Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12464 del 18/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 30/09/2016, dep.18/05/2017),  n. 12464

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16626-2014 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

285 C/O ST FOCCHETT, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PURI,

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE POZZUOLI, considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GERMANA VOLPE giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

SOC. COOP. A R.L. FUSARO, ASTALDI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 14667/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 23/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;

udito l’Avvocato CORRADO MATERA;

udito l’Avvocato GERMANA VOLPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI

Il comune di Pozzuoli propose appello avverso la sentenza del giudice di pace della stessa città – con la quale era stata accolta nei suoi confronti la domanda risarcitoria proposta da S.M., caduto dal suo motociclo a causa di una buca formatasi sul manto stradale, non segnalata e colma d’acqua – lamentando l’erroneità della pronuncia e il mancato accoglimento della sua domanda di manleva proposta nei confronti delle società tenute alla manutenzione della strada.

Il Tribunale di Napoli accolse il gravame, rigettando la domanda risarcitoria del S..

Avverso la sentenza del giudice partenopeo quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 2 motivi di censura.

Resiste il comune di Pozzuoli con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione del combinato disposto degli artt. 40 e 41 c.p., art. 2051 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo – con il quale si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il comportamento del danneggiato avesse rivestito efficienza causale autonoma ed esclusiva, idonea ad interrompere il nesso tra lo stato della strada e l’evento di danno lamentato – è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello che, con argomentazioni scevre da vizi logico-giuridici, che questa Corte interamente condivide, ha enucleato ed enunciato sette circostanze di fatto (f. 10 della sentenza impugnata) che lo hanno indotto a considerare la condotta del S. idonea ad interrompere il nesso etiologico tra la cosa in custodia e il danno.

Il giudice territoriale, nel pieno rispetto del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offre chiara e puntuale valutazione, condivisibilmente argomentata, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi acquisiti al processo, ritenendo la ricostruzione del fatto, così come operata in sede di motivazione, dotata di un più elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, possibili e pur prospettate ipotesi fattuali alternative.

Il motivo di censura appare, pertanto, irrimediabilmente destinato alla scure del rigetto, dacchè nel suo complesso, pur formalmente abbigliato in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge, si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ poi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Per altro verso, il ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, un insanabile deficit motivazionale della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causi fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Con il secondo motivo, si denuncia carente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: visibilità ed evitabilità della buca in riferimento all’art. 360 c.p.c. n. 5.

Il motivo è palesemente inammissibile, poichè formulati ai sensi della previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, norma inapplicabile, ratione temporis, al caso di specie, che avrebbe imposto la rappresentazione della (ben diversa) censura di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (omissione, peraltro, del tutto impredicabile, con riguardo al contenuto della sentenza impugnata).

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1800, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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