Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12466 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUNGOTEVERE

MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato IZZO RAFFAELE, rappresentata

e difesa dagli avvocati RANIERI LEONARDO PASQUALE G., CASTIGLIONE

FRANCESCO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BRANDI BISOGNI MICHELE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 895/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/05/2006 R.G.N. 4228/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza dell’11 maggio 2006, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il gravame svolto da P.M. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento del diritto all’inquadramento nel livello B1 con condanna del datore di lavoro, la s.p.a. Autostrade meridionali, al pagamento delle differenze retributive.

2. La Corte territoriale puntualizzava che:

– si controverteva della perdurante vigenza dell’accordo sindacale aziendale del 17 giugno 1977 ritenuto, dalla società, incompatibile con il nuovo sistema di classificazione del personale introdotto con l’accordo collettivo del 18 aprile 1997;

– P. chiedeva il livello B1, previsto dal nuovo accordo collettivo, sul presupposto della corrispondenza, a tale livello, della qualifica di vicetitolare prevista dall’accordo aziendale del 1977 e non figurante, invece, nel sistema di inquadramento del 1997;

– la ratio dell’accordo del 1977 era rimasta immutata, in mancanza di un’abrogazione esplicita da parte degli accordi succedutisi fino al 1997;

– il dipendente non aveva adempiuto l’onere probatorio a suo carico in ordine ai fatti costitutivi della pretesa;

– il riconoscimento a due esattori ( De.Ca. e Se.) del livello B1 alla stregua dei requisiti richiesti dall’accordo del 1977, comprovato dalle lettere raccomandate prodotte in primo grado, costituiva comportamento successivo di una delle parti contraenti dell’accordo aziendale del 1977 sintomatico dell’attuale vigenza dell’accordo ai fini rivendicati da P.;

– la predetta circostanza, introdotta in primo grado con le note di discussione, integrava un fatto probatorio con riferimento al quale il giudice di primo grado avrebbe dovuto riaprire la trattazione per instaurare il contraddittorio; e la relativa allegazione non costituiva novum in appello derivando, l’ammissibilità della prova documentale in sede di gravame, dalla sopravvenienza della disponibilità del documento medesimo, sopravvenienza non contestata dalla società limitatasi ad eccepire la sola novità della questione.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Autostrade meridionali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, illustrato con memoria. L’intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., n. 4, dell’art. 164 c.p.c. e dell’art. 414 c.p.c., comma 4, per aver il giudice di primo grado ampliato il thema decidendum ammettendo in giudizio la documentazione attestante il superiore inquadramento attribuito ai lavoratori Se. e De.Ca.. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto con il quale si chiede alla Corte di dire se integri o meno fatto nuovo l’allegazione successiva al ricorso introduttivo di circostanze di fatto tali da imporre al Giudice un allargamento del thema decidendum ai fini della definizione della controversia.

5. Con il secondo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’applicazione dell’art. 164 c.p.c., dell’art. 414 c.p.c., comma 5, dell’art. 420 c.p.c., comma 5 per aver la Corte di merito ritenuta accertata la sopravvenienza della documentazione tardivamente introdotta in giudizio senza alcun elemento che suggerisse la mancata disponibilità sin dall’introduzione del giudizio e per l’incomprensibile iter argomentativo in ordine all’ammissibilità dei mezzi di prova non prodotti dalla parte con l’atto introduttivo. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

6. I due motivi, esaminati congiuntamente per la loro logica connessione, non meritano accoglimento.

7. Sulla contestata natura del riconoscimento datoriale ad altri due dipendenti del medesimo livello richiesto in giudizio da P. alla stregua dell’accordo del 1977, il Collegio ha correttamente rimarcato che la dedotta circostanza non integrava “un fatto nuovo”, ma una mera difesa dalla quale inferire l’esistenza dei fatti costitutivi, onde il Giudice di primo grado avrebbe dovuto provocare il contraddittorio sul punto.

8. Invero, nel processo del lavoro, l’omessa indicazione dei documenti probatori nell’atto di costituzione in giudizio, imposta dall’art. 416 c.p.c., comma 3 – onere probatorio gravante anche sul ricorrente per il principio di reciprocità (v. Corte cost, sent. n. 13 del 1977) -, e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli, salvo che i documenti si siano formati successivamente ovvero la loro produzione sia giustificata dallo sviluppo del processo (art. 420 c.p.c., comma 5). La produzione in udienza comporta o la dichiarazione giudiziale di decadenza o l’ammissione d’ufficio ex art. 421 c.p.c., comma 2, (v. Cass., SU, 20 aprile 2005, n. 8202) e in tal caso la controparte può dedurre proprie prove, con assegnazione di un termine perentorio (art. 420 c.p.c., comma 6), con la conseguenza che il silenzio di costei comporta accettazione del provvedimento giudiziale di ammissione (v. Cass. 16337/2009).

9. In ordine alla ritualità dell’allegazione della circostanza in appello, la Corte di merito ha correttamente escluso trattarsi di novum in appello, attesa la tempestività della produzione nel precedente grado di merito; inoltre, il Giudice del gravame ha ritenuto ammissibile, in sede di gravame, la relativa prova documentale sulla scorta della incontestata sopravvenienza della disponibilità del documento, essendosi la società limitata ad eccepire la novità della circostanza.

10. Con il terzo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione alla compatibilità tra le disposizioni di cui al CCNL 18 aprile 1997 e l’accordo aziendale del 17 giugno 1977. Si censura la sentenza impugnata per il contraddittorio iter logico della motivazione che, muovendo dalla premessa del mancato assolvimento dell’onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa, è approdata alla statuizione di accoglimento della domanda per la portata assorbente del riconoscimento, ad altri dipendenti, del medesimo livello richiesto da P. e in presenza dei presupposti previsti dall’accordo sindacale del 1977.

11. Il motivo è fondato. La Corte d’appello accoglie la pretesa dell’attore -appellante, osservando che due colleghi avevano ottenuto quanto da lui chiesto “in presenza proprio di quei presupposti previsti dall’accordo sindacale del 17.6.1977 (cfr. nel fascicolo dell’appellante)”. Poichè, però, nel rapporto di lavoro privato non vige il principio di parità di trattamento, manca nella sentenza impugnata ogni argomento, salvo il troppo generico rinvio al fascicolo di parte, che avrebbe dovuto imporre alla società la parificazione del lavoratore – attore in giudizio ai suoi due colleghi.

12. Il ricorso, va quindi accolto per insufficiente motivazione. La sentenza va cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa deve essere rimessa in sede di rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE respinge i primi due motivi del ricorso; accoglie il terzo motivo;

cassa, in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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