Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12468 del 17/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12468 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 25376-2013 proposto da:
BNP PARIBAS SA 04449690157, incorporante della BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO SPA 09339391006, in persona dei
mandatari sbdelegati, e per quanto occorre BANCA NAZINALE
DEL LAVORO SPA, in qualità di conferitaria del ramo di azienda
bancaria, i persona dell’amministratore delegato e legale rappresenante,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11, presso
lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che le rappresenta e
difende giusta procura speciale per atto notaio Edoardo Rinaldi di
Milano del 21/06/2012, rep. n. 2518 per la prima e giusta procura
speciale per atto notaio Marco Liguori in Roma del 14/10/2013, rep.
n. 176532;

– ricorrenti nonchè contro

‘512_
7r1

Data pubblicazione: 17/06/2015

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

resistente

avverso la sentenza n. 122/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 18/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI;
udito l’Avvocato Giancarla Branda (delega avvocato Gabriele Escalari)
difensore delle ricorrenti che si riporta agli scritti.
In fatto e in diritto
La BNP Paribas s.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,
contro la sentenza resa dalla CTR Lazio n.122/28/13, depositata il 18.3.2013,
che ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza
con la quale era stato annullato l’avviso di liquidazione emesso nei confronti
della contribuente per imposta di registro relativa all’anno 2004 in relazione
alla sentenza del tribunale civile di Roma.
Secondo il giudice di appello la mancata allegazione della sentenza del
tribunale di Roma non inficiava la motivazione dell’avviso di liquidazione che
conteneva gli estremi della decisione e la somma da pagare. Peraltro, nel corso
del giudizio l’Ufficio aveva integrato la motivazione dell’avviso, chiarendo che
l’impossibilità di allegare la sentenza all’avviso trovava causa nell’art.66 dPR
n.131/1986.
Nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia delle entrate.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.7 1.n.212/2000 e
degli artt.3,21 septies e 21 octies 1.n.241/1990, nonché dell’art.54 del dPR
n.131/1986. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art.7
1.n.212/2000, dell’art.66 dPR n.131/86 e dell’art.24 Cost. Con le censure
anzidette la ricorrente assume che l’avviso di liquidazione privo della sentenza
alla quale si riferiva l’imposta di registro richiesta alla contribuente integrava
un vizio della motivazione, per come ritenuto dalla giurisprudenza di questa
Corte, nemmeno valendo l’art.66 dPR n.131/86 a giustificare la decisione
impugnata, dovendo offrirsi di tale disposizione un’interpretazione
costituzionalmente orientata. La ricorrente in subordine chiedeva che fosse
sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art.66 cit. per contrasto con
l’art.24 Cost.

Ric. 2013 n. 25376 sez. MT – ud. 23-04-2015
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Ric. 2013 n. 25376 sez. MT – ud. 23-04-2015
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Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art.2697 c.c., nonchè
degli artt.37 e 54 dPR n.131/86. Lamenta che l’Ufficio non aveva assolto
l’onere di provare il presupposto dell’imposta di registro, non avendo esibito la
copia della sentenza come richiesto dal giudice di primo grado. La CTR
avrebbe dunque dovuto in ogni caso rigettare l’appello proposto dall’Agenzia
per mancanza di prova.
I primi due motivi di ricorso, che meritano un esame congiunto, appaiono
fondati.
Giova rammentare che secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di
imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del
d.P.R. n. 131 del 1986 che indichi soltanto la data e il numero della sentenza
civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di
motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7 della legge n.
212 del 2000, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio
delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad
un’attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua
disposizione per impugnare-Cass. n.18532/2010 ;
Cass.n.9299/2013;Cass.n.749312014; Cass.n.17911/2014-. La circostanza che
l’Ufficio avesse integrato la motivazione dell’atto nel corso del giudizio non
poteva modificare i termini della questione. Ed invero, come di recente chiarito
da questa Corte- Cass.7 maggio 2014 n.9810 “…in forza di un principio
generale, più volte da questa corte enunciato in relazione a distinte fattispecie di
accertamento tributario, la motivazione dell’avviso (di accertamento o di
rettifica), presidiata dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, ha la funzione di delimitare
l’ambito delle contestazioni proponibili dall’ufficio nel successivo giudizio di
merito, e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an e il quantum della
pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa. Giustappunto in virtù
di codesta funzione, l’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento o di
rettifica deve ritenersi assolto con l’enunciazione dei presupposti adottati e delle
relative risultanze, mentre le questioni attinenti all’idoneità del criterio applicato
in concreto attengono, poi, al diverso piano della prova della pretesa tributaria
(cfr., nel caso di accertamento delle imposte sui redditi in base ai parametri di
cui alla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 181, e dal successivo
D.P.C.M. 29 gennaio 1996, Cass. n. 26458/08; e cfr. pure, in senso
sostanzialmente conforme all’affermazione generale, Cass. n. 25624/06; n.
7231/03; e cfr. anche Cass. n. 21532/13). La motivazione dell’atto tributario
costituisce, in tale prospettiva, uno strumento essenziale di garanzia del
contribuente, soggetto inciso nella propria sfera giuridica dall’amministrazione
finanziaria nell’esercizio del suo potere di imposizione fiscale, e si inserisce
nell’ambito di quei presidi di legalità che, anche in forza delle norme dello
statuto dei diritti del contribuente (v. l’art. 7), assolvono l’essenziale funzione di
garantire la conoscenza e l’informazione dello stesso contribuente in ordine ai
fatti posti a fondamento della pretesa fiscale e ai presupposti giuridici della
stessa, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona
fede che devono improntare, in quanto espressivi di civiltà giuridica, i rapporti
tra esso e l’amministrazione. Ne derivano due conseguenze: da un lato, che
nell’avviso di accertamento, al fine di realizzarne in pieno l’anzidetta finalità
informativa, devono confluire tutte le conoscenze dell’ufficio tributario e deve
essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l’iter logico-giuridico

seguito per giungere alla conclusione prospettata (v. Cass. n. 1905-07);
dall’altro, che le ragioni poste a base dell’atto impositivo segnano i confini del
processo tributario, che è comunque un giudizio d’impugnazione dell’atto, sì che
l’ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse
e/o modificare, nel corso del giudizio, quelle emergenti dalla motivazione
dell’atto.”
Nel caso di specie non era dunque possibile che l’Ufficio integrasse la
motivazione dell’atto privo della sentenza.
Questa Corte, d’altra parte, ha già ritenuto che in tema di imposta di registro,
l’avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del d.P.R. n. 131 del 1986
che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della
registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto
l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000, mira a
garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà
difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad un’attività di ricerca,
che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per
impugnare-Cass . n. 18532/2010-.
A tali principi, ai quali il Collegio intende dare continuità, non si è uniformato il
giudice di appello che ha invece ritenuto la legittimità dell’atto in assenza
dell’allegazione della sentenza.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento dei primi due motivi di
ricorso, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata e la causa può
essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo del
contribuente. Appare opportuno compensare le spese della fase di merito
mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell’Agenzia
e si liquida in favore della parte ricorrente.
P. Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso
introduttivo.
Compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’Agenzia delle entrate al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in favore della
ricorrente in euro 1800,00 per compensi, euro 100,00 per esborsi, oltre
accessori come per legge.
Così deciso il 23 aprile 2015 nella camera di consiglio della sesta sezione civile
in Roma.

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