Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12463 del 18/05/2017
Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 30/09/2016, dep.18/05/2017), n. 12463
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5537-2014 proposto da:
COMUNE AGRIGENTO, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA G.MAZZINI 27,
presso lo studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, rappresentato e
difeso dall’avvocato LUIGI TROJA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A., MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), COMMISSARIO
LIQUIDATORE SOPPRESSA AGENZIA PROMOZIONE SVILUPPO MEZZOGIORNO,
ITALTEL SOCIETA’ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI SPA ITIN SPA CONSORZIO
COOPERATIVE PRODUZIONE LAVORO CONSCOOP, HERA SPA, AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE AGRIGENTO, ITER SRL, TECNOFINGROUP SPA, VIC SOCIETA’
CONSORTILE SRL;
– intimati –
nonchè contro
ASSESSORATO REGIONALE SANITA’, PRESIDENZA REGIONE SICILIANA,
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, ASSESSORATO REGIONALE LAVORI
PUBBLICI, tutti in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
– tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende per legge;
– resistenti con atto di costituzione –
Nonchè da:
M.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI
88, presso lo studio dell’avvocato MARINA IACOBELLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato GAETANO MARANO giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 969/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 10/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/09/2016 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE INCANNO’ per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Palermo, in accoglimento della domanda di risarcimento da occupa2 ione espropriativa proposta da M.A., condannò il comune di Agrigento e la regione Sicilia in solido al pagamento della somma di 87.756 Euro oltre interessi e rivalutazione dal 7.3.1996.
La corte di appello di Palermo, investita delle impugnazioni, principale e incidentale, proposte rispettivamente dall’attrice e dal comune, previa declaratoria di inammissibilità (per tardiva costituzione) dell’appello incidentale, accolse il gravame principale, collocando al 2.9.1993 il dies a quo di rivalutazione ed interessi, determinando in 21.037 euro l’ulteriore somma dovuta all’appellante a titolo di occupazione legittima, specificando infine, in motivazione, che la condanna non poteva essere estesa al comune di Agrigento, che non aveva partecipato alla procedura espropriativa, essendo legittimata passivamente, nella specie, la sola regione Sicilia (circostanza sulla quale conveniva la stessa odierna ricorrente incidentale).
Avverso la sentenza della Corte siciliana il comune ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di censura, con il quale si lamenta l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale.
Resiste con controricorso incidentale condizionato M.A..
Il ricorso è inammissibile per palese carenza di interesse, avendo la Corte d’appello escluso ore rotundo la legittimazione passiva del comune, ritenendo obbligata al risarcimento la sola regione Sicilia.
Ne consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della reciproca soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale per difetto di interesse, assorbito quello incidentale condizionato. Dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017