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso proposto dal B.F. in difetto della autorizzazione del giudice tutelare.

Nel ricorso per cassazione, l’arch. F.E. dichiara di agire sia in proprio che “quale tutore provvisorio delllinabilitando”, mentre il B.F.C. propone ricorso a mezzo del medesimo procuratore indicando di essere rappresentato dal proprio tutore F.E.. Ugualmente, nella intestazione della sentenza d’appello impugnata il F.E. è indicato come appellante in proprio e come tutore provvisorio dell’inabilitato B.F.C..

Al di là della ripetuta improprietà correlata alla dichiarata presenza di una inabilitazione e della figura di un tutore provvisorio (la cui nomina sarebbe oltretutto ancora in itinere, sulla base della dichiarazione delle parti ricorrenti, a distanza di anni tra la proposizione dell’appello e quella del ricorso in cassazione), laddove a fronte della menomata, ma non esclusa capacità di provvedere autonomamente alla cura dei propri interessi tipica dell’inabilitato la legge supplisce con la nomina di un curatore, e non di un tutore, manca ogni riferimento all’avvenuto rilascio della autorizzazione a stare in giudizio da parte del giudice tutelare. E’ espressamente previsto infatti dal combinato disposto dell’art. 424 c.c. e art. 374 c.c., n. 5, che l’inabilitato, come l’emancipato, non possa promuovere giudizi senza l’autorizzazione del giudice tutelare. Il ricorso per cassazione proposto va quindi dichiarato inammissibile quanto a B.F.C..

Passando all’esame del merito, i ricorrenti propongono tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo, denunciano nell’epigrafe la violazione di numerose norme di legge, ma in realtà contestano che, sulla base delle risultanze istruttorie, si sia attribuito al danneggiato un concorso colposo nell’incidente. Il motivo è inammissibile, in quanto teso a provocare da parte della corte una rinnovazione del giudizio in fatto, che esula dall’oggetto del giudizio di legittimità.

Con il secondo motivo, denunciano la violazione anche qui di una serie di norme di legge, e lamentano che sia stata rigettata la domanda volta al risarcimento del danno da spese mediche sostenute e future. Criticano in particolare il punto della sentenza impugnata in cui essa riprende la decisione di primo grado affermando che gli attori non avrebbero mai idoneamente allegato le spese sostenute, essendosi limitati a depositare una serie di documenti, inidonea a supplire alla mancanza della necessaria attività assertiva.

Sostengono i ricorrenti che l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata non corrisponde al vero (si osserva che un rilievo in questi termini si mostra di per sè incompatibile con la denuncia di una violazione di legge, e maggiormente compatibile con la proposizione di una revocazione per errore di fatto), perchè essi avrebbero nell’atto di citazione richiesto la liquidazione delle spese mediche, da quantificare equitativamente seppur sulla base di una serie di documenti poi prodotti unitamente alla memoria istruttoria, e che lo stesso giudice avrebbe incaricato il consulente tecnico di stimare la congruità delle spese mediche sostenute. Queste affermazioni però si pongono in violazione al principio di completezza del ricorso ed in particolare del principio fissato dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali sui quali si fonda il ricorso, perchè non sono riportate per esteso le conclusioni tratte in atto di citazione nè è precisato indicato se siano stati nuovamente prodotti in questa sede l’atto di citazione e la memoria istruttoria e neppure è precisato nel ricorso se sia stata richiesta l’acquisizione dei fascicoli di causa, e con essi del verbale di udienza recante la formulazione del quesito per il consulente tecnico.

Inoltre non colgono il punto della motivazione del giudice di appello, che ha ritenuto la produzione documentale pur effettuata ma confusa e non indicizzata nè corredata di una adeguata riferibilità causale e temporale alle infermità riportate dal B.F. a seguito dell’incidente inidonea a supportare la richiesta risarcitoria, atteso che la valutazione equitativa opera qualora sia impossibile, o eccessivamente complesso fornire la prova dell’ammontare del danno e non per supplire alla incuria della parte che, essendo in condizioni di provare il danno, omette di farlo con la adeguata precisione.

Il motivo va quindi rigettato.

Con l’ultimo motivo i ricorrenti criticano la sentenza impugnata laddove ha provveduto a riliquidare le spese del primo grado di giudizio, che la corte d’appello, in accoglimento dell’appello incidentale dei danneggianti, ha rideterminato riducendole. Lamentano che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del valore finale liquidato e della quantità e complessità delle questioni trattate.

La censura è infondata, oltre che generica. La sentenza di appello accoglie in parte l’appello incidentale dei T., e dichiara la sussistenza del concorso di colpa del danneggiato, riducendo di conseguenza l’importo dovuto dai danneggianti a titolo di risarcimento del danno. La rideterminazione delle spese del primo grado di lite era quindi dovuta ed è stata legittimamente compiuta avendo presente l’esito finale della lite. Peraltro, dalla lettura della sentenza si evince che la liquidazione delle spese di lite è stata riformata in appello riducendo l’importo liquidato in favore dei danneggiati nella misura ritenuta congrua di 51.000,00 Euro (a fronte di una liquidazione in primo grado di ben 135.252,38 Euro, ritenuta esorbitante), espungendo alcune voci ritenute dalla corte d’appello una ripetizione e riconducendo l’importo da liquidarsi al corretto scaglione di riferimento (la cui esatta individuazione non è contestata altro che genericamente nel ricorso). Le censure dei ricorrenti, come si è detto assai generiche, non integrano adeguata denuncia di una violazione di legge ipoteticamente commessa, in quanto appaiono piuttosto rivolte ad attaccare la valutazione discrezionale compiuta dal giudice di merito che avrebbe sottovalutato la complessità della causa, laddove la corte d’appello ha liquidato comunque 45.000,00 Euro di onorari in favore dei B.T. quanto al solo primo grado. Trattasi comunque di valutazione discrezionale riservata al giudice di merito, legittimamente esercitabile purchè all’interno dell’arco di riferimento. Le censure sono pertanto infondate.

Il ricorso va dichiarato inammmissibile quanto a B.F.C., rigettato quanto agli altri ricorrenti.

La particolarità della vicenda induce a compensare le spese di giudizio tra le parti.

Infine, il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, pertanto deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso quanto a B.F.C., rigetta il ricorso proposto da F.E. e B.G.. Compensa le spese del presente giudizio tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 18 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 magio 2017

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