Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12465 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 05/10/2016, dep.18/05/2017),  n. 12465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26551/2014 proposto da:

MULTISERVICE ASSISTANCE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del

Liquidatore e legale rappresentante pro tempore G.R.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI 15, presso lo

studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE MILITELLO, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore Dott.ssa

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LETIZIA CAROLI, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

L.B.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 755/2013 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,

depositata il 28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato LETIZIA CAROLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

La Unipol s.p.a. propose appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cefalù con la quale, in accoglimento della domanda di indennizzo diretto ex art. 149 C.d.A. proposta da F.F. e dall’odierna ricorrente, cessionaria del credito del F., l’appellante era stata condannata a risarcire i danni subiti dall’autoveicolo di proprietà di quest’ultimo a seguito di un incidente stradale verificatosi per la negligente condotta del suo assicurato, L.B.N., rimasto contumace nel processo.

Il Tribunale di Termini Imerese accolse l’impugnazione, rigettando la domanda risa rcitoria.

Avverso la sentenza del giudice siciliano La Multiservice ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di censura.

Resiste con controricorso la Unipol.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2009, art. 143, D.P.R. n. 254 del 2006, art. 12, artt. 2697 e 2733 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3.

La doglianza non ha pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che, all’esito della contestazione del contenuto del CID compiuta da parte appellante, le inesattezze riscontrate nel modulo de quo non consentissero di ritenere raggiunta la prova piena dell’accaduto, restandone conseguentemente inficiata la relativa attendibilità, e che la libera apprezzabilità di tale fonte di prova da parte del giudicante ne escludesse qualsivoglia vincolo valutativo quanto al suo contenuto confessorio. Non senza ulteriormente specificare, il giudice del gravame, che i danni riscontrati sull’autovettura condotta dal F., in assenza del veicolo antagonista, non potevano essere univocamente ricondotti al sinistro denunciato, come evidenziato in prime cure dal CTU (f. 4 della sentenza impugnata).

Trattasi di valutazione di merito che, scevra da vizi logico-giuridici, non consente alcun ulteriore apprezzamento in sede di giudizio di legittimità.

Il giudice territoriale, in attuazione del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offre chiara e puntuale valutazione, non illogicamente argomentata, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi acquisiti al processo, ritenendo la ricostruzione del fatto, così come operata in sede di motivazione, dotata di un più elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, pur nella specie possibili e pur in concreto prospettate ipotesi fattuali alternative.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 232 c.p.c. (mancata risposta all’interrogatorio formale) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo è manifestamente infondato, attesa la conclamata inidoneità del mezzo istruttorio de quo non solo ad integrare gli estremi della ficta confessio, ma anche a costituire elemento di riscontro della ricostruzione del sinistro risultante da CID, e diversamente operata, sulla base delle complessive risultanze istruttorie, dal giudice del merito (Cass. 9254/2006; Cass. 10099/2013 tra le tante), dovendosi la mancata risposta per converso equiparare (come correttamente opinato dal Tribunale nel caso di specie) alla condotta processuale tenuta dal convenuto contumace, come tale non idonea ipso facto, a ridondare negativamente a carico della parte.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio possono essere compensate in questa sede, attesa la obbiettiva controvertibilità del merito della questione e il contrastante esito dei giudizi di merito.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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