Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12467 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 24/06/2020), n.12467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17353-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso

la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ICOTEL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1523/13/2017 della Commissione tributaria

regionale della SICILIA, Sezione staccata di CATANIA, depositata il

28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, rilevato l’omesso deposito da parte dell’amministrazione finanziaria della ricevuta postale di spedizione dell’atto di appello, dichiarava, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, l’inammissibilità dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento emessa con riferimento all’anno d’imposta 2004. Sostenevano i giudici di appello che l’Agenzia delle entrate “ha omesso di depositare la ricevuta postale di spedizione dell’appello, rinvenendosi in atti la mera fotocopia di un avviso di ritorno e un “elenco delle raccomandate consegnate all’Agenzia Postale” il 12dicembre 2012, non sottoscritto da alcuno”.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, e art. 53, e degli artt. 156 e 327 c.p.c., è fondato e va accolto.

3. Ciò posto in punto di fatto, deve premettersi che “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poichè la regola posta dall’art. 2719 c.c. – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace – trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21003 del 08/09/2017, Rv. 645480 – 01). Ne consegue che nessun dubbio può porsi circa l’utilizzabilità del documento (avviso di ricevimento della raccomandata postale) prodotto in copia dall’Agenzia delle entrate, che invece sembra nutrire la CTR quando afferma di aver rinvenuto negli atti processuali “la mera fotocopia” di quell’avviso.

3.1. Pertanto, la statuizione impugnata, là dove la CTR sostiene che il mancato deposito della ricevuta postale di spedizione dell’appello entro trenta giorni da tale data costituisce ragione di inammissibilità dell’appello in quanto non consentirebbe la verifica della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante, non è conforme ai principi recentemente enunciati dal Supremo consesso di questa Corte nelle sentenze n. 13452 e n. 13453 del 2017, che ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale (come nel caso di specie), che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

3.2. Tale ultima affermazione è espressione della c.d. “prova di resistenza” evocata dalle Sezioni unite di questa Corte nelle citate pronunce con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata “se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario” (Cass. Sez. U., citate; conf. Cass. n. 25237, 25400 e n. 25495 del 2017).

3.3. Circostanza, questa, che nel caso di specie è comprovata dall’avvenuta notifica dell’atto di appello il 15/12/2011, ovvero in data anteriore alla scadenza (27/12/2011) del termine di impugnazione, come precisato al precedente punto 3.

4. Conclusivamente, quindi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla competente CTR, in diversa composizione, che provvederà a regolamentare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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