Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12463 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.E.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 78/3/07 del 24/5/07.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, quale liquidatore della IN.IM. s.r.l., ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36.

L’intimato non si è costituito.

Il ricorso contiene un motivo.

Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo l’Agenzia, sotto il profilo della violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 15 e 36, censura la sentenza impugnata in quanto fondata sull’assunto che non sussista responsabilità dei liquidatori per i crediti tributar contestati alla società, se non definitivi, anche se regolarmente iscritti in ruoli provvisori.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la responsabilità del liquidatore, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 36, ha una funzione sussidiaria, in quanto è esercitabile a condizione che i tributi a carico della società siano stati iscritti a ruolo e che sia acquisita certezza legale che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività di liquidazione medesima. Incombe, pertanto, al liquidatore, per contestare la pretesa fiscale, l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti del debito (quali la mancanza di attività nel patrimonio sociale) ovvero l’incertezza del debito stesso, mentre l’Amministrazione, in costanza di giudizi proposti dalla società in liquidazione avverso gli accertamenti, deve comunque provare di avere iscritto i relativi crediti quantomeno in ruoli provvisori, dei quali può pretendere il pagamento in via sussidiaria nei confronti del liquidatore, alle condizioni previste dall’art. 15 del citato decreto (Cass. 10508/08)”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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