Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12466 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

S.J., residente in (OMISSIS) ((OMISSIS)),

rappresentata e difesa per procura a margine del controricorso dagli

Avvocati Garovoglia Mario e Claudio Lucisano, elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Crescenzio

n. 91.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 66/26/07 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata il 29 gennaio 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente l’avv. Lucisano;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo

Vittorio Scardaccione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 66/26/07 del 29.1.2008 della Commissione regionale del Piemonte, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso di S.J. per l’annullamento dell’avviso con cui l’Ufficio, disconoscendo il diritto alle agevolazioni per la prima casa in ordine ad un acquisto avvenuto nel 2001, le aveva liquidato le maggiori imposte di registro, catastali ed ipotecarie, ritenendo il giudice di secondo grado che, essendo stato l’avviso adottato trascorsi tre anni dalla registrazione dell’atto, l’Amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo;

letto il controricorso dell’intimata;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso osservando che:

– “il primo di ricorso, che denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice a quo dichiaralo l’Ufficio decaduto dal potere impositivo in mancanza di un’espressa eccezione della controparte, appare manifestamente fondato, risultando dalla lettura del ricorso introduttivo, riprodotto nel ricorso per Cassazione, che la contribuente non aveva mai eccepito la decadenza dell’Amministrazione, situazione che può essere rilevata dal giudice solo su eccezione di parte”;

“il secondo motivo di ricorso va dichiarato assorbito”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che la contribuente ha depositato memoria;

ritenuto che nella memoria la contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per non avere l’Agenzia delle Entrate censurato con il proprio atto di impugnazione anche l’argomentazione della decisione impugnata che accoglieva il ricorso della contribuente sulla base della considerazione che tra le parti erano stati sottoscritti due atti di adesione in relazione al medesimo contratto registrato;

che l’eccezione non ha pregio, atteso che la sentenza impugnata motiva l’accoglimento del ricorso introduttivo unicamente in forza della rilevata decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo;

che, nel merito, le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, risultando dagli atti che la ricorrente non aveva mai eccepito la decadenza dell’Agenzia e costituendo un principio giurisprudenziale consolidato che la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo di quest’ultimo in materia di diritti da esso disponibili, configura un’eccezione in senso proprio che, in sede giudiziale, deve essere dedotta dal contribuente, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice (Cass. n. 18019 del 2007);

che, pertanto, va accolto il primo motivo del ricorso, dichiarato assorbito il secondo, e, per Perfetto, cassata la sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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