Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12466 del 16/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 16/06/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 16/06/2016), n.12466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22570 – 2011 R.G. proposto da:

C.M.G., – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e

difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso

dall’avvocato Mauro Gadaleta ed elettivamente domiciliata in Roma,

alla via Bocca di Leone, n. 78, presso lo studio dell’avvocato

Curzio Cicala;

– ricorrente –

contro

L.M., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente

domiciliata in Roma, al Largo Arenula, n. 34, presso lo studio

dell’avvocato professor Gennaro Terracciano che la rappresenta e

difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza n. 486 dei 22.4/30.5.2011 della corte d’appello

di Bari;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica dell’8

marzo 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato Mauro Gadaleta per la ricorrente;

Udito l’avvocato Leonilda Mari, per delega dell’avvocato professor

Gennaro Terracciano, per la controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto in data 1.1.1990 P.A. citava a comparire innanzi al tribunale di Bari C.M.G..

Esponeva che con scrittura privata del 24.6.1986 aveva promesso di alienare e la convenuta aveva promesso di acquistare porzione dell’edificio in corso di costruzione in (OMISSIS), per il prezzo di Lire 70.000.000; che la promissaria acquirente si era resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti.

Chiedeva che il preliminare fosse risolto per grave inadempimento della convenuta; che altresì costei fosse condannata al rilascio dell’immobile, al pagamento della penale di Lire 10.000.000, alla corresponsione dei “canoni” per il periodo di disponibilità del cespite ed al risarcimento di ogni ulteriore danno con compensazione delle somme dovutegli con l’importo di Lire 28.500.000 versato a titolo di acconto.

Si costituiva la convenuta.

Deduceva che la scrittura intercorsa con l’attore integrava gli estremi di una vendita definitiva immediatamente produttiva di effetti traslativi reali, disconosceva l’inadempimento ascrittole e si dichiarava appieno disponibile al versamento del residuo prezzo ed all’accollo delle spese di mutuo.

Instava per il rigetto delle avverse istanze; in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi e darsi atto del carattere definitivo della pattuizione siglata con la scrittura in data 24.6.1986 ovvero, in subordine, pronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. in ogni caso con i susseguenti ordini al competente conservatore dei RR.II.; chiedeva inoltre dichiararsi il promittente venditore inadempiente all’obbligo di consegna del certificato di abitabilità e, quindi, perchè fosse condannato al pagamento della penale di Lire 10.000.000.

All’esito dell’istruzione probatoria con sentenza n. 610/2005 il tribunale adito rigettava la domanda di risoluzione del contratto esperita dall’attore, reputava in tal guisa assorbita ogni altra istanza attorea, rigettava ovvero dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali della convenuta, compensava integralmente le spese di lite.

Interponeva appello C.M.G..

Resisteva P.A.; esperiva altresì appello incidentale.

Con sentenza n. 486 dei 22.4/30.5.2011 la corte d’appello di Bari rigettava il gravame principale, accoglieva in parte il gravame incidentale e, per l’effetto, condannava C.M.G. a rilasciare a L.M., quale erede di P.A., l’immobile, in Bari S. Spirito, alla via Napoli, nn. 10 – 174;

condannava la medesima C. a rimborsare a L.M. le spese del doppio grado nella misura di 1/4 e compensava i residui 3/4.

Esplicitava – la corte di merito – in ordine al primo motivo dell’appello principale, che correttamente il primo giudice aveva “qualificato l’accordo quale preliminare di vendita” (così sentenza d’appello, pag. 5); che al contempo non poteva pervenirsi a diversa conclusione alla stregua delle successive scritture del 13.8.1986 e del 10.5.1988; che segnatamente l’efficacia traslativa reale non poteva evincersi univocamente dalla annotazione conclusiva che figurava nella scrittura datata 10.5.1988.

Esplicitava, in ordine al secondo motivo dell’appello principale, che, era da escludere l’efficacia novativa e della scrittura del 13.8.1986, giacchè P.A. era ad essa estraneo, e del documento del 10.5.1988, “avendo in esso le parti precisato di voler dare esecuzione a quanto consacrato nel precedente preliminare” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Esplicitava, in ordine al terzo motivo dell’appello principale, che correttamente il primo giudice aveva rigettato la domanda ex art. 2932 c.c. in dipendenza della valida clausola di rinuncia all’esecuzione dell’obbligo in forma specifica di cui alla scrittura in data 24.6.1986.

Esplicitava, in ordine al quarto motivo dell’appello principale, che la doglianza difettava di specificità.

Esplicitava, in ordine ai motivi dell’appello incidentale, segnatamente in ordine al rigetto della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della promissaria acquirente, che il primo giudice aveva esattamente disconosciuto la gravità dell’inadempimento sulla scorta del rilievo per cui “il corrispettivo residuo era in massima parte ricompreso nella quota del mutuo accollato, non ancora definita ed il cui frazionamento non risultava comunicato alla C.” (così sentenza d’appello, pag. 9); che fondatamente pertanto il tribunale non aveva attribuito valenza “alle due note di costituzione in mora del 4/3/89 e del 26/5/89 (…) sia per la mancata produzione del prospetto di specificazione del credito e sia perchè il saldo avrebbe dovuto essere corrisposto con accollo” (così sentenza d’appello, pagg. 9 – 10); che il rigetto dalla domanda di risoluzione aveva altresì ineccepibilmente comportato il mancato accoglimento dell’ulteriore domanda del promittente venditore di condanna al pagamento della penale e al risarcimento del danno per occupazione senza titolo.

Esplicitava infine che, viceversa, il rigetto della domanda di risoluzione del contratto non giustificava “il mancato accoglimento della richiesta di rilascio dell’immobile” (così sentenza d’appello, pag. 10), viepiù in considerazione del “rigetto delle domande della C., tanto di accertamento dell’effetto traslativo, quanto di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.” (così sentenza d’appello, pag. 10); che, conseguentemente, la promissaria acquirente andava condannata al rilascio dell’immobile in favore dell’erede del promittente venditore.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso C.M.G.;

ne ha chiesto sulla scorta di sette, rette otto, motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia in ordine alle spese di lite, da attribuirsi al difensore anticipatario.

L.M., erede di P.A., ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in cinque motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso ed, in accoglimento del ricorso incidentale, cassarsi la sentenza della corte d’appello di Bari; con il favore delle spese di lite.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente principale deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 con riferimento agli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c. con riferimento alla qualificazione giuridica e all’interpretazione delle scritture del 24/06/1986, del 13/08/1986 e del 10/05/1988 quali concretanti una vendita di bene immobile in forma privata” (così ricorso principale, pag. 13).

Adduce, con riferimento alla scrittura del 24.6.1986, che nel testo contrattuale si rinvengono le espressioni “impresa venditrice” ed “acquirente”; che, “al fine di ritenere avvenuta la vendita del bene, sia pure in forma privata, (…)”(così ricorso principale, pag. 15), la prima scrittura andava esaminata “unitamente all’atto del 13/08/1986 che, sebbene intervenuto tra la ricorrente e terzi, comportava una cessione di bene immobile e sebbene carente della partecipazione di P.A., era stato da quest’ultimo convalidato e fatto proprio con la terza scrittura del 10/05/1988” (così ricorso principale, pag. 16); che “in buona sostanza, l’ultima scrittura (.” supera la prima scrittura sia con riferimento all’oggetto che al corrispettivo, sia soprattutto alla volontà di dar vita ad un nuovo negozio, differente e più ampio del primo, che non solo non prevede rinuncia all’azione ex art. 2932 c.c., ma soprattutto non considera più il primo regolamento di interessi” (così ricorso principale, pagg. 16 – 17).

Adduce ancora che “dall’esame del contratto del 10/05/1988 si rileva, inoltre, un’ulteriore argomentazione decisiva: nella parte finale del contratto allorchè le parti procedono al versamento del saldo contante del prezzo (…) non si fa più alcun riferimento alla rinuncia all’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.” (così ricorso principale, pag. 18).

Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5 con riferimento agli artt. 1230 e 1231 c.c. con riguardo alla volontà novativa delle parti come risultante dalle scritture del 13/08/1986 e 10/05/1988” (così ricorso principale, pag. 22).

Adduce che “alla data della terza scrittura (…) oggetto del contratto (…) era un immobile più grande e differente da quello originario” (così ricorso principale, pag. 22); che, difatti, il promittente venditore “aveva convenuto ed accettato sia la cessione di una nuova parte di immobile (…), sia un differente corrispettivo rispetto al primo negozio per cui vi era sia un aliquid novi che un animus novandi” (così ricorso principale, pag. 22); che nel terzo contratto “non si parlava più della prima vendita, nè si faceva riferimento alla rinuncia all’esecuzione ex art. 2932 c.c. ma si prevedeva solo (…) la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento grave” (così ricorso principale, pag. 22); che “in definitiva il terzo ed ultimo contratto (…) contiene (…) elementi che (…) deponevano nel senso di una compravendita intervenuta in forma privata” (così ricorso principale, pag. 24).

Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riferimento all’azione ex art. 2932 c.c. e ai principi ex artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 17l c.c.” (così ricorso principale, pag. 24).

Adduce che, allorchè ha confermato il dictum di prime cure, nella parte in cui aveva respinto la domanda ex art. 2932 c.c., la corte barese ha erroneamente “fatto riferimento solo al primo contratto (…) e non all’intero rapporto disciplinato dalla terza scrittura, che prevedeva un corrispettivo ed un immobile differente dal primo, e che conteneva almeno in parte una vendita, per la quale non vi poteva essere rinuncia all’azione ex art. 2932 c.c.” (così ricorso principale, pag. 25); che invero nell’ultimo contratto non vi è alcuna rinuncia all’azione ex art. 2932 c.c..

Con il quarto motivo la ricorrente principale deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riferimento alle normeex art. 183 e 112 c.p.c. ed alla contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado ex art. 1362 c.c.” (così ricorso principale, pagg.

25 – 26).

Adduce che, contrariamente all’assunto della corte distrettuale, il quarto motivo d’appello “era preciso e dettagliato e prevedeva una confutazione del ragionamento seguito dal primo giudice” (così ricorso principale, pag. 26); che inoltre si era richiesto che il promittente venditore “fosse dichiarato inadempiente (…) e quindi condannato al pagamento della penale, ma la Corte ha omesso ogni decisione sul punto” (così ricorso principale, pag. 26).

Con il quinto motivo la ricorrente principale deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riferimento agli artt.1455 e 2909 c.c. relativamente all’appello incidentale di P. A. concernente un inadempimento del contratto, ritenuto di scarsa importanza, anche con riferimento agli arti. 112, 113 e 115 c.p.c.” (così ricorso principale, pag. 26).

Adduce che il ragionamento sulla cui scorta la corte di merito ha rigettato l’avverso appello incidentale, è del tutto carente e contraddittorio; che segnatamente la corte non ha tenuto conto “delle quietanze di pagamento rilasciate dalla venditrice (…) e dei titoli cambiari rilasciati e andati a buon fine (…) e soprattutto della quietanza del 10/05/1988 con la quale si dava atto della ricezione della somma di Lire 15.000.000” (così ricorso principale, pag. 27);

che altresì la corte territoriale non ha tenuto conto degli esiti dell’interrogatorio del promittente venditore e della relazione di consulenza, dalla quale in particolare “risultava che la compratrice aveva adempiuto a tutte le sue obbligazioni restando vincolata al solo pagamento delle rate di mutuo” (così ricorso principale, pag.

27); che il mancato pagamento da parte sua delle rate di mutuo successive “non determina inadempimento alcuno, atteso che (…) ne ha offerto il pagamento sin dal momento dell’introduzione della lite e nei modi di legge” (così ricorso principale, pag. 28); che “la Corte ha omesso di considerare che in atti (…) era depositata certificazione del Comune di Bari che attestava che non solo l’immobile non era munito di abitabilità ma la stessa non era stata neppure richiesta dal P.” (così ricorso principale, pag.

28); che in ogni caso la corte d’appello ha ignorato il giudicato interno formatosi su due punti, ovvero su “quello che statuisce come illiquido il credito di P.A. prima del frazionamento del mutuo (…); quello che statuisce come nessuna prova del frazionamento del mutuo era stata fornita” (così ricorso principale, pagg. 28 – 29) ad ella appellante principale.

Con il sesto motivo (erroneamente indicato come quinto) la ricorrente principale deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riferimento all’art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda di condanna al rilascio dell’immobile in danno della C. in assenza di domanda specifica di condanna al rilascio senza titolo” (così ricorso principale, pag. 30).

Adduce che “in atti mancava del tutto una domanda dell’appellato relativa alla condanna della ricorrente al rilascio senza titolo dal momento che controparte aveva chiesto la condanna al rilascio come conseguenza dell’inadempimento della C.” (così ricorso principale, pag. 30); che “una volta venuto meno l’inadempimento (…) il titolo per la condanna al rilascio veniva meno e con esso la possibilità del Giudice di condannare (…) al rilascio del bene” (così ricorso principale, pag. 30) ella principale ricorrente, bene il cui possesso aveva conseguito in maniera pacifica ed indiscussa.

Con il settimo motivo (erroneamente indicato come sesto) la ricorrente principale deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riferimento sia all’art. 91 c.p.c. sia all’art. 112 c.p.c. con riferimento alla condanna della ricorrente al pagamento di 1/4 delle spese di causa come conseguenza della condanna al rilascio dell’immobile” (così ricorso principale, pag. 31).

Adduce che “la condanna, sia pure parziale, alle spese di causa, trova la sua ratio nella condanna al rilascio del bene, ne deriva agevolmente la totale mancanza di causa (…) relativamente alla parte della pronuncia che ha condannato la ricorrente al pagamento parziale delle spese di causa” (così ricorso principale, pag. 31).

Con l’ottavo motivo (erroneamente indicato come settimo) la ricorrente principale deduce “sospensione dell’esecutività della sentenza di appello sussistendo i gravi motivi richiesti dalla legge ex art. 373 c.p.c.” (così ricorso principale, pag. 31).

Con il primo motivo la ricorrente incidentale deduce “error in procedendo – nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 in merito alla mancata pronuncia dell’inammissibilità della domanda di accertamento della novazione proposta per la prima volta in sede di Appello dalla C.” (così ricorso incidentale, pag. 16).

Adduce che la corte barese ha “omesso di dichiarare inammissibile la domanda proposta, per la prima volta in sede di Appello, dalla C. in merito all’accertamento del valore novativo delle scritture del 13.8.86 e 10.5.88, in quanto domanda nuova inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.” (così ricorso incidentale, pagg. 16 – 17).

Con il secondo motivo la ricorrente incidentale deduce “error in procedendo – nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 in merito alla mancata pronuncia dell’inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c., proposta per la prima volta in sede di Appello dalla C. sulla scorta di diverso titolo” (così ricorso incidentale, pag. 17).

Adduce che la corte di merito ha “omesso di dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. la domanda proposta, per la prima volta in sede di Appello, dalla C. di emissione di pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. sulla scorta di titolo diverso (scrittura del 10.5.88), in quanto (…) domanda nuova rispetto all’originaria domanda proposta sulla scorta del contratto preliminare del 24.6.86” (così ricorso incidentale, pag. 17).

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455, 1218 e 1219 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in merito al capo della sentenza che rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento” (così ricorso incidentale, pag. 17).

Adduce che la controparte non ha “mai inteso provvedere al pagamento del saldo del prezzo di vendita e tanto nè mediante il versamento delle somme che si era impegnata a corrispondere con propria moneta nè mediante le somme ricavate dal mutuo che la stessa non si è mai concretamente accollata” (così ricorso incidentale, pag. 18); che, segnatamente, la corte distrettuale non ha considerato che la promissaria acquirente “non ha mai inteso rivolgersi alla banca erogante per avere notizie circa il mutuo frazionato, sollecitando la pratica di accollo a suo nome” (così ricorso incidentale, pagg. 18 –

19); che dunque la C. si era resa “colpevolmente inadempiente del pagamento della residua somma di 60.000.000 di vecchie Lire” (così ricorso incidentale, pag. 19); che pertanto ha errato la corte territoriale nel disconoscere la gravità dell’inadempimento dell’originaria convenuta.

Adduce altresì che, “a fronte del mancato pagamento del prezzo da parte della C., il P. adempiva correttamente alla propria prestazione, consegnando in via anticipata l’immobile, di fatto regolarmente utilizzato dalla promissaria acquirente per quasi 19 anni, e versando di tasca propria, in luogo (…) della inadempiente controparte contrattuale, somme per complessivi Euro 63.048,51 (…) per estinguere il mutuo ipotecario” (così ricorso incidentale, pag. 21).

Adduce inoltre che, “per espressa previsione contrattuale (art. 7), non potesse essere attribuita alcuna rilevanza al mancato rilascio del certificato di abitabilità” (così ricorso incidentale, pag.

21).

Adduce ancora che “il comportamento successivo della C. sino ad oggi (…) doveva in ogni caso assumere rilievo essendo idoneo a fornire elementi per la valutazione di quello anteriore” (così ricorso incidentale, pag. 22); che infatti controparte “si è giovata (…) dell’utilizzo dell’immobile senza alcuna spesa di esercizio ossia senza spese per oneri condominiali o tasse inerenti la proprietà (I.C.I.), ricadute inevitabilmente sul promittente venditore quale effettivo proprietario” (così ricorso incidentale, pag. 22).

Con il quarto motivo la ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1218 e 1223 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in merito al capo della sentenza che rigettava la domanda di risarcimento dei danni e pagamento della penale” (così ricorso incidentale, pag. 23).

Adduce che la corte d’appello ha ritenuto, “erroneamente, la domanda di risoluzione contrattuale in stretta ed inscindibile correlazione con la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento” (così ricorso incidentale, pag. 23); che, viceversa, la corte barese, in presenza dell’inadempimento della promissaria acquirente, seppur non ritenuto grave, avrebbe dovuto accogliere la domanda con cui il promittente venditore aveva domandato “il ristoro dei danni subiti e quindi i frutti/benefici economici perduti per il mancato utilizzo dell’immobile di sua proprietà, occupato dall’inadempiente C., e quantificati nella misura pari all’equivalente pecuniario dell’uso e del godimento del bene, dalla data di consegna 10/8/88 sino alla restituzione, in una misura uguale al canone di locazione di mercato mensile pari ad Euro 600,00” (così ricorso incidentale, pag. 24); che per i medesimi motivi la corte di merito avrebbe dovuto condannare la promissaria acquirente “a corrispondere al promittente venditore la penale contrattualmente prevista in Euro 5.164,57” (così ricorso incidentale, pag. 24);

Con il quinto motivo la ricorrente incidentale deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in merito al capo della sentenza relativo alla condanna alle spese” (così ricorso incidentale, pag. 24).

Adduce che la corte distrettuale ha errato allorchè ha compensato, nonostante l’inadempimento della C., fino a concorrenza di % le spese di entrambi i gradi e, dunque, ha errato nel non condannare controparte alla rifusione integrale delle spese di entrambi i gradi.

Si giustifica la disamina contestuale del primo, del secondo e del terzo motivo del ricorso principale.

I motivi anzidetti sono invero strettamente connessi, giacchè involgono profili distinti della medesima quaestio, ossia l’interpretazione – qualificazione della scrittura in data 24.6.1986 – anche alla stregua delle successive scritture in data 13.8.1986 ed in data 10.5.1988 – in guisa di contratto “preliminare” ovvero in guisa di contratto “definitivo” dagli immediati effetti traslativi.

I motivi de quibus, in ogni caso, sono destituiti di fondamento.

Previamente questa Corte non può che reiterare i propri insegnamenti.

Ovvero l’insegnamento secondo cui, al fine di attribuire ad una convenzione negoziale la natura giuridica di contratto di compravendita ovvero di semplice preliminare, è determinante l’identificazione del comune intento delle parti, diretto, nel primo caso, al trasferimento della proprietà della “res” verso la corresponsione di un certo prezzo conformemente alla causa negoziale sancita dall’art. 1470 c.c., e, nel secondo, all’insorgenza di un particolare rapporto obbligatorio che impegni le parti stesse ad un’ulteriore manifestazione di volontà alla quale sono rimessi il trasferimento del diritto dominicale sul bene e l’assunzione dell’obbligo di pagamento del prezzo (cfr. Cass. 19.4.2000, n. 5132).

Ovvero l’insegnamento secondo cui lo stabilire se le parti abbiano inteso stipulare un contratto definitivo o dar vita ad un contratto preliminare di compravendita, rimettendo l’effetto traslativo ad una successiva manifestazione di consenso, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; e secondo cui tale accertamento è incensurabile in sede di legittimità, se è sorretto da una motivazione sufficiente ed esente da vizi logici o da errori giuridici, e sia il risultato di un’interpretazione condotta nel rispetto delle regole di ermeneutica contrattuale dettate dagli art. 1362 ss. c.c. (cfr. Cass. 17.1.2001, n. 564; Cass. 21.5.2002, n. 7429; Cass. 20.11.2007, n. 24150; Cass. 31.10.2014, n. 23142).

Ovvero, l’insegnamento secondo cui nè la censura ex n. 3) nè la censura ex n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1 possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

All’insegna delle enunciate indicazioni nomofilattiche l’interpretazione patrocinata dalla corte d’appello è in toto inappuntabile, giacchè, da un canto, non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale, giacchè, dell’altro, risulta ancorata a motivazione esaustiva, congrua e logica.

La corte barese, ai fini della determinazione della comune intenzione dei contraenti, ha, primo luogo, in ottemperanza al criterio cardine ancorato al senso letterale delle parole, di cui all’art. 1362 c.c., comma 1 debitamente evidenziato che il primo giudice aveva correttamente posto in risalto che la scrittura in data 24.6.1986 è intestata “preliminare di compravendita” ed, altresì, che in tal senso deponevano le espressioni figuranti nel testo della scrittura “evidenzianti obblighi di vendita e di acquisto, nonchè trasferimenti futuri” (così sentenza d’appello, pag. 5).

La corte di merito ha, in secondo luogo, nel segno ben vero del criterio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c. (cfr. Cass. 7.10.2010, n. 20817, secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, qualora la medesima vicenda negoziale ed i relativi effetti abbiano formato oggetto di due o più atti scritti, il giudice è tenuto, giusta il disposto dell’art. 1363 c.c., ad esaminare tutte le convenzioni intercorse tra le parti sì come risultanti dai documenti all’uopo formati, stabilendo, altresì, il rapporto tra clausole e documenti, se di chiarimento, di integrazione, di modificazione, di trasformazione o di annullamento delle precedenti pattuizioni) e del criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., comma 2 debitamente vagliato e la scrittura in 13.8.1986 e la scrittura in data 10.5.1988 (contrariamente a quanto ha prospettato la ricorrente principale, secondo cui il giudice di seconde cure avrebbe interpretato le scritture de quibus “separatamente” – così ricorso principale, pag.

20 – e secondo cui avrebbe “fatto riferimento solo al primo contratto (…) e non all’intero rapporto”: così ricorso principale, pag. 25).

Più esattamente ha ineccepibilmente evidenziato quanto segue.

In relazione al documento del 13.8.1986, che, siccome siglato da Maria Grazia C. “con terzi estranei al primo accordo e non coinvolgente il P., non avrebbe potuto in alcun modo mutare il regolamento contrattuale consacrato nella precedente scrittura” (così sentenza d’appello, pag. 6) (al riguardo cfr. Cass. 19.7.2012, n. 12535, secondo cui, in tema di interpretazione del contratto, il comportamento tenuto dalle parti dopo la sua conclusione, cui attribuisce rilievo ermeneutico l’art. 1362 c.c., comma 2 è solo quello di cui siano stati partecipi entrambi i contraenti, non potendo la comune intenzione delle parti emergere dall’iniziativa unilaterale di una di esse, corrispondente ai suoi personali disegni).

In relazione al documento del 10.5.1988, che si articolava “in massima parte in una puntuale ricognizione delle somme dovute dalla C.” (così sentenza d’appello, pag. 6) e che le espressioni letterali all’uopo adoperate dalle parti e la consequenzialità delle proposizioni lasciavano chiaramente intendere che “l’esecuzione di quanto consacrato nel preliminare” atteneva “semplicemente all’immissione nel possesso dell’appartamento, prevista nell’atto del 24/6/’86 per la data del 30/10’87” (così sentenza d’appello, pag.

7). Sulla scorta di tal ultimo rilievo la corte di merito ha in pari tempo disconosciuto efficacia novativa in particolare alla scrittura datata 10.5.1988.

Si rappresenta comunque che le prospettazioni della ricorrente principale si risolvono nella mera contrapposizione della antitetica interpretazione.

E’ il caso della deduzione secondo cui l’espressione “dare esecuzione a quanto consacrato nel preliminare”, “lungi dal fare riferimento alla mera immissione nel possesso materiale del bene, comprendeva una esecuzione sia del primo contratto, sia dell’ultimo e più vasto negozio perchè riguardante anche la porzione poco prima ceduta” (così ricorso principale, pag. 17) dai vicini con la scrittura in data 13.8.1986.

E’ il caso della deduzione secondo cui “con l’immobile ormai ultimato (sia pure abitabile solo di fatto), non aveva più senso continuare a parlare di promessa di vendita (…), ma era più concreto definire i tre negozi come vera e propria vendita in forma privata” (così ricorso principale, pag. 19).

E’ il caso della deduzione secondo cui la terza scrittura “aveva novato il contratto dando luogo ad una differente regolamentazione di interessi che non prevedeva più la rinuncia all’esecuzione in forma specifica” (così ricorso principale, pag. 23).

Si rappresenta infine, in ordine al rilievo per cui “decisiva al fine di ritenere avvenuta la vendita del bene, sia pure in forma privata, (…) è la circostanza che, trattandosi di contratto a stampa, predisposto dall’impresa venditrice, mediante moduli e formulari, nel dubbio l’interpretazione del negozio (tale intendendosi l’insieme delle tre scritture) doveva essere a favore dell’altro contraente debole” (così ricorso principale, pag. 15) ovvero di ella promissaria acquirente – di cui, specificamente, al primo motivo del ricorso principale – che questa Corte spiega che, in tema di interpretazione del contratto, onde far legittimo ricorso al criterio dettato dall’art. 1370 c.c., occorre non solo che uno dei due contraenti abbia predisposto l’intero testo del contratto al quale l’altra parte abbia prestato adesione, ma anche che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano predisposte mediante moduli e formulari al fine di poter essere utilizzate in una serie indefinita di rapporti (cfr. Cass. 27.5.2003, n. 8411).

Il che non è, ovviamente, nel caso di specie.

Non merita seguito il quarto motivo del ricorso principale.

Si osserva in primo luogo che il motivo non si correla alla ratio decidendi (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).

La corte distrettuale infatti ha affermato che “la relativa domanda, rassegnata al punto 5 dell’atto di appello, costituisce domanda nuova, giammai formulata in primo grado, neppure in sede di precisazione delle conclusioni” (così sentenza d’appello, pag. 9).

Si osserva in secondo luogo che la ricorrente non ha provveduto a dar ragione, onde smentire l’assunto della corte di merito, della specificità del motivo di gravame in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), (cfr.

Cass. 20.9.2006, n. 20405, secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso; pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità).

Inammissibile è il quinto motivo del ricorso principale.

Si è premesso che la corte territoriale ha accolto solo in parte l’appello incidentale esperito da P.A.. Esattamente lo ha accolto ai fini del rilascio dell’immobile, profilo, quest’ultimo, investito con buon esito – siccome si dirà – dal sesto motivo del ricorso principale.

C.M.G., pertanto, non ha interesse a dolersi e a censurare il dictum di seconde cure che ha rigettato l’avverso appello incidentale – in tal guisa confermando in parte qua il dictum di prime cure – in dipendenza (unicamente) del disconoscimento della gravità dell’inadempimento, inadempimento che P.A. aveva inteso ascrivere alla medesima attuale principale ricorrente (questa Corte spiega che il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte; ne consegue che deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l’impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l’ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile: cfr. Cass. 27.1.2012, n. 1236; Cass. 24.11.1983, n. 7021).

Fondato e meritevole di accoglimento è il sesto motivo del ricorso principale.

Si è anticipato che P.A. ebbe a domandare la risoluzione per grave inadempimento di C.M.G. del preliminare di cui alla scrittura privata del 24.6.1986.

Si è anticipato che l’originaria convenuta ebbe in via riconvenzionale a chiedere la declaratoria del carattere definitivo della pattuizione in data 24.6.1986 ovvero, in subordine, la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. Si anticipato che il tribunale di Bari, in prime cure, ebbe a rigettare le domande hic et inde esperite.

Si anticipato che la corte di Bari, in seconde cure, ha rigettato l’appello principale spiegato da C.M.G.. Ed ha rigettato l’appello incidentale spiegato da P.A.; a tal specifico fine ha opinato nel senso che non meritasse censura il rigetto della domanda (esperita dal P.) di risoluzione del preliminare per grave inadempimento di C.M.G..

Ciò nonostante – lo si è del pari premesso – la corte pugliese, in dipendenza del rigetto delle domande della C. (cfr. sentenza d’appello, pag. 10), ha, in parziale accoglimento del gravame incidentale spiegato dal promittente venditore, condannato la promissaria acquirente al rilascio dell’immobile.

Tal ultima pronuncia per nulla si giustifica.

Più esattamente è del tutto incongrua la motivazione (il rilascio dell’immobile siccome giustificato dal rigetto delle domande –

dichiarativa e costitutiva ex art. 2932 c.c. – della C.) che la sorregge.

Invero il tenore delle statuizioni contestualmente assunte dalla corte distrettuale è tale che permane inalterata l’efficacia dispositiva ex art. 1372 c.c. (“il contratto ha forza di legge tra le partì) e del preliminare in data 24.6.1986 e della pattuizione in data 10.5.1988, segnatamente della previsione – “la sig.ra C. viene immessa nel possesso dell’appartamento di Santo Spirito alla via Napoli (…)” (cfr. ricorso principale, pag. 12) –

di cui alla scrittura del 10.5.1998.

La patente incongruenza motivazionale che inficia, in parte qua agitur, la sentenza n. 486 dei 22.4/30.5.2011 della corte d’appello di Bari, ne impone, perciò, in accoglimento del motivo in disamina, la cassazione con rinvio ad altra sezione della medesima corte.

L’accoglimento del sesto motivo del ricorso principale assorbe e rende vana la disamina del settimo motivo del medesimo ricorso (concernente la regolamentazione delle spese di lite).

L’ottavo motivo del ricorso principale è inammissibile, giacchè veicola un’istanza la cui delibazione non è rimessa a questa Corte.

Il rigetto precipuamente del primo, del secondo e del terzo motivo del ricorso principale assorbe e rende vana la disamina del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale.

Il terzo motivo del ricorso incidentale è privo di fondamento.

Si premette che il motivo in esame si qualifica esclusivamente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che L.M., col motivo de quo, censura sostanzialmente il giudizio di fatto cui la corte distrettuale ha atteso (“il giudice di merito, limitando il suo esame ad un unico aspetto del dedotto inadempimento ossia al mancato pagamento dei ratei di mutuo (…), abbia omesso censurabilmente di esaminare approfonditamente (…) il mancato pagamento del prezzo”: così ricorso incidentale, pag. 18). Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione). Si sottolinea su tale scorta che la valutazione della gravità dell’inadempimento, prendendo le mosse dall’esame dei fatti e delle prove inerenti al processo, è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione se la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici (cfr. Cass. 7.6.2011, n. 12296; Cass. 30.3.2015, n. 6401). Si rappresenta in questi termini che l’iter motivazionale che supporta in parte qua agitur il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente esaustivo e coerente sul piano logico – formale. Si rappresenta in ogni caso che, a rigore, col motivo in disamina la ricorrente incidentale null’altro prospetta se non un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti (la corte territoriale ha disatteso “la domanda di risoluzione per inadempimento spiegata dal P. (…) senza però esaminare i vari diversificati aspetti del dedotto inadempimento imputato alla promissaria acquirente”: così ricorso incidentale, pagg. 17 – 18; “la C. (…) non ha mai inteso richiedere notizie all’istituto bancario o a chicchessia circa i ratei di mutuo a scadere”: così ricorso incidentale, pag. 19; “detta rilevante circostanza veniva ritenuta irrilevante dalla Corte di Appello che dichiarava espressamente di non attribuire alcun rilievo alle citate costituzioni in mora del P.”: così ricorso incidentale, pag. 20). Il motivo, dunque, involge gli aspetti del giudizio – interni al discrezionale ambito di valutazione degli elementi di prova e di apprezzamento dei fatti – afferenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di siffatto convincimento rilevanti nel segno dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il motivo, pertanto, si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr. Cass. 263.2010, n 7394; altresì Cass. sei lav. 7.6.2005, n. 11789). Si sottolinea per altro verso che questa Corte di legittimità spiega che nei contratti a prestazioni corrispettive le disposizioni di cui all’art. 1453 c.c., commi 2 e 3 sono simmetriche, giacchè, come non è consentito all’attore che abbia proposto domanda di risoluzione pretendere la prestazione, avendo dimostrato di non avere più interesse al relativo adempimento anche per la parte di prestazione non ancora scaduta, così è vietato al convenuto di eseguire la prestazione dopo la proposizione della domanda di risoluzione e fino alla pronuncia giudiziale; ne consegue che il perdurare dell’inadempimento nel corso del giudizio non può riflettersi negativamente sulla valutazione della gravità del comportamento pregresso, trasformando un inadempimento inizialmente “non grave” in un inadempimento “grave” e, perciò, tale da legittimare l’accoglimento della domanda di risoluzione (cfr. Cass. 14.5.2004, n. 9200; Cass. 6.4.2000, n. 4317). Tanto precipuamente in relazione al rilievo della ricorrente incidentale secondo cui “la Corte di merito (…) non teneva censurabilmente conto del comportamento successivo della promissaria acquirente ai fini della connotazione di gravità dell’inadempimento (…) considerata la natura ordinaria della domanda risolutiva di carattere costitutivo” (così ricorso incidentale, pag. 21). Fondato e meritevole di accoglimento è il quarto motivo del ricorso incidentale. Va ribadito l’insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale, con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, che sia proposta contestualmente a quella di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c., la reiezione di quest’ultima domanda per la scarsa importanza dell’inadempimento non comporta necessariamente il venir meno del presupposto per l’accoglimento della prima, potendo il danno essere stato determinato da una colpevole inadempienza del debitore, ancorchè inidonea per l’accoglimento della domanda di risoluzione a termini dell’art. 1455 c.c. (cfr. Cass. 29.4.1993, n. 5082; Cass. 7.3.1991, n. 2402, ove in motivazione si legge testualmente: “sia la domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c., sia quella di risarcimento del danno presuppongono l’inadempimento colpevole, con la conseguenza che in sua mancanza tali domande devono essere entrambe respinte. Quando, invece, l’inadempimento colpevole sussiste, ma è di scarsa importanza, mentre all’accoglimento della domanda di risoluzione osta l’espresso disposto dello art. 1455 c.c., non deve necessariamente respingersi anche l’istanza di risarcimento del danno (eccetto il caso in cui questo riguardi esclusivamente il pregiudizio causato dalla risoluzione), in quanto il diritto a pretenderlo presuppone, in base ai principi generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 cod. civ.), l’imputabilità e non anche la gravità dell’inadempienza. D’altra parte, ritenendosi in tale ipotesi l’automatico rigetto della domanda di risarcimento del danno in conseguenza del mancato accoglimento della pretesa risolutoria, si costringerebbe il creditore a instaurare un altro autonomo procedimento per l’ottenimento del ristoro del danno subito per effetto del non grave, colpevole inadempimento del debitore, in aperto contrasto con il principio dell’economia dei giudizi”. Cfr. Cass. 24.11.2010, n. 23820, secondo cui la domanda di risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale può essere proposta congiuntamente o separatamente da quella di risoluzione, giacchè l’art. 1453 c.c., facendo salvo in ogni caso il risarcimento del danno, esclude che l’azione risarcitoria presupponga il necessario esperimento dell’azione di risoluzione del contratto, con la conseguenza che non può ritenersi implicita nella proposizione della domanda risarcitoria quella, autonoma, di risoluzione del contratto). E’ innegabile, pertanto, che alla suindicata regula iuris la corte territoriale non si è uniformata, allorchè, in dipendenza del condiviso ed avallato disconoscimento della gravità dell’inadempimento operato dal primo giudice, ha opinato nel senso che “il rigetto della domanda di risoluzione ha quindi correttamente comportato il mancato accoglimento dell’ulteriore domanda di condanna al pagamento della penale e di risarcimento del danno per occupazione senza titolo” (così sentenza d’appello, pag. 10). Anche in accoglimento del quarto motivo del ricorso incidentale la sentenza n. 486 dei 22.4/30.5.2011 della corte d’appello di Bari va cassata con rinvio ad altra sezione della medesima corte. All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalla massima desunta, segnatamente, dagli insegnamenti di questa Corte n. 5082/1993 e n. 2402/1991 dapprima citati. L’accoglimento del quarto motivo del ricorso incidentale assorbe e rende vana la disamina del quinto motivo del medesimo ricorso (concernente la regolamentazione delle spese di lite). In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente grado di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il sesto (erroneamente indicato come quinto) motivo del ricorso principale, in tal guisa assorbita la disamina del settimo (erroneamente indicato come sesto) motivo del medesimo ricorso; rigetta tutti gli ulteriori motivi del ricorso principale;

dichiara assorbita (alla stregua del rigetto del primo, del secondo e del terzo motivo del ricorso principale) la disamina del primo e del secondo motivo del ricorso incidentale; accoglie il quarto motivo del ricorso incidentale, in tal guisa assorbita la disamina del quinto motivo del medesimo ricorso; rigetta il terzo motivo del ricorso incidentale; cassa, in relazione e nei limiti delle censure accolte, la sentenza n. 486 dei 22.4/30.5.2011 della corte d’appello di Bari con rinvio ad altra sezione della stessa corte anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA