Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12469 del 08/06/2011
Cassazione civile sez. lav., 08/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 08/06/2011), n.12469
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BIELLA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
ASL/(OMISSIS) BIELLA, Z.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 191/2005 del TRIBUNALE di BIELLA, depositata
il 12/04/2005, R.G.N. 1526/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c. il 22 marzo 2006, la Direzione provinciale del lavoro di Biella chiede la cassazione della sentenza pubblicata il 12 aprile 2005, con la quale il Tribunale di Biella ha annullato le ordinanze ingiunzione nn. 100/02 e 100/02-6/5 opposte dalla ASL n. (OMISSIS) di Biella e da Z.G., recanti l’ingiunzione a questi ultimi di pagamento di una sanzione amministrativa in relazione a due soci lavoratori di cooperativa, ritenuti lavoratori subordinati della ASL, non regolarizzati come tali.
L’annullamento è stato motivato con la considerazione che, in violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2 le ordinanze erano state emesse in data 27 novembre 2002, ben oltre il trentesimo giorno successivo alla conclusione della precedente fase procedimentale, rappresentata dalla convocazione di parte opponente L. n. 689 del 1981, art. 18 avvenuta il 18 febbraio 2002. Da tale motivazione era conseguito altresì l’assorbimento delle difese di merito degli opponenti.
La Direzione ricorrente denuncia, in proposito, la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2 L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 28 sostenendo che al procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689 del 1981, articolato in più fasi per consentire il contraddittorio preventivo con gli interessati non è applicabile il termine di trenta giorni stabilito dalla L. n. 241 del 1990, art. 2 che del resto viene fatto decorrere “dall’inizio d’ufficio del procedimento”, come tale non riferibile alla fattispecie esaminata.
Gli intimati non si sono costituiti, ma il loro difensore ha formulato istanza ex art. 135 disp. att. c.p.c.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (cfr. ad es. Cass. 13 aprile 2010 n. 8763, o 8 maggio 2006 n. 10452 o 22 dicembre 2003 n. 19617), nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative disciplinato dalla L. n. 689 del 1981 non trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 2 per l’esaurimento dei procedimenti amministrativi, in quanto la regolamentazione dell’attività sanzionatoria della pubblica amministrazione si caratterizza, rispetto alla generale disciplina dell’azione amministrativa, per la previsione di una procedura contenziosa contemplante l’articolazione in specifiche fasi con le relative scansioni temporali, le quali, essendo dirette ad assicurare garanzie di informazione e di difesa rispetto alla contestazione del fatto, sono incompatibili con il suddetto termine breve stabilito dalla normativa generale; nè tale termine può essere inserito nella sola fase decisoria del procedimento sanzionatorio, poichè esso, a norma del citato L. n. 241 de 1990, art. 2 decorre dall’inizio del procedimento, se d’ufficio, ovvero dalla presentazione dell’istanza, se il procedimento è ad iniziativa della parte privata.
Nel dare continuità a tale uniforme indirizzo giurisprudenziale, il collegio rileva che il Tribunale di Biella non si è attenuto ad esso, per cui il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio ex art. 383 c.p.c. ad altro giudice, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, al Tribunale di Biella, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011