Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12465 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 24/06/2020), n.12465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19761-2018 proposto da:

MOBILART SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELE MARIANI;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA ROSSI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LETIZIA CRIPPA;

– controricorrente –

contro

M.V., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 308/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 308/2018, in parziale riforma della sentenza appellata e in accoglimento integrale del ricorso dell’INAIL, condannava Mobilart Srl e M.A., in proprio e in qualità di legale rappresentante della cessata Alpha Yacht & C. sas, a rimborsare all’INAIL, in solido tra di loro, la somma di Euro 159.586,00 maggiorata di interessi legali, a titolo di azione di rivalsa per l’infortunio occorso a Mo.Gi. in data 1.4.2008 dipendente della sub appaltatrice Alpha Yacht.

A fondamento della sentenza, per quanto qui interessa, la Corte d’appello rilevava che, come emergeva anche dal verbale USL di Viareggio, al momento del fatto il lavoratore infortunato stesse lavorando all’interno del cantiere navale Benetti di Viareggio nel reparto falegnameria; utilizzava la macchina squadratrice di proprietà della Mobilart srl che provvedeva a custodirla in un locale chiuso a chiave con un cartello recante il logo Mobilart; il locale falegnameria era dedicato esclusivamente alla Mobilart ed ai suoi subappaltatori. Sulla scorta di tali elementi la Corte sosteneva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado che aveva respinto la domanda dell’NAIL nei confronti di Mobilart, non si potesse negare la conoscenza e quindi (la almeno) tacita approvazione da parte della Mobilart del subappalto che la Nuova Arredi aveva concesso alla Alpha Yacht; anche perchè l’autorizzazione del committente ai sensi dell’art. 1657 c.c. non necessariamente doveva essere espressa, ben potendo avvenire anche per fatti concludenti. Rilevava altresì che il Mo. non avesse ricevuto una adeguata formazione in relazione al funzionamento della macchina con la quale si è infortunato.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso Mobilart srl con un motivo al quale ha resistito l’INAIL con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2727 c.c. e dell’art. 2729c.c., comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3) avendo la Corte fiorentina deciso la causa sulla base di una prova presuntiva (in quanto il signor Mo. si trovava nei locali riservati alla Mobilart, nell’area dei cantieri Azimut Benetti, e che, pertanto, la Mobilart non potesse non sapere del subappalto tra la Nuova Arredi e la Alpha Yacht) senza che la stessa presunzione fosse assistita dalla probabilità; essendo invece sempre necessario che l’inferenza presuntiva venga effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza basate sull’id plerumque accidit.

1.1.- Secondo la ricorrente era del tutto inconcludente, invece, rispetto alla prova che Mobilart fosse informata del subappalto da Nuova Arredi Alpha Yacht, la circostanza che il signor Mo. si trovasse in un locale della falegnameria del cantiere Azimut Benetti riservato alla Mobilart e ai suoi subappaltatori; essendo pacifico che la Mobilart avesse subappaltato la commessa ricevuta da Azimut Benetti alla Nuova Arredi, le cui maestranze, quindi, erano certamente autorizzate ad accedere ai suddetti locali per utilizzare le macchine ivi custodite. Dopodichè, stante il subappalto tra Nuova Arredi e Alpha Yacht, era molto probabile che la Nuova Arredi avesse consentito ai dipendenti di Alpha Yacht, fornendo loro direttamente le chiavi, l’accesso nei locali riservati alla Mobilart; ma se ciò valeva a spiegare come mai il signor Mo., dipendente della Alpha Yacht, si trovasse nei locali riservati alla Mobilart, non provava affatto, neppure in via presuntiva, che Mobilart sapesse del subappalto tra Nuova Arredi e Alpha Yacht, e, quindi, in definitiva, della presenza del signor Mo. in quei locali.

2. Il ricorso è infondato. E’ invero pacifico nella fattispecie che Mobilart avesse stipulato un contratto di appalto con la Cantieri Benetti per la posa in opera di arredi a bordo di un’imbarcazione; che parte dei lavori fossero stati poi subappaltati alla ditta Nuovi Arredi di D.C. & C. sas, che a sua volta li aveva subappaltati, ulteriormente, alla Alpha Yacth per cui lavorava il Mo..

3.- E’ pure pacifico nel caso di specie che Mobilart avesse mantenuto a propria disposizione un’area del cantiere (posto che “il locale falegnameria era dedicato esclusivamente alla Mobilart ed ai suoi subappaltatori”) e che nell’occorso una sua macchina squadratrice, situata all’interno di un locale chiuso a chiave, sia stata utilizzata appunto dal Mo., lavoratore dipendente di un’impresa (sub) subappaltatrice, senza aver ricevuto adeguata formazione circa il funzionamento della stessa macchina.

4.- Ora è evidente che, come pure precisato dalla Corte di merito, la questione centrale della presente controversia riguardi la responsabilità del sub-committente che all’epoca dei fatti era disciplinata dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7; norma dalla quale risulta che il committente (datore di lavoro), che affida lavori all’interno della propria dell’azienda ad imprese appaltatrici, ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale delle stesse imprese appaltatrici in relazione ai lavori affidati in appalto; di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui erano esposti i lavoratori (informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze).

5.- Tanto è stato ricordato anche dalla sentenza impugnata che ha pure richiamato a fondamento della decisione il chiaro pronunciamento con cui questa Corte di Cassazione (n. 21694 del 2011) ha affermato che “In tema di infortuni sul lavoro, l’art. 2087 c.c., espressione del principio del “neminem laedere” per l’imprenditore e il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, che disciplina l’affidamento di lavori in appalto all’interno dell’azienda, prevedono l’obbligo per il committente, nella cui diiponibilità permane l’ambiente di lavoro, di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorchè dipendenti dall’impresa appaltatrice, consistenti nell’informazione adeguata dei singoli lavoratori e non solo dell’appaltatrice, nella predisposizione di tutte le misure necessarie al raggiungimento dello scopo, nella cooperazione con l’appaltatrice per l’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata, tanto più se caratterizzata dall’uso di macchinari pericolosi”.

A questa pronuncia ha fatto poi seguito la sentenza della Cass. n. 21894 del 28/10/2016 la quale ha affermato che “In tema di infortuni e di sicurezza sul lavoro, l’esternalizzazione in tutto o in parte del processo produttivo non esclude che il datore di lavoro possa essere ritenuto responsabile dell’evento, ove egli non dia prova di avere – secondo le previsioni del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, ed anche indipendentemente dall’osservanza del dovere generale di protezione di cui all’art. 2087 c.c. – adeguatamente verificato l’idoneità tecnico-professionale del soggetto cui l’opera è affidata e di avere concorso alla prevenzione del rischio specifico implicato nella realizzazione della medesima, anche mediante un’idonea opera di informazione dei lavoratori addetti.”

Da ultimo gli stessi principi risultano ribaditi anche dalle sentenze n. 12561 del 18/05/2017 e n. 798 del 13/01/2017 con le quali questa Corte ha affermato che “ai sensi dell’art. 2087 c.c. e del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, quest’ultimo applicabile ratione temporis, che disciplina l’affidamento di lavori in appalto all’interno dell’azienda, il committente, nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità e la salute dei lavoratori, ancorchè dipendenti dell’impresa appaltatrice, e che consistono nel fornire adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio, nel predisporre quanto necessario a garantire la sicurezza degli impianti e nel cooperare con l’appaltatrice nell’attuazione degli strumenti di protezione e prevenzione dei rischi connessi sia al luogo di lavoro sia all’attività appaltata.”

6.- Rispetto al caso di specie (nel quale non risulta presente in giudizio la committente originaria, Cantieri Benetti), va solo evidenziato che gli stessi obblighi sopra indicati discendenti dall’art. 2087 c.c. e dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, siano posti parimenti a carico dell’appaltatore sub-committente in quanto anch’egli responsabile di una scelta di per sè rischiosa secondo la legge (quella dell’ulteriore segmentazione dell’attività produttiva) che incide, elevandoli, sui rischi relativi al processo produttivo; tanto più quando mantenga sotto il proprio controllo un’area aziendale e metta a disposizione dei subappaltatori proprie macchine pericolose.

7.- Risulta invero evidente che anche il sub-committente, come il committente, debba promuovere la protezione antinfortunistica negli stessi termini indicati dalla norma, allo scopo far aderire la valutazione dei rischi, l’organizzazione della sicurezza e l’apparato di misure predisposto per fronteggiarla, all’evoluzione impressa all’esecuzione dell’attività lavorativa attraverso successivi contratti di subappalto, derivati dal contratto di appalto originario, che innalzano il livello di rischio per la sicurezza sul lavoro, ove non fronteggiato nei termini imposti dalla legge. Tanto più quando l’appaltatore sub committente (datore di lavoro) mantenga il controllo di un’area aziendale e metta a disposizione dei subappaltatori proprie macchine operatrici all’interno di locali di cui abbia la disponibilità.

8.- Tutto ciò vale, ovviamente, oggettivamente, a prescindere cioè dalla prova che il committente (o sub committente) sappia o non sappia degli ulteriori subappalti intervenuti con il proprio appaltatore (o subappaltatore); ed in tal senso deve anche intendersi parzialmente emendata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., la pur articolata motivazione della sentenza impugnata.

9.- Appare pertanto ultroneo ai fini della legge, rilevare, come si fa col ricorso in esame, che la sub committente potesse anche non sapere (o che addirittura non sapesse) del sub appalto; avendo il giudice d’appello affermato il contrario (ovvero che conoscesse il subappalto o lo avesse almeno approvato tacitamente) sulla scorta di una erronea e perciò illegittima deduzione presuntiva (per la presenza del lavoratore nei locali predetti) in quanto non contrassegnata dalla probabilità dell’inferenza. Si tratta di una censura irrilevante; e costituisce anzi la riprova più evidente della violazione da parte della Mobilart dei propri obblighi prevenzionali in materia, rispetto al cui adempimento il dovere di sapere del subappalto (di informarsi, di prendere conoscenza dell’evoluzione della attività produttiva) appare ovviamente strumentale, rappresentandone una essenziale precondizione.

10.- Per questi motivi il committente o subcommittente (datore di lavoro), chiamato a rispondere dell’adempimento dei propri obblighi in base all’art. 7 cit., non può mai andare esente dalla propria responsabilità per il mero fatto che non sapesse del subappalto; dovendo invece dimostrare in positivo cosa ha fatto e come ha adempiuto ai propri obblighi di legge. Sicchè egli non può disinteressarsi dell’affidamento ad altre imprese di fasi dell’attività produttiva inerente al risultato dedotto nel contratto di appalto.

11.- Alla luce di quanto precede, risulta quindi che in materia di infortuni sul lavoro va ritenuta superata la tradizionale e limitativa concezione che – in virtù della normale autonomia e responsabilità dell’appaltatore, quale elemento naturale del contratto – configurava la responsabilità del committente come eccezionale, ossia solamente nei casi di culpa in elidendo o in caso di ingerenza nell’esecuzione dell’appalto (11757/2011, 10588/2008, 21540/2007, 15185/2004, 9065/2006) o alla luce del fatto concreto (Cass. 25758/2013, 2451/2011).

12.- Come risulta, invece, dalle più recenti pronunce, già citate (Cass. n. 12561/2017; n. 798/2017; n. 21694/11; n. 19494/09; n. 24935/2015), la responsabilità del committente (e per quanto già detto di ciascun subcomittente) va integrata alla luce della disciplina del D.Lgs. n. 626 del 2004, art. 7 (ed ora del T.U. n. 81 del 2008, art. 26) il quale in ipotesi di appalti prevede un corredo di obblighi la cui attuazione da parte del committente risulta di essenziale importanza ai fini dell’esecuzione del lavoro in condizioni di sicurezza in tutti i casi di affidamento ad altre imprese, delle singole fasi di produzione (valutazione dei rischi, informazioni, formazione, adozione di misure, cooperazione all’attuazione delle misure, coordinamento, controllo). Ne consegue che la responsabilità del committente (in relazione agli obblighi in discorso) è oggi normalmente implicata nell’esecuzione di un’attività produttiva attraverso contratti di appalto; talchè il committente ne risponde tutte le volte in cui nel caso concreto non ha adempiuto ai propri obblighi in materia, limitandosi ad affermare di non sapere nulla del subappalto.

13.- Per quanto attiene poi ai presupposti della responsabilità del committente è altresì opportuno rilevare, anzitutto, che nella fattispecie l’azione esperita dall’INAIL vada qualificata come azione di regresso e non di surroga, dato che come ribadito di recente da questa Corte con la sentenza n. 12561 del 18/05/2017, sulla scorta della pronuncia delle Sez. Un. 16 aprile 1997, n. 3288, “La speciale azione di regresso spettante all’INAIL, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1963, artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti – come l’appaltante o il subappaltante – che, chiamati a collaborare a vario titolo nell’assolvimento dell’obbligo di sicurezza in ragione dell’attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio”.

14.- Da ciò consegue che vale per l’azione di regresso dell’INAIL lo stesso regime della responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1218 e 2087 c.c. valevole per l’azione di danno differenziale del lavoratore sulla base della medesima disciplina del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10, richiamata dal successivo art. 11; siccome è stato pure affermato di recente da questa Corte con la sentenza n. 26497/2018 che “una volta allegato che l’infortunio sia avvenuto nel corso del lavoro e nell’ambiente di lavoro, sull’Inail che agisce in regresso, o in ipotesi sul lavoratore che agisce per differenziale, – ferma la allegazione dell’illiceità penale del fatto – incombe soltanto la prova del nesso causale tra infortunio e fatto, secondo lo schema della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.

15.- Va rilevato, in effetti, che il paradigma contrattuale, secondo cui l’accertamento della responsabilità datoriale per danno differenziale deve essere effettuato secondo il regime della presunzione ex art. 1218 c.c. risponde con maggiore coerenza, sotto più profili, all’evoluzione che la giurisprudenza ha impresso al sistema di tutela del danno subito dal lavoratore infortunato nell’ambito del T.U. n. 1124 ed alla stessa azione di regresso. Oltre che dal processo di affrancamento della protezione sociale del lavoratore dagli schemi e dalle categorie del diritto penale, l’allargamento della possibilità di accertamento del fatto reato attraverso l’impiego degli stessi schemi della responsabilità civile contrattuale ex art. 1218 c.c. discende dall’evoluzione impressa dalla giurisprudenza all’azione di regresso dell’INAIL. Ed anzitutto dal suo fondamento solidaristico, in quanto mezzo volto al reperimento delle risorse per rispondere ai bisogni di tutti i lavoratori infortunati ex art. 38 Cost. a prescindere dalla responsabilità civile, dalla colpa del lavoratore e dal pagamento di contributi. Inoltre, una volta affermata (con l’importante sentenza delle Sez. Un. 16 aprile 1997, n. 3288) la necessità dell’ampliamento del regresso, allo scopo di accentuare la sua funzione preventiva e deterrente – anche nei confronti dei terzi andando oltre l’ambito dei datori assicurati e del presupposto del pagamento di contributi – appare più coerente riconoscere all’INAIL i più agili strumenti di accertamento garantiti dall’ordinamento attraverso l’impiego delle categorie proprie della responsabilità contrattuale. In tal modo il nuovo fondamento costituzionale dell’azione di regresso (su cui Corte Cost. n. 100/2001) e l’ampliamento soggettivo operato dalla giurisprudenza delle Sez. Un. (Sez. Un. 3288/1997) si ricompongono all’interno di un disegno organico; ed il primo appare sul piano logico in grado di giustificare maggiormente il secondo, laddove consente l’esercizio dell’azione nei confronti dei terzi a scapito dell’azione di surroga ex art. 1916 c.c. (come da ultimo ha riaffermato la sentenza della Cass. n. 12651/2017).

16. Per i motivi fin qui esposti il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese. Sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive Euro 4700, di cui Euro 4500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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