Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12463 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 24/06/2020), n.12463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28227-2018 proposto da:

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO GIUFFRIDA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1057/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con la sentenza n. 1057/2017 la Corte di appello di Catania, in sede di rinvio dal Supremo Collegio, aveva rigettato l’appello proposto da V.R. nei confronti della Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza con cui il tribunale di Catania aveva rigettato la domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno per mancato conferimento di incarico dirigenziale.

La corte Catanese aveva ritenuto che, stante il principio somministrato dal Giudice di legittimità inerente la possibilità di riconoscere tutela giurisdizionale, anche risarcitoria, alle posizioni soggettive del dipendente pubblico in caso di lesione di interessi legittimi dallo stesso vantato in sede di atti preliminari di conferimento dell’incarico dirigenziale, e stante la insussistenza, invece, di diritto al ristoro di danni basati sulla lesione del diritto all’incarico dirigenziale, insussistente in assenza di contratto stipulato con l’amministrazione, alcun danno era risarcibile al V. con riguardo alla indennità di posizione e di risultato e della indennità di buonuscita, trattandosi di voci legate al diritto al conferimento dell’incarico dirigenziale, espressamente escluso dalla corte di legittimità nel caso di specie. Con riferimento alla domanda inerente il danno da dequalificazione professionale, la corte catanese riteneva comunque infondata la pretesa in quanto non suffragata da prospettazione di violazione di norme procedurali che l’amministrazione era tenuta ad osservare.

Avverso detta decisione il V. proponeva ricorso affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate restava intimata. Il ricorrente depositava successiva memoria.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, per difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo alla mancata spiegazione delle ragioni che avevano indotto la corte catanese ad escludere il danno da dequalificazione professionale.

Il motivo è inammissibile essendo estraneo il vizio denunciato alla previsione legislativa di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

A riguardo di quest’ultima questa Corte ha chiarito che “Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità”(Cass. n. 640/2019).

Ha poi soggiunto che “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053/2014).

Ripercorso come sopra l’esatto significato del vizio enunciato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve ritenersi escluso dal suo ambito il difetto di motivazione lamentato dalla parte ricorrente con conseguente inammissibilità della censura proposta.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver considerato il danno da dequalificazione denunciato, inerente il pregiudizio subito a seguito della denunciata condotta dell’amministrazione.

Il motivo risulta infondato. Parte ricorrente denuncia che il comportamento dell’amministrazione, consistente, deve supporsi, nel mancato conferimento dell’incarico, abbia prodotto un danno da dequalificazione. Tale prospettazione della domanda risulta essere la medesima valutata dalla corte territoriale che, in concreto, ha escluso il danno avendo escluso il diritto all’incarico.

Nel motivo in esame, peraltro, è invocata una differente qualificazione della domanda che avrebbe dovuto essere basata, dal giudice del merito, non sul “tenore meramente letterale degli atti”, ma sul “contenuto sostanziale della pretesa fatta valere”.

L’assunto risulta privo di fondamento in quanto la corte territoriale chiarisce che la domanda azionata, come prospettata, identifica il danno da dequalificazione come derivante dal diritto ad ottenere l’incarico dirigenziale, e lo stesso contenuto dello stralcio del ricorso introduttivo di primo grado inserito nella attuale censura evidenzia proprio la medesima prospettazione considerata dal giudice d’appello. Il gravissimo pregiudizio denunciato è infatti indicato come conseguente alla “denunciata condotta dell’amministrazione” e, dunque, la valutazione del giudice del merito non risulta in alcun modo violativa del disposto dell’art. 112 c.p.c., essendo stata esaminata proprio la domanda come prospettata.

Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese.

Sussistono i presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA