Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12464 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 24/06/2020), n.12464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G. 8026/2019

sollevato dal Tribunale di Nola con ordinanza n. R.G. 7901/2016 del

7/3/2019 nel procedimento vertente tra:

S.M., S.M.T. da una parte;

R.A., M.R. dall’altra;

– ricorrenti –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il tribunale di Nola richiedeva d’ufficio il regolamento di competenza relativamente al procedimento RG n. 7901/016 promosso da S.M.T. e S.M. quali eredi di S.F., nei confronti degli eredi di M.C., R.A. e M.R..

Il tribunale premetteva che i S. nella qualità di eredi, avevano convenuto M.C. dinanzi al tribunale civile di Napoli, nella sua qualità di liquidatore della società RI.DIST. srl, deducendo che quest’ultimo aveva provveduto alla cancellazione della società dal registro delle imprese così pregiudicando il loro diritto al pagamento del credito per tfr maturato dal dante causa. Il tribunale civile aveva ritenuto la propria incompetenza territoriale (oltre che per materia) in favore del tribunale di Nola sezione lavoro.

Quest’ultimo aveva rilevato che oggetto della domanda era l’azione di responsabilità del liquidatore promossa dal terzo creditore ai sensi degli artt. 2476 e 2489 c.c. e che pertanto era competente il tribunale delle imprese secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, relativamente ai rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le azioni di responsabilità promosse contro il liquidatore per i danni derivanti da propri inadempimenti o fatti illeciti compiuti nei confronti di terzi.

Il tribunale, ritenuta quindi la propria incompetenza funzionale, richiedeva d’ufficio regolamento di competenza, rimettendo gli atti a questa Corte.

La Procura Generale concludeva per la declaratoria di competenza del tribunale delle imprese di Napoli.

All’odierna udienza la causa era decisa.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Risulta preliminare osservare che l’oggetto della domanda in origine azionata ha riguardo alla azione di responsabilità nei confronti del liquidatore promossa dal terzo creditore, ai sensi degli artt. 2476 e 2489 c.c., per la cancellazione della società dal registro delle imprese. Gli eredi di S.F. avevano assunto la sussistenza di conseguenze dannose in danno di loro creditori, in ragione della cancellazione della società.

Con riguardo al Giudice competente per fattispecie di tale contenuto questa corte ha avuto occasione di chiarire che “Le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a provvedere sulla domanda del creditore di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese, volta alla condanna degli amministratori e del liquidatore al risarcimento dei danni cagionati per l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, pur in presenza del debito vantato dal creditore sociale” (Cass.n. 15822/2019)

In base al principio posto, al quale si intende dare continuità, deve quindi dichiararsi la competenza del Tribunale delle imprese, che, nel caso di specie risulta essere il tribunale delle imprese di Napoli, attesa la sede della società (Volla) rientrante nella sua competenza territoriale.

Il ricorso deve essere accolto dovendosi disporre la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale delle imprese di Napoli che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso disponendo la prosecuzione del processo iscritto al numero di R.G. n. 901/2016, dinanzi al Tribunale delle imprese di Napoli che provvederà anche a liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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