Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12468 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

Gemini s.n.c. di Sugnoretti Giorgio e C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 65/03/08 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 21 luglio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo

Vittorio Scardaccione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 65/03/08 del 21.7.2008 della Commissione regionale dell’Emilia Romagna, che aveva respinto il suo appello per la riforma della pronuncia di primo grado che. su ricorso della s.n.c. Gemini di Signorotti Giorgio e C., aveva annullato l’avviso di accertamento che, a fini iva e irap per l’anno 2000, le aveva contestato l’indebita detrazione dei versamenti effettuati alla s.r.l. Ilidra a titolo di provvigioni per procacciamento di clientela ed analisi di mercato. assumendo l’inesistenza della relativa attività, reputando il giudice di secondo grado che l’accertamento fosse basato solo su indizi e sospetti, non avendo l’Ufficio fornito la prova, che su esso incombeva in presenza di una contabilità regolare, di dimostrare l’inesistenza delle operazioni contabilizzate;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso osservando che:

– “il primo motivo di ricorso, denunziando violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 21 e 54 degli art. 2729 e 2697 cod. civ., del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, censura la sentenza impugnata per avere fondato la propria statuizione sull’affermazione della spettanza dell’onere della prova a carico dell’Ufficio, in contrasto con il principio secondo cui l’accertamento in questi casi può fondarsi su presunzioni semplici e che essendo le operazioni contestate fonti di passività e quindi di detrazioni, era a carico della società contribuente la dimostrazione della loro effettiva esistenza”;

– “il motivo appare manifestamente fondato alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di accertamento dell’iva, qualora, l’Amministrazione fornisca validi elementi di prova per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni inesistenti, è onere del contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni, pur con la duplice precisazione che l’Amministrazione non può limitarsi ad una generale ed apodittica non accettazione della documentazione del contribuente, essendo suo onere quello di indicare specificamente gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione ed il giudice di merito deve prendere in considerazione tali elementi, senza limitarsi a dichiarare che essi esistono e sono tali da dimostrare la falsità delle fatture ovvero, al contrario, respingere la contestazione dell’Ufficio sulla base della sola considerazione della regolarità formale della contabilità (Cass. n. 21953 del 2007; Cass. n. 1727 del 2007; Cass. n. 4046 del 2007; Cass. n. 19109 del 2005)”;

– “la sentenza impugnata non si è invece adeguata a tali principi, limitandosi ad affermare che l’Ufficio non aveva provato gli elementi costitutivi dell’addebito, senza esaminare e scrutinare, in applicazione della regola della prova sopra indicata, gli elementi addotti dall’Ufficio medesimo a fondamento della rettifica, di cui pure il giudice a qua da atto nella esposizione del fatto”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise alla luce dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato;

che il secondo motivo di ricorso va dichiarato assorbito;

che, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, che si adeguerà, nel decidere, al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche alla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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