Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12466 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 05/10/2016, dep.18/05/2017),  n. 12466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3749-2015 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato i ROMA, VIA RIMINI 14,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LORENTI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLO BASSANO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona del curatore Rag. F.V.,

elettivamente domiciliata in ROMA, FORO TRAIANO 1/A, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO COSMELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANO BORSACCHI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI;

– intimata –

Nonchè da:

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI, in persona del Presidente pro –

tempore, elettivamente domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende per legge;

– ricorrente incidentale –

contro

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIMINI 14,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LORENTI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato PAOLO BASSANO giusta procura a

margine del ricorso principale;

(OMISSIS), in persona del curatore Rag. F.V.,

elettivamente domiciliata in ROMA, FORO TRAIANO 1/A, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO COSMELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANO BORSACCHI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1559/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 26/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;

udito l’Avvocato FRANCESCO LORENTI;

udito l’Avvocato STEFANO BORSACCHI;

udito l’Avvocato GIORGIO COSMELLI;

udito l’Avvocato EUGENIO DE BONIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.

Fatto

I FATTI

La Presidenza del consiglio dei ministri convenne dinanzi alla Corte di appello di Firenze la curatela del fallimento (OMISSIS) e G.D., giudice delegato illo tempore a quello stesso fallimento, impugnando la sentenza dell’omonimo Tribunale che – rigettatane l’eccezione di prescrizione e ritenuta la responsabilità del G. così come definitivamente accertata in sede penale – aveva quantificato il danno arrecato da quest’ultimo al fallimento in Euro 294.000, somma corrispondente alla differenza tra il prezzo realizzato dalla vendita forzata di un immobile acquisito alla massa e il suo valore effettivo, e ritenuto effettivamente e complessivamente dovuta, detratti i versamenti compiuti in sede transattiva, la minor somma di Euro 191.726, ripartita pro quota nella misura di un quinto.

Il G., condannato in solido con l’appellante principale in prime cure, propose a sua volta impugnazione incidentale, lamentando, tra l’altro, l’assenza di nesso causale tra la sua condotta e i danni lamentati dalla curatela.

Il giudice di appello, confermata nell’an la condanna in solido degli appellanti, determinò complessivamente il quantum debeatur nella minor somma di Euro 112.827.

Avverso la sentenza della Corte fiorentina G.D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi di censura.

Resistono con controricorso la curatela del Fallimento e la Presidenza del consiglio dei ministri, proponendo ricorso incidentale (cui resiste con controricorso il G.).

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti.

Il ricorso principale è infondato, ad eccezione del sua quarto motivo.

Sono altresi infondati i ricorsi incidentali, ad eccezione del quinto motivo di ricorso dell’Avvocatura.

IL RICORSO PRINCIPALE.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 164, comma 5, in relazione all’art. 163 c.p.c., comma 4, art. 615 c.p.p., art. 2043 c.c.; rilevanti ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo – con il quale si lamenta la mancata declaratoria, da parte del giudice di appello, della nullità dell’originario atto di citazione per indeterminatezza dei suoi presupposti costitutivi – è privo di pregio (pur volendo prescindere dall’erroneità del riferimento all’art. 360 codice di rito, n. 3, essendo in concreto denunciato un vizio riconducibile al successivo n. 4 della norma evocata).

Da un canto, già il Tribunale di Firenze (al di là ed a prescindere dall’eventuale acquiescenza prestata in parte qua dall’appellante alla pronuncia, e dalla conseguente formazione del giudicato interno, come sostenuto dal contro ricorrente fallimento) aveva espressamente respinto, causa cognita, l’eccezione, ritenendo l’atto introduttivo del giudizio del tutto conforme al modello legale imposto dalle norme oggi censurate, e la Corte di appello, nell’indagare i temi di merito sottoposti al suo esame, ha ritenuto, sia pur implicitamente, che tale eccezione fosse del tutto destituita di fondamento avendo, l’appellante svolto articolate, rituali, esaustive difese in quel grado di giudizio, così confermando (quanto meno) il raggiungimento dello scopo dell’atto e la conseguente impredicabilità di qualsiasi nullità procedimentale, giusta disposto dell’art. 156 c.p.c., u.c..

Dall’altro, la censura di (pretesa) sovrapposizione, ai fatti per cui era stata pronunciata condanna irrevocabile del G., dell’elemento materiale di corruzione dell’ing. P., e di (pretesa) ininfluenza del giudicato penale (i.e. dell’accertamento delle condotte di concussione consumate dal G. nei confronti del curatore) rispetto all’accertamento del danno patrimoniale non coglie nel segno, poichè l’accertamento del danno così come operato dalla Corte territoriale scaturisce dal corretto riferimento alla sentenza penale di condanna del ricorrente, sentenza che, definitivamente accertato nell’an l’esistenza del danno, e quantificata la provvisionale riconosciuta in quella sede in 50 milioni di lire, rimetteva al giudice civile la definitiva determinazione del quantum risarcitorio dovuto al fallimento. Quantificazione che, correttamente, la Corte di appello avrebbe poi compiuto, in altrettanto corretta applicazione del disposto dell’art. 651 c.p.p..

Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è inammissibile.

Tra i “fatti decisivi” illegittimamente pretermessi dalla Corte territoriale, parte ricorrente ne indica alcuni (ff. 30-33 del ricorso) che hanno già formato oggetto, o avrebbero potuto formarlo, del procedimento penale, e che non avrebbero più potuto formare oggetto di riproposizione/rivalutazione, essendo coperti dal giudicato penale.

La questione della firma del decreto di trasferimento, contrariamente a quanto incomprensibilmente opinato in ricorso, ha formato oggetto di ampio ed esauriente esame da parte del giudice di appello, che ne ha esaurientemente e condivisibilmente motivato la ritenuta irrilevanza ai fini della ricostruzione del nesso etiologico tra condotta e danno (ff. 8-9 della sentenza di appello).

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., artt. 40 e 41 c.p., art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3; ulteriore omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo – che contiene lunghi e defatiganti riferimenti alle perizie in atti, al prezzo di stima dell’immobile e a quello di aggiudicazione – non ha giuridico fondamento.

Premessa la inammissibilità in parte qua della doglianza mossa ex art. 360 c.p.c., n. 5 (nessun fatto decisivo risultando omesso dalla Corte territoriale, in sede di motivazione), ciò cui anela, nella sostanza, parte ricorrente non è altro che un riesame nel merito dei fatti di causa.

Osserva il collegio come la Corte territoriale, in attuazione del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offra chiara e puntuale valutazione, condivisibilmente argomentata, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi acquisiti al processo, ritenendo la ricostruzione del fatto, così come operata in sede di motivazione, dotata di un più elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, possibili e pur prospettate ipotesi fattuali alternative.

Tutte le ragioni di censura sono, pertanto, irrimediabilmente destinati ai infrangersi sul corretto, condivisibile e condiviso impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, dacchè esse, nel loro complesso, pur formalmente abbigliate in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e di un (asseritamente) decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Da un canto, difatti, il ricorrente, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

Dall’altro, deve ritenersi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico – formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Nella specie, pur denunciandosi, formalmente, una reiterata e composita violazione di legge ed un insanabile deficit motivazionale della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) si sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con alti e più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4; falsa applicazione dell’art. 121 c.c. in relazione all’art. 2043 c.c..

La doglianza deve essere accolta.

Risulta per tabulas che, con l’atto di citazione, gli interessi sulla somma dovuta erano stati richiesti con riferimento alla data della domanda, ed è a tale data che dovrà effettuarsene il materiale computo in sede di esecuzione della sentenza, così decidendosi in questa sede il merito della causa in parte qua, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell’art. 1292 c.c. e falsa applicazione dell’art. 1304 stesso codice, ex art. 360 c.p.c., n. 3; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

La censura è infondata.

Con accertamento di fatto incensurabile in questa sede per le ragioni esposte nell’esaminare il terzo motivo di ricorso, ed altresì scevro da errori logico giuridici, la Corte territoriale ha ritenuto le transazioni stipulate tra le parti indiscutibilmente pro quota (f. 13 della sentenza impugnata), così conformandosi al dictum reso, in argomento, dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza 30174/2011.

Va in proposito ancora considerato, con riferimento al motivo di ricorso incidentale proposto, sul medesimo tema, dalla curatela del fallimento (f. 28 dell’impugnazione incidentale) che, da un canto, con riferimento alle doglianze ivi esposte, il debito risulta estinto per l’intero, e che, dall’altro, è del tutto omessa la dimostrazione che la seconda delle somme indicate (ancora f. 28 del ricorso incidentale) sia superiore alla prima: la Corte territoriale, nella specie, ha correttamente e condivisibilmente ritenuto che il residuo debito del G. dovesse essere quantificato nella quinta parte del complessivo ammontare della somma dovuta al fallimento, in applicazione della regola generale dettata, in tema di obbligazioni solidali, dall’art. 1292 c.c.. Appaiono, pertanto, insussistenti “gli idonei motivi di riflessione per far mutare alla Corte Suprema il suo più recente orientamento”, orientamento espresso, come ricordato poc’anzi, dalle stesse sezioni unite della Corte (definendo quale sia il residuo credito azionabile nei confronti dei condebitori estranei all’atto transattivo, allorchè, come nella specie, la transazione sia stata definita unicamente su una determinata quota dell’intero debito), e che va, in questa sede, ulteriormente confermato.

La doglianza relativa alla disciplina delle spese di giudizio è poi inammissibile, avendo il giudice di appello fatto corretto uso del proprio potere in subicta materia.

IL RICORSO INCIDENTALE DELLA P.C.M..

Con il primo motivo, si denuncia: sulla prescrizione: violazione e falsa applicazione dell’art. 651 c.p.p., artt. 2043 e 2947 c.c., L. n. 117 del 1988, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura è infondata.

Correttamente e condivisibilmente, la Corte territoriale ha, difatti, collocato il dies a quo dell’exordium praescritpionis alla data del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna del magistrato, rispondendo lo Stato in via solidale con il G. delle conseguenze dei reati da lui commessi, ed unica essendo la fonte di responsabilità da fato illecito (aquiliano e) penale (in termini, Cass. 28464/2013).

Il secondo, terzo e quarto motivo, volti, rispettivamente, a censurare, dell’impugnata sentenza, la statuizione sull’an debeatur, quella sul nesso causale tra condotta e danno, ed ancora quella sulla quantificazione dell’obbligazione risarcitoria, sono manifestamente infondati alla luce delle considerazioni svolte in sede di esame, in parte qua, del ricorso principale.

Deve essere invece accolto il quinto motivo, in consonanza con l’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, in tema di decorrenza degli interessi.

Tutti i motivi del ricorso principale sono pertanto rigettati, ad eccezione della censura relativa alla decorrenza degli interessi, che va accolta, con conseguente decisione nel merito, come da dispositivo, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Sono rigettati ricorsi incidentali, ad eccezione del quinto motivo dell’Avvocatura dello Stato.

Le spese del giudizio di Cassazione devono essere compensate, alla luce del complessivo esito del presente giudizio.

PQM

La Corte rigetta il primo, secondo terzo e quinto motivo del ricorso principale, accoglie il quarto, unitamente al quinto motivo del ricorso incidentale dell’Avvocatura, del medesimo tenore, in relazione ai quali cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, fissa il dies a quo della decorrenza degli interessi come dovuti dalla data della domanda giudiziale.

Rigetta nel resto.

Dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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