Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12465 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.L., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso per

procura a margine del controricorso dall’Avvocato Angelozzi Giovanni,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale delle

Milizie n. 38.

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 113/37/07 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 22.10.2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15 aprile 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente l’avv. Angelozzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE

Eduardo Vittorio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio.

letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate che, sulla base di due motivi, chiede la cassazione della sentenza n. 113/37/07 della Commissione regionale del Lazio, che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto il ricorso di A.L. per l’annullamento dell’avviso di rettifica che ai fini dell’imposta di registro e dell’invim, aveva elevato il valore del bene oggetto del contratto di compravendita del 13.9.2001, ritenendo il giudice di secondo grado l’atto impugnato illegittimo per difetto di motivazione;

letto il controricorso ed il ricorso incidentale condizionato di A.L.; vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e l’inammissibilità di quello incidentale del contribuente osservando che:

– “il primo motivo del ricorso principale, che denunzia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, lamenta l’erroneità della decisione per non avere il giudice a qua considerato sufficiente la motivazione dell’avviso, nonostante che esso facesse riferimento, quali criteri di stima, alle caratteristiche intrinseche (consistenza, conformazione, andamento del suolo) ed estrinseche (ubicazione, esposizione presenza di servizi) del bene, alla sua destinazione urbanistica ed all’indice di edificabilità, indicando quindi con metodo sintetico-comparativo il parametro economico del più probabile valore unitario di mercato”;

– “il motivo è manifestamente fondato, in base al principio secondo cui l’avviso emesso dall’Amministrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, soddisfa l’obbligo formale di motivazione da detta norma previsto quando contenga l’enunciazione, anche soltanto astratta, degli elementi di cui al precedente art. 51 in base ai quali è stato adottato, fermo restando però che la legittimità formale dell’atto è cosa diversa dalla sua fondatezza nel merito, dipendente dall’assolvimento da parte dell’Amministrazione creditrice dell’onere probatorio che su di essa grava in ordine alle circostanze che, poste a fondamento dell’avviso di rettifica, siano contestate dal contribuente (Cass. n. 12162 del 2005; Cass. n. 21515 del 2005)”;

– “il secondo motivo di ricorso, che denunzia vizio di motivazione, e inammissibile, in quanto formulato in modo non conforme alla prescrizione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., comma 2, – applicabile nella fattispecie essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) – la quale, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 20603 dell’1.10.2007 (poi ulteriormente confermato da numerose pronunce delle Sezioni semplici.

tra le quali si segnalano le ordinanze n. 8897 del 2008 e n. 4309 del 2008), impone al ricorrente che denunzi il difetto di motivazione della decisione impugnata l’onere non solo di dedurre in modo specifico la relativa censura. ma anche di formulare, al termine di essa, un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, costituente un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua inammissibilità”;

– “il ricorso incidentale condizionato è inammissibile in quanto propone questioni di merito assorbite, che potranno essere legittimamente formulate nel successivo giudizio di rinvio”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificala alle parti e che il contribuente ha depositalo memoria;

ritenuto che va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo stati proposti avverso la medesima sentenza; che l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale per mancata osservanza del principio di autosufficienza sollevata dal contribuente nel proprio controricorso e ribadita in memoria non ha pregio, dovendosi per contro osservare che il ricorso avanzato dall’Agenzia delle Entrate riproduce la motivazione dell’avviso impugnato, adempimento da ritenersi sufficiente al line di sostenere ed argomentare la censura di violazione di legge prospettata con il primo motivo;

che, per il resto, le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra evidenziato;

che il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per le ragioni esposte nella medesima relazione (Cass. n. 3796 del 2008;

Cass. S.U. n. 14382 del 2002);

che, pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che si atterrà, ne decidere, al principio di diritto sopra enunciato e

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara inammissibile il secondo motivo ed il ricorso incidentale;

cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

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