Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12464 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Equitalia Cerit S.p.A., in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 68, presso l’avv.

Cucchi Bruno, che la rappresenta e difende, unitamente all’avv.

Giovanni Puoti, giusta delega in atri;

– ricorrente –

contro

Intermetal Firenze s.r.l. in liquidazione;

Agenzia delle Entrate;

– intimate –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 79/17/07 del 27/2/08.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Equitalia Cerit S.p.A. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale cella Toscana che, accogliendo l’appello della società avverso la pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità della cartella impugnata in difetto della indicazione del responsabile del procedimento.

La contribuente non si è costituita.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo la ricorrente invoca lo jus superveniens rappresentato dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008.

Il mezzo è manifestamente fondato.

La norma invocata infatti, ne prevedere che la cartella di pagamento, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e successive modificazioni, debba contenere, a pena ci nullità, l’indicazione del responsabile dei procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, stabilisce, tuttavia, che tali disposizioni si applicano ai soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, mentre esclude che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati prima di tale data, sia causa di nullità delle stesse.

Detta norma ha superato il vaglio di costituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 97 e 111 Cost., con la sentenza n. 58 del 2009 e le ordinanze nn. 221 e 291 del 2009 e 13 del 2010”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società;

che appare equo compensare le spese dei gradi di merito e condannare la società al pagamento, in favore di Equitalia, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.100,00 di cui Euro 10.000 per onorari, oltre accessori di legge, dichiarando la compensazione tra Equitalia e l’Agenzia delle Entrate.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la società al pagamento, in favore di Equitalia, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.100,00 di cui Euro 10.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, dichiarando la compensazione tra Equitalia e l’Agenzia delle Entrate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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