Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12468 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26761-2014 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 8,

presso lo studio dell’avvocato EUGENIO DELLA VALLE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1836/2014 della COMM.TRIB.REG. LAZIO,

depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso, sia pure sulla base delle

considerazioni, rilevabili d’ufficio diverse da quelle oggetto delle

censure proposte.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. C.C., in proprio e quale unico erede di G.R., impugna la sentenza n. 1836/2014 della CTR del Lazio con cui è stato rigettato l’appello proposto avverso la sentenza della CTP di Roma. I contribuenti avevano impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’ufficio aveva richiesto il pagamento della maggiore imposta di registro in relazione all’atto di compravendita di un immobile sito in Roma alla Via Monti Parioli n. 10 sul presupposto che si trattava di immobile di lusso in quanto avente superficie utile superiore a 240 mq, per il che l’atto non poteva beneficiare dell’agevolazione richiesta.

La CTR osservava che l’avviso di liquidazione era sufficientemente motivato, che, al fine dell’agevolazione connessa all’abitazione non di lusso, occorreva fare riferimento alla data della vendita e non a quella della costruzione e che le sanzioni erano dovute in quanto non sussisteva l’obiettiva incertezza interpretativa della norma che legittimava la disapplicazione delle sanzioni medesime.

2. Il contribuente propone cinque motivi di ricorso. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370 c.p.c.. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. instando per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con i primi quattro motivi il ricorrente censura sotto il profilo della nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, della violazione di legge e del vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, il capo della sentenza concernente il diniego della disapplicazione delle sanzioni. Sostiene che da un lato la CTR non ha esplicitato in maniera logica e coerente la decisione assunta sul punto, dall’altro sussistevano obiettive ragioni di incertezza normativa che inducevano alla richiesta disapplicazione delle sanzioni.

2. Con il quinto motivo (erroneamente indicato come sesto) il ricorrente sostiene che dalla disapplicazione delle sanzioni deve discendere la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

3. Osserva la Corte che i primi quattro motivi sono fondati, ancorchè per ragioni diverse da quelle esposte dai ricorrenti, con assorbimento del quinto. Ciò è ammesso in quanto la presente decisione è fondata sui fatti come prospettati dalle parti e l’esercizio del potere di qualificazione non comporta la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’introduzione d’una eccezione in senso stretto (cfr. Cass. n. 3437 del 14/02/2014).

Va rilevato che i presupposti della revoca dell’agevolazione permangono integri anche alla luce dello jus superveniens di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a) il quale, nel sostituire il comma 2 dell’art. 1 della Parte Prima Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell’immobile di lusso – non ammesso, in quanto tale, al beneficio “prima casa” – sulla base dei parametri di cui al D.M.LL.PP. 2 agosto 1969.

In forza della disposizione sopravvenuta, infatti, l’esclusione dalla agevolazione non dipende più dalla concreta tipologia del bene e dalle sue intrinseche caratteristiche qualitative e di superficie (individuate sulla base del suddetto D.M.), bensì dalla circostanza che la casa di abitazione oggetto di trasferimento sia iscritta in categoria catastale A1, A8 ovvero A9 (rispettivamente: abitazioni di tipo signorile; abitazioni in ville; castelli e palazzi con pregi artistici o storici).

Al fine di allineare allo stesso criterio dell’imposta di registro anche l’agevolazione “prima casa” attribuita con aliquota Iva ridotta, il legislatore è poi intervenuto con il D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33 che, nel modificare il n. 21 della Tab.A, Parte II, all. al D.P.R. n. 633 del 1972, ha espressamente richiamato il “criterio catastale”; con il risultato che anche l’agevolazione Iva è esclusa (indipendentemente dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti) per gli immobili rientranti in una delle suddette categorie.

Senonchè, il nuovo regime trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente alla modificazione legislativa; e, in particolare, successivamente al 1 gennaio 2014, come espressamente disposto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, cit., art. 1, comma 5.

Il trasferimento dedotto nel presente giudizio, antecedente a questo discrimine temporale, continua pertanto ad essere disciplinato in base alla previgente disciplina; come detto incentrata sui requisiti del citato D.M..

Fermo dunque restando il pregresso regime impositivo sostanziale, si ritiene – dando con ciò continuità a quanto stabilito, in identica fattispecie, da Cass. ord.13235/16 – che una diversa soluzione si imponga invece per quanto concerne le sanzioni applicate con l’atto qui impugnato.

In proposito, si ravvisano i presupposti per l’applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2 secondo cui, in materia di sanzioni amministrative per violazioni tributarie: “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato”.

La ricorrenza del principio di legalità e di favor rei in materia tributaria già ampiamente valorizzato, in presenza di sanzioni amministrative di sostanziale valenza penale, anche ex art. 49 della Carta dei diritti fondamentali UE, e art. 7 CEDU – si impone, nella specie, sotto il profilo che tali sanzioni vennero inflitte per avere il contribuente dichiarato che l’immobile acquistato possedeva, contrariamente al vero, qualità intrinseche “non di lusso” (sempre secondo i suddetti parametri ministeriali); vale a dire, per aver reso una dichiarazione che, per effetto della modifica normativa, oggi non ha più alcuna rilevanza per l’ordinamento.

In altri termini, il mendacio contestato – costituente l’espresso fondamento della sanzione, così come stabilito dal comma 4 dell’art. 1, Parte Prima, Tariffa D.P.R. n. 131 del 1986 cit. – non potrebbe più realizzarsi, in quanto caduto su un elemento (caratteristiche non di lusso dell’immobile) espunto dalla fattispecie agevolativa.

E’ vero che la modifica normativa non ha abolito nè l’imposizione (nella specie individuabile nel recupero a piena tassazione dell’agevolazione indebitamente fruita), nè le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla falsa dichiarazione; e tuttavia, è proprio l’oggetto di quest’ultima, costituente elemento normativo della fattispecie, ad essere stato cancellato dall’ordinamento. Tanto che, in base al regime sopravvenuto, l’agevolazione ben potrebbe sussistere (in assenza di iscrizione nelle categorie catastali ostative) anche in capo ad immobili abitativi in ipotesi connotati dalle caratteristiche la cui mancata o falsa dichiarazione ha costituito il motivo della sanzione.

Il che rende del tutto peculiare la presente fattispecie rispetto a quelle con riguardo alle quali è stato affermato che – in difetto di “abolitio criminis” permane a carico del contribuente tanto l’obbligo del versamento dell’imposta dovuta prima della modificazione normativa, quanto quello sanzionatorio (Cass. 25754/14; Cass. 25053/06).

Va poi considerato come ci si trovi qui di fronte ad una situazione di favore per il contribuente ancor più radicale ed evidente di quella (prevista nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3) del sopravvenire di un regime sanzionatorio semplicemente più mite. Perchè qui non di questo si tratta, ma proprio di riformulazione ex novo della fattispecie legale di non spettanza dell’agevolazione; fondata su un parametro (quello catastale) del tutto differente da quello, precedentemente rinvenibile, fatto oggetto di mendacio.

In maniera tale che l’amministrazione finanziaria mantiene, come detto, la potestà di revocare l’agevolazione in questione per il solo fatto del carattere di lusso rivestito – al momento del trasferimento, e sulla base della disciplina all’epoca applicabile – dall’immobile trasferito; senza però avere titolo per applicare delle sanzioni conseguenti a comportamenti che, dopo la riforma legislativa, non sono più rilevanti; non certo in quanto tali (false dichiarazioni), ma in quanto riferiti a parametri normativi non più vigenti (Cass. n. 3369, 3361 e 3362 del 2017).

In definitiva, l’applicazione dello jus superveniens induce al parziale accoglimento del ricorso, limitatamente alla non debenza delle sanzioni applicate con l’atto opposto.

4. Il ricorso va, dunque, accolto. L’impugnata sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2. Per l’effetto il ricorso originario del contribuente va parzialmente accolto dichiarandosi non dovute le sanzioni. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti limitatamente alle sanzioni, che dichiara non dovute.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

 

 

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