Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12468 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 08/06/2011), n.12468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PA.CO., PA.DA., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VITTORIO MONTIGLIO 67, presso lo studio dell’avvocato

CARMINE SALERNO, rappresentati e difesi dagli avvocati CALCE

PASQUALE, ROMANO BRUNO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ACHILLE PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato GAMBERINI MONGENET

RODOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARSIGLIA GUIDO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

PA.MA., G.M., rappresentati e difesi

dall’avvocato GALLO Giovanni, domiciliati in Roma, presso la

Cancelleria della Corte suprema di Cassazione, giusta delega in atti;

– controricorrenti incidentale –

avverso la sentenza n. 715/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 05/06/2008, R.G.N.536/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato MARSIGLIA GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, accoglimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fratelli Co. e Pa.Da. avevano promosso, in data 2 aprile 1997, un giudizio nei confronti della notaia P. G., sostenendo di avere lavorato dal 1 agosto 1986 al 15 febbraio 1997 alle dipendenze di questa quali “presentatori”, ai sensi della L. 12 giugno 1973, n. 349, art. 2 senza essere regolarizzati se non per brevi periodi e percependo somme irrisorie rispetto alla mole di lavoro svolta; avevano pertanto chiesto la condanna della convenuta a pagare loro determinate somme a titolo di differenze retributive.

La P., affermando che il rapporto dedotto dai ricorrenti era in realtà intercorso coi loro genitori Pa.Ma. e M. G., ai quali ella aveva affidato la gestione dell’intero servizio relativo ai protesti, aveva chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dei due fratelli a restituirle determinate somme indebitamente erogate.

Con altro ricorso, P.G. aveva evocato in giudizio i genitori dei due fratelli ricorrenti nell’altra causa e questi ultimi, per sentire dichiarare simulato il rapporto di lavoro intercorso in alcuni periodi con Co. e Pa.Da. e con l’accertamento, in via gradata, che gli importi eventualmente dovuti ai due fratelli gravavano sui genitori.

I convenuti avevano resistito alle domande, chiedendone il rigetto e Pa.Ma. e G.M. avevano altresì chiesto con la loro memoria difensiva, in via riconvenzionale subordinata, la dichiarazione di nullità, per illiceità, dell’accordo eventualmente accertato come intercorrente tra di loro e la notaia.

Riuniti i due procedimenti, il giudice di primo grado, con sentenza dell’8 giugno 2005, rigettò tutte le domande.

Su appello principale di Co. e Pa.Da., appello incidentale subordinato della P. per ottenere la condanna dei genitori di questi a tenerla indenne di quanto dovesse pagare ai figli e appello incidentale subordinato di Pa.Ma. e G.M., la Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 5 giugno 2008, ha rigettato l’appello principale, assorbito l’incidentale subordinato della P. e accolto parzialmente l’appello incidentale di Pa.Ma. e M. G., dichiarando la nullità, per illiceità, del contratto intercorso tra questi e la P..

Avverso tale sentenza propongono ora ricorso per cassazione i fratelli Co. e Pa.Da., con quattro motivi.

Resiste alle domande la notaia P.G., proponendo altresì contestualmente ricorso incidentale con due motivi.

Anche G.M. e Pa.Ma. hanno proposto controricorso avverso il ricorso incidentale della P..

Quest’ultima ha infine depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo ad oggetto una medesima sentenza.

1 – Col primo motivo del ricorso principale i fratelli Pa.

deducono la violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 5.

2 – Col secondo motivo, i ricorrenti principali deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 2126 cod. civ., in quanto la nullità dei loro contratto di lavoro per simulazione soggettiva farebbe salvi i loro diritti per il periodo in cui il rapporto aveva avuto esecuzione.

3 – Col terzo motivo, viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. 12 giugno 1973, n. 349, art. 2.

4 – Col quarto motivo, i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione degli arti. 1362 e 2094 c.c. artt. 360 e 361 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

5 – Col primo motivo del ricorso incidentale, P.G. deduce la violazione degli artt. 435, 436, 437 e 291 c.p.c., per avere la Corte territoriale accolto parzialmente l’appello incidentale di Pa.Ma. e G.M., nonostante che questi non avessero notificato nei termini il loro atto di impugnazione e la Corte avesse illegittimamente loro concesso termine per provvedere alla notifica.

6 – Col secondo motivo del ricorso incidentale, la P. deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. Sostiene infatti che i coniugi Pa. avevano svolto in primo grado la domanda di dichiarazione di nullità per illiceità del rapporto con lei intercorso solo subordinatamente all’ipotesi di accoglimento della domanda della P. tendente ad ottenere la rivalsa in caso di condanna. La Corte avrebbe invece erroneamente accolto tale domanda svincolata dal suo presupposto, andando pertanto ultra petita.

7 – G.M. e Pa.Ma. svolgono le proprie difese nei confronti del ricorso incidentale della P., sostenendone l’inammissibilità e comunque l’infondatezza.

Il ricorso principale è infondato, mentre è fondato il primo motivo del ricorso incidentale della P., assorbito il secondo.

Il primo motivo del ricorso principale risulta infatti proposto per la prima volta in questa sede, per cui è inammissibile, non essendo stato svolto al riguardo alcun contraddittorio tra le parti nel giudizio di merito.

La tesi difensiva prospettata col secondo motivo, oltre che nuova come quella precedente, è assurda, avendo i giudici di merito accertato la simulazione del contratto di lavoro tra i ricorrenti e la notaia, dissimulante un contratto di collaborazione della P. con i genitori Pa., con i quali pertanto e solo con essi il relativo rapporto ha avuto, nell’ottica della decisione, esecuzione, eventualmente anche ai fini dell’applicazione della norma di cui all’art. 2126 c.c. ove esso fosse ritenuto di lavoro subordinato.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Secondo i ricorrenti principali, ritenere la simulazione del loro rapporto di lavoro con la notaia costituirebbe infatti un assurdo giuridico, ma il ricorso non spiega, se non in maniera poco pertinente e comunque generica, le ragioni di un tale assunto. La Corte territoriale ha accettato che la notaia aveva affidato l’intera gestione del servizio protesti ai genitori dei ricorrenti e che questi agivano avvalendosi anche dell’opera dei figli, solo fittiziamente dipendenti a part time della P., alla quale venivano rimborsati dai genitori anche i contributi versati per i figli.

Che ciò contrasti con la deontologia professionale e costituisca eventualmente anche un reato (comunque ormai prescritto), non esclude infatti di per sè la correttezza dell’accertamento operato dai giudici nel giudizio civile in esame.

Il quarto motivo è del tutto generico, in quanto ripete censure che non tengono conto del corretto assunto della Corte territoriale secondo il quale in materia di lavoro la prova testimoniale può essere ammessa, pur con le dovute cautele, anche per contrastare risultanze documentali e della valutazione da questa operata delle prove testimoniali espletate in primo grado, non specificatamente censurata nel ricorso. Quanto infine alle denunce di reato, si è già rilevata la loro irrilevanza nel presente giudizio.

Concludendo, il ricorso principale va pertanto respinto.

E’ invece fondato il primo motivo del ricorso incidentale della P. (con assorbimento del secondo), la quale lamenta il mancato rilievo da parte della Corte territoriale della inammissibilità dell’appello incidentale di Pa.Ma. e G.M., in quanto non notificato ai sensi dell’art. 436 c.p.c., comma 3 prima dell’udienza di discussione del 10 ottobre 2007 davanti al collegio, che tuttavia aveva concesso agli appellanti incidentali, su loro richiesta, un termine per provvedere tardivamente alla notifica.

In proposito, secondo il recente arresto delle sezioni unite di questa Corte, richiamato dalla ricorrente incidentale e applicabile anche all’ipotesi di appello incidentale, nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso relativo non sia avvenuta nel termine stabilito (Cass. S.U. 30 luglio 2008 n. 20604).

Dando continuità a tale principio di diritto, il ricorso incidentale va accolto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e non essendo necessari in proposito ulteriori accertamenti, la causa può essere definita in questa sede con la dichiarazione di improcedibilità dell’appello incidentale di Pa.Ma. e G.M..

La complessità dell’accertamento relativo ai fatti dedotti a sostegno delle domande e delle eccezioni e difese delle parti giustifica la decisione di compensare integralmente tra tutte le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, rigetta quello principale e accoglie quello incidentale di P.G., cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, dichiara improcedibile l’appello incidentale dei coniugi Pa.; compensa integralmente le spese dell’intero processo tra la P., Pa.Ma. e G.M. e compensa nei resto le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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