Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12469 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. II, 16/06/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16271/2011 proposto da:

C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SANTA MAURA 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

MANCINI, rappresentato e difeso dall’avvocato COSIMO FACCENDA;

– ricorrente –

contro

CO.MA., nato in (OMISSIS)

(OMISSIS), S.G. (OMISSIS), S.

L. (OMISSIS) (quest’ultima ai fini della integrazione

del contraddittorio così come svoltosi nella precedente fase

processuale), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GAUDENZIO

FANTALI 39, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPARANO, che

li rappresenta e difende;

– c/ricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

A.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 81/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 27/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SPARANO, difensore dei controricorrenti e

ricorrenti incidentali, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – La sentenza della Corte d’appello di Salerno, depositata il 27 gennaio 2011, che ha accolto l’appello proposto da S.L., S.G. e Co.Ma. avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3056 del 2004, e nei confronti di C. M. e A.P., è impugnata in via principale da C.M. e in via incidentale da S.G., S. L. e Co.Ma..

2. – Il ricorso principale non risulta notificato a A. P., contumace in grado di appello, condannato insieme a C.M. al pagamento di somme in favore degli odierni controricorrenti e ricorrenti incidentali, nonchè alla eliminazione del terrapieno esistente tra la proprietà C. e la proprietà S. – Co..

3. – Sussiste litisconsorzio processuale tra le parti del giudizio, da cui l’esigenza della integrazione del contraddittorio nei confronti di A.P., ai sensi dell’art. 331 c.p.c., con la notifica del ricorso principale, nel quale C.M. ha anche riproposto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, indicando in A.P. il solo responsabile dei danni provocati dalla coltivazione della cava.

PQM

La Corte rimette la causa sul ruolo e dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di A.P., con termine di sessanta giorni per la notifica del ricorso principale, a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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