Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12463 del 16/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 16/06/2016, (ud. 02/12/2015, dep. 16/06/2016), n.12463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26718-2009 proposto da:

S.M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LATTANZIO 5, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

MALATESTA, rappresentata e difesa dall’avvocato BASILIO CUPAIOLO;

– ricorrente –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO

COLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANCARLO NASCIMBENI;

– controricorrente –

e contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI

VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO

GARGANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO

STRINATI;

– ricorrente e controricorrente incidentale –

e contro

VERONA ASSICURAZIONI SPA, TIRRENA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 549/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato CUPAIOLO Basilio, difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato NASCIMBENI Massimo con delega dell’Avvocato

Giancarlo NASCIMBENI difensore della Assicurazione resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso e deposita nota spese;

udito l’Avvocato STRINATI Carlo, difensore del resistente

B., che ha chiesto l’accoglimento degli scritti già

depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il ricorso principale,

l’inammissibilità o rigetto e ricorso incidentale condizionato

B. assorbito, spese a carico del ricorrente principale nulla

spese per la soc. di assicurazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.M.L. con atto di citazione del 4 maggio 1998 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Macerata, B. G. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni da responsabilità professionale quantificati in L. 567.484.420, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L’attrice premesso che il B. commercialista aveva svolto attività professionale per circa quindici anni per la ditta S.M.L. incaricato della rappresentanza contabile dell’attività dell’azienda contestava al convenuto una serie di irregolarità contabili causa del danno che la stessa lamentava. In particolare, la stessa lamentava: a) l’irregolare predisposizione dell’inventario 1991 nel quale le merci destinate alla vendita erano state raggruppate in categorie non omogenee. Per tali ragioni l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto ad un accertamento induttivo calcolando un ricarico pari al 96,8% calcolando così ricavi non dichiarati per circa 200 milioni; b) irregolarità del c.d. mastrino di cassa che evidenziava al 31 ottobre 1991 un saldo negativo di L. 208.227; c) annotazione solo parziale dei consumi Enel, d) errata integrale detrazione dei costi per l’approvvigionamento del carburante per riscaldamento nonostante l’impianto di riscaldamento per l’azienda e per l’abitazione privata fosse unico; e) emissioni nel caso di sconti di scontrino al netto del prezzo pagato dal cliente; f) detrazione di costi relative alle spese del fabbricato senza distinguere le spese che gravano sulla proprietà privata; g) gli inventari redatti materialmente dal B. erano diversi da quelli redatti dalla S.; h) un contratto tra la S. e tale St. era stato registrato tardivamente.

Le suddette irregolarità avevano determinato danni pari all’ammontare L. 567.484.420 che B., nonostante rituale richiesta, non aveva provveduto a risarcire.

Si costituiva il convenuto contestando la domanda ed eccependo che esso convenuto si era limitato a riportare in contabilità i fatti aziendali così come gli erano stati trasmessi dalla S., unica responsabile per dati inesatti e/o erronei. L’accertamento induttivo operato dalla Guardia di Finanza era errato e la stessa S. aveva provveduto ad impugnarlo, ottenendo una sentenza favorevole in primo grado ed una sfavorevole in secondo grado. Il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile per vizio di notifica da parte del legale dell’attrice, lasciando nel dubbio la questione di merito. Chiedeva pertanto, il rigetto della domanda attrice ed in via riconvenzionale avanzava domanda di pagamento della somma di L. 14.363.648 a titolo di emolumenti per prestazioni professionali non saldate, somma già richiesta inutilmente con lettera raccomodata. Infine, pur ribadendo la piena correttezza del proprio operato, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la Società Cattolica di assicurazione e le coassicuratrici Tirrena Ass.ni e Verona Ass.ni al fine di essere dalle stesse garantire in virtù di polizza per rischi professionali con le stesse stipulate.

Si costituivano congiuntamente in giudizio la Società cattolica di assicurazione e la Verona Ass.ni dopo aver contestato le eccezioni solavate dalla S. eccepivano l’inoperatività della copertura assicurativa stante la tardività della denunzia del sinistro effettuata dall’assicurato oltre i tre giorni dalla conoscenza dello stesso.

Restava contumace la Tirrena Ass.ni spa.

Il Tribunale di Macerata con sentenza n. 639 del 2004 accoglieva parzialmente al domanda avanzata dalla S. e per l’effetto dichiarava che la stessa aveva diritto alla somma di Euro 992,92 a titolo di risarcimento danni.

Accoglieva la domanda di manleva avanzata dal B. e condannava la Società cattolica di assicurazione e le coassicuratrici Tirrena Ass.ni e Verona Ass.ni, al pagamento, nei limiti d ella rispettive percentuali, in favore dell’attrice della somma di Euro 99,92 detratto del 19% a titolo di franchigia con rivalutazione ed interessi legali. Condannava il B. al pagamento del 10% della somma di cui sopra. Accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata dal B. e condannava l’attrice al pagamento della somma di Euro 7.418,20 oltre gli interessi legali dal sorgere del credito fino al soddisfo.

Poneva a carico della Società Cattolica di assicurazione e le coassicuratrici Tirrena Ass.ni e Verona Ass.ni le spese sostenute dal convenuto B. e dichiarava le spese del giudizio, compensate per il 50% tra le parti.

Avverso questa sentenza proponeva appello la S. chiedendo l’integrale riforma.

Si costituiva in giudizio il B. contestando l’appello avverso e proponendo appello incidentale con cui censurava le contrarie statuizioni di merito e la compensazione delle spese di lite.

Si costituivano, altresì, anche la Società Cattolica di assicurazione e la Verona Ass.ni chiedendo il rigetto dell’appello principale.

La Tirrena Ass.ni restava contumace.

La Corte di appello di Ancona con sentenza n. 549 del 2009 respingeva l’appello principale e in accoglimento dell’appello incidentale condanna la S. a rimborsare al B. la metà delle spese del giudizio di primo grado così come erano state liquidate con la sentenza di primo grado.

Condannava la S. a rimborsare alle controparti le spese del giudizio di secondo grado. Secondo la Corte di Ancona la S. non aveva provato la responsabilità del professionista per la massima parte degli addebiti.

Piuttosto come era stato accertato dal Tribunale restava provata la responsabilità del B. con riferimento alla contestazione della registrazione dei costi non deducibili in ordine alle spese di riscaldamento, e alla tardiva registrazione del contratto di locazione, e tali inadempienze avevano causato all’attrice un danno complessivo di Euro 990,92 che il B. era tenuto a risarcire.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da S.M. L. con ricorso affidato a nove motivi, illustrati con memoria.

B.G. e la Società Cattolica di assicurazione coop arl. hanno resistito con separati controricorsi. B.G. ha proposto ricorso incidentale subordinato per un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ preliminare l’eccezione di inesistenza della notifica del ricorso a B.G., sollevata dallo stesso intimato, con il controricorso. Si eccepisce l’inesistenza della notificazione del ricorso, per essere stato notificato personalmente al dott. B. G. presso il domicilio eletto in primo grado (per di più presso il difensore sostituto da altro difensore già nel corso dello stesso primo grado) e non al domicilio eletto in secondo grado, con conseguente richiesta di dichiarazione di inammissibilità. Quindi, si difende nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso.

1.1. L’eccezione prospettata si fonda sulla giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità. Il Collegio, pur condividendo tale indirizzo, ritiene che, all’interno dello stesso, meriti di essere differenziata l’ipotesi, rilevante nella specie, in cui l’intimato si è difeso nel merito.

1.2. Costituisce principio costante, quello secondo cui “La notificazione del ricorso per cassazione che venga eseguita, anzichè presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado, in conformità a quanto prescritto dall’art. 330 c.p.p., comma 1, seconda ipotesi, presso il diverso procuratore domiciliatario della parte medesima in primo grado, è affetta da giuridica inesistenza, non da mera nullità, con esclusione, pertanto, di ogni possibilità di sanatoria o rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., poichè la seconda procura con elezione di domicilio necessariamente implica la revoca della precedente elezione e non consente di considerare il luogo in essa indicato come ancora riferibile al destinatario dell’atto” (Cass. 17 aprile 2007, n. 9147). Di tale principio è stata fatta nel tempo rigorosa applicazione. E’ stato riaffermato, di recente, nel caso di sostituzione del procuratore nel corso del giudizio di appello, in presenza di conoscenza legale di tale sostituzione da parte della controparte. Ed, infatti, si è ritenuto che “La notifica dell’impugnazione, eseguita presso il procuratore cui sia stato revocato il mandato e sostituito da altro procuratore, deve considerarsi inesistente – e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione – una volta che nel giudizio la controparte abbia avuto conoscenza legale di tale sostituzione; in tal caso, infatti, la notifica effettuata al precedente difensore si compie presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto, giacchè, una volta intervenuta la sostituzione del difensore revocato, si interrompe ogni rapporto tra la parte ed il procuratore cessato, e questi non è più gravato da alcun obbligo, non operando la proroga che si accompagna alla semplice revoca del mandato senza la nomina di nuovo difensore”. (Cass. 7.7 luglio 2012, n. 13477). L’argomentazione centrale, per ritenere inesistente la notificazione stante la mancanza di ogni riferibilità del ricevente rispetto alla parte destinataria dell’atto, è data dall’esaurimento definitivo di ogni efficacia della procura a suo tempo rilasciata al ricevente l’atto, che vale a rendere il difensore soggetto completamente estraneo al giudizio, per la mancanza di qualunque obbligo di questi rispetto alla parte prima rappresentata. In definitiva, ad impedire la riferibilità alla parte è la presenza di un nuovo procuratore domiciliatario, legato alla parte dalla rappresentanza tecnica; di un nuovo rappresentante processuale qualificato a ricevere l’atto di impugnazione per vagliare l’opportunità della difesa.

1.3. Epperò, tale corretta impostazione teorica, alla base dello schema tipico della notificazione dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ., non è scalfita se si attribuisce rilievo ad ipotesi nelle quali, come nella specie, la riferibilità della persona e del luogo della notifica alla parte destinataria della stessa emerge in concreto ed è ricavabile, ex post, dalla circostanza che la parte interessata ne ha avuto conoscenza – in qualunque modo, in sè, irrilevante – e ha usato tale conoscenza proprio per le finalità (difesa rispetto alla notifica di un atto di impugnazione) cui la notifica dell’atto era preordinata, senza prospettare lesioni nei propri diritti di difesa conseguenti alla violazione delle regole disciplinanti la notificazione. La riferibilità in concreto ed ex post consente all’atto notificatorio, pur viziato, di essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, escludendo l’inesistenza e consentendo la sanatoria nell’ambito delle nullità processuali, secondo la distinzione affermatasi nella giurisprudenza.

D’altra parte, se – in presenza di una piena difesa nel merito da parte del soggetto cui il ricorso non sia stato ritualmente notificato, senza che sia neppure allegata la lesione del proprio diritto ad apprestare la difesa per il ricorso – si facesse prevalere l’astratto mancato rispetto della regola legale, si affermerebbe come tutelato dall’ordinamento un interesse alla astratta osservanza della legge, in controtendenza alla linea evolutiva della giurisprudenza di legittimità che richiede un pregiudizio del diritto di difesa subito da chi denuncia un vizio processuale. Infatti, in numerose pronunce, rispetto a fattispecie molteplici, la Corte ha ritenuto che “In materia di impugnazioni civili, dai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire si desume quello per cui la denunzia di vizi dell’attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio del diritto di difesa, concretamente subito dalla parte che denuncia il vizio” (es.: Cass. 25 gennaio 2012, n. 1029; 27 gennaio 2012, n. 1201; 7 febbraio 2011, n. 3024; 23 febbraio 2010 n. 4340; Sez. Un. 21 febbraio 2008, n. 4435; Cass. 25 luglio 2006, n. 16898).

1.4. Pertanto, il ricorso è ammissibile in rito in applicazione del seguente principio di diritto: “Qualora la notificazione del ricorso per cassazione venga eseguita, anzichè presso il procuratore domiciliatario della parte nel giudizio di secondo grado – in conformità a quanto prescritto dall’art. 330 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, – presso il diverso procuratore domiciliatario della parte medesima in primo grado, l’avvenuta rituale presentazione del controricorso contenente la difesa nel merito, dimostrando ex post che notificazione ha raggiunto lo scopo cui era preordinata, impedisce di ritenere non riferibile al luogo e alla parte ed inesistente la notificazione, con conseguente ammissibilità del ricorso, altrimenti assumendo rilevanza solo l’astratto interesse al rispetto della legge processuale”.

A.- Ricorso principale.

1.- Con il primo motivo S. lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. e soprattutto dell’art. 24 Cost., comma 2.

Avrebbe errato, secondo la ricorrente, la Corte di Ancona nell’aver censurato d’inammissibilità per carenza di interesse il primo motivo di appello consistente nella indicata elusione da parte del Giudice di primo grado dell’impegno formalmente assuntosi di esprimere in sentenza le ragioni del suo dissenso, sulle doglianze esposte dall’attuale ricorrente, sia a verbale che in apposita memoria del 3 maggio 2001 nei confronti della redatta CTU. Conoscere attraverso quale processo deduttivo il giudice di primo grado aveva ritenuto ammissibile utile e conforme al diritto una consulenza che esulava dai compiti istituzionali della funzione del CTU di cui all’art. 62 c.p.c. soprattutto, in una sentenza in cui veniva condivisa l’adozione della prassi quale criterio della responsabilità contrattuale indicato dal CTU che è stata la chiave di volta di tutta la sentenza, era di estremo e vitale interesse per chi aveva subito la relativa decisione ed avrebbe arricchito il contraddittorio nella fase dell’impugnazione.

1.1.- Il motivo è infondato.

Va qui rilevato che nel giudizio di appello è inammissibile un vizio motivazionale posto che il giudice d’appello che rilevi la carenza di motivazione della sentenza di primo grado deve deridere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice, dato che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall’art. 354 cod. proc. civ. si riferiscono solo ai casi di vizio nell’instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice.

Pertanto, come, correttamente, ha evidenziato la Corte di Ancona l’appellante non si sarebbe dovuto limitare ad eccepire il vizio formale di motivazione ma avrebbe dovuto specificamente censurare la decisione anche nel merito e, dunque, riprodurre le ragioni di illegalità e di inconferenza della CTU fatte valere nel giudizio di primo grado, in modo tale che il Giudice di appello ne verificasse la sussistenza.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia un vizio della sentenza impugnata relativo al rilievo dell’inaffidabilità della CTU. Avrebbe errato, secondo la ricorrente, la Corte di Ancona nell’aver censurato d’inammissibilità per genericità il secondo motivo di appello che riguardava la non rilevata inaffidabilità della CTU da parte del Giudice di primo grado.

Piuttosto, eccepisce la ricorrente, il motivo della non rilevata inaffidabilità della CTU era stato illustrato contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte distrettuale in modo puntuale.

2.1.- Il motivo è inammissibile sia per mancanza del carattere di autosufficienza, sia perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi.

La ricorrente lamenta che la Corte di Ancona abbia ritenuto inammissibile il secondo motivo di appello per genericità, tuttavia, non trascrive nella sua integralità il detto motivo dato che le espressioni, presumibilmente, parte del motivo, che vengono richiamate, non sono sufficienti ad acclarare la presunta inaffidabilità del CT giacchè identificano delle critiche rivolte a delle valutazioni effettuate dal CTU, divergenti dalle valutazioni del ricorrente. Per altro, la Corte di Ancona, nonostante, abbia ritenuto inammissibile il motivo per genericità delle critiche rivolte alla CTU, ha, anche, ritenuto che quelle critiche fossero infondate, e questa seconda motivazione non è stata oggetto di critica.

Come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale (…) l’appellante si limita a criticare in modo generico, e per altro, infondatamente, le valutazioni espresse dal Consulente tecnico d’ufficio ed il fatto che il Giudice non le abbia ritenute inaffidabili.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 157 c.p.c., comma 2.

Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe rigettato l’eccezione di nullità della CTU per avere il consulente invaso la funzione giudicante esponendo giudizi di responsabilità e di irresponsabilità per la ragione assorbente che gli straripamenti dal compito tecnico affidato era stato sanato per non essere stato fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione del tecnico, perchè l’eccepita nullità era stata fatta valere con la memoria del 3 maggio 2001.

3.1.- Il motivo è inammissibile per mancanza di interesse e/o perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi.

Ed infatti, il passaggio motivo censurato non costituisce autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, ma piuttosto un’argomentazione svolta ad abundantiam. Ciò si evince con chiarezza dal suo tenore (“In ogni caso la nullità della consulenza tecnica e quindi anche quella dovuta ad un eventuale allargamento nell’indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente è soggetta al regime di cui all’art. 157 c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima udienza o difesa successiva al deposito della relazione del consulente”: così a pg. 16 della sentenza) e dalla sua collocazione, dopo l’esaurimento del ragionamento decisorio sulla esclusione della nullità della consulenza (il fatto che il CTU abbia formulato anche giudizi conclusivi (favorevoli e non favorevoli, condivisibili o meno) in merito alla responsabilità professionale del convenuto non costituisce certamente motivo di nullità della consulenza). Ora, l’argomentazione abundantiam induce l’inammissibilità del motivo, perchè un’affermazione siffatta contenuta nella sentenza di appello, priva di alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (fra le altre Cass. 22 novembre 2010, n. 23635). Al di là, dunque, della tempestività o meno dell’eccezione, il terzo motivo dell’appello era stato dichiarato infondato nel merito.

4.- Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine all’inaffidabilità del teste C. e la mancata presunzione di alterazione dell’inventario 1991. Avrebbe errato la Corte d Ancona, secondo la ricorrente:

a) nell’aver ritenuto più attendibile la deposizione del C. e non quella del teste Br. figlio della S. non tenendo conto che il C. era l’autore materiale dell’inventario del 1991 e per motivi di solidarietà nella migliore delle ipotesi non poteva che dire quello che ha detto, b) nell’aver escluso che i dati dell’inventario fossero stati alterati, non considerando la circostanza evidenziata dal Br. (figlio della S.) secondo cui B. avrebbe smarrito il brogliaccio con l’inventario ed avrebbe iscritto in contabilità dati del tutto inventati, una circostanza questa con altre (…) smemoratezze del B. quale la detrazione di una sola bolletta Enel su sei, la detrazione promiscua dell’imposta sui fabbricati dell’abitazione personale e del locale commerciale, il caricamento dell’intere spese di riscaldamento sia personali che relative all’attività economica:

4.1.- Il motivo è infondato essenzialmente perchè si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dei dati processuali diversa da quella effettuata dalla Corte di Ancona non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, il ragionamento del Giudice di merito non presenta vizi logici nè giuridici. E’ giusto il caso di evidenziare che: il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza – nonchè di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti – spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, restando escluso che le censure concernenti il difetto di motivazione possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito.

5.- Con il quinto motivo la ricorrente lamenta ai sensi dell’art. 360, comma 1, l’insufficiente motivazione in ordine alla violazione del dovere di informazione circa le conseguenze dell’inventario con dati abnormi.

Secondo la ricorrente la Corte di Ancona avrebbe errato nel ritenere proposta tardivamente la violazione del dovere di informazione da parte del B., non considerando che la censura n. 2 dell’atto di appello che contestava il mancato rilievo dell’inaffidabilità della CTU è motivato-proprio dall’essere il criterio della diligenza prefigurata dal legislatore e non già quello della prassi invocato dal CTU ed applicato dal giudice di primo grado come forma alternativa di diligenza, per discriminare l’adempimento dall’inadempimento, e del pari la censura n. 7 dell’atto di appello era motivata nell’infondatezza di elevare detta prassi alla pretesa di sostituire la fonte scritta del diritto.

5.1.- Il motivo è inammissibile essenzialmente per mancanza del requisito di autosufficienza.

La ricorrente, pur sostenendo di aver proposto con l’atto di appello l’eccezione di responsabilità del B. per non aver informato la S. circa le possibili conseguenze negative dell’esporre in inventario, dati abnormi, non indica nè allega l’avvenuta proposizione della domanda in primo grado. Come correttamente ha osservato la corte di Ancona, richiamando un costante orientamento di questa Corte di cassazione: nel giudizio di appello – che non è un “novum iudicium” – la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo…le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.

Ne consegue che, nell’atto di appello, ossia nell’atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.

6.- Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta inadeguata motivazione in ordine al rigetto del sesto motivo di appello concernente la inconferenza, insufficienza della motivazione sul comportamento omissivo del B. ritenuto immune da responsabilità in ordine al saldo negativo di cassa per non avere l’appellante indicato in che cosa era consistito l’adempimento.

Secondo la ricorrente la Corte distrettuale avrebbe errato:

a) nel non aver ritenuto responsabile il B. sul rilievo che la S. non avesse indicato quale comportamento avrebbe dovuto tenere il professionista nel caso di specie. Epperò, oltre al compito fondamentale della rappresentazione della contabilità aziendale, pur in assenza di contratto, per amplissima giurisprudenza vi sono i c.d. oneri accessori di carattere preventivo e propositivo la cui omissione nel caso in concreto avrebbe comportato il rilievo ispettivo che ha concorso a formare la convinzione di una contabilità inaffidabile.

b) nel non aver tenuto conto che ai sensi dell’art. 1218 c.c. avendo la S. provato l’inadempienza, il B. avrebbe dovuto dimostrare che la prestazione omessa era impossibile. L’appellante aveva dedotto che era sovvertimento del dettato di cui all’art. 1218 c.c., sostenere che la S. avrebbe dovuto provare di aver fornito dati diversi ed esatti, da quelli iscritti dal B..

c) La sentenza impugnata, a sua volta, sarebbe erronea laddove ha escluso il nesso di causalità tra l’ipotetica condotta viziata del B. (alterazione dell’inventario, deduzioni di spese non inerenti l’impresa, mancato controllo della cassa divenuta negativa) e il danno. Piuttosto, le condotte di natura omissiva e commissiva del B. avrebbero determinato in modo diretto e immediato e perciò in nesso causale l’evento dannoso ingiusto patrimoniale, certo e risarcibile, del conseguente esborso verso il fisco che la S. è stata costretta a subire. Il nesso causale sarebbe, dunque, diretto e l’accertamento tributario non sarebbe stato possibile senza le condotte viziate del B.. D’altra parte, il criterio più accettato per dimostrare il nesso di causalità fra il comportamento di un soggetto responsabile e la produzione del danno è quello della causalità adeguata. E’ ovvio che un comportamento negligente e giuridicamente scorretto, tanto da essere sanzionato, non può essere che una causa sicuramente adeguata alla produzione del danno posto in base alla domanda risarcitoria.

6.1.= Il motivo è infondato non solo perchè, nella sua interezza, si risolve richiesta di una nuova e diversa valutazione dei dati processuali non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte distrettuale non presenta nè vizi logici nè vizi giuridici, ma anche perchè la decisione di escludere una responsabilità del B. è la conclusione di una ricostruzione attenta della situazione di fatto (ricostruzione degli obblighi del B., onere della prova, esistenza del nesso di causalità tra comportamento del B. e preteso danno) e dell’individuazione delle norme da applicare.

6.1a) Come ha avuto modo di chiarire la sentenza impugnata, posto che la S. non ha indicato quale comportamento avrebbe dovuto tenere il B., in mancanza di contratto scritto, il contenuto del rapporto inter partes poteva essere desunto dalla incontestate affermazioni della S. che in sede di citazione per danni ebbe a premettere che era compito del B. la rappresentazione contabile dell’attività dell’azienda che si era svolta e poteva svolgersi sulla base dei dati forniti dalla S.. Pertanto, posto che il B. non aveva il compito di sovraintendere all’amministrazione della ditta e alla fase commerciale il preteso errore relativo al “saldo negativo”, e, anche, all’alterazione dei dati dell’inventario, non potevano essere materialmente e direttamente imputati allo stesso. Ad un tempo, la Corte ha escluso che con riferimento al saldo negativo di cassa, gravasse sul B., un qualche obbligo di informativa perchè (….) l’irrisoria entità dell’importo e la circostanza che il saldo negativo sia esistito solo per un giorno non comportava l’irregolare tenuta della contabilità.

E’ di tutta evidenza, perciò, che la Corte distrettuale non ha tralasciato di identificare gli obblighi gravanti sul B. e di accertare se il B. fosse inadempiente o fosse stato negligente o imperito. Piuttosto, a fronte delle vantazioni della Corte distrettuale la ricorrente contrappone le proprie ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, nè può la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto, come operata dal giudice di secondo grado, non collima con le sue aspettative e confutazioni.

6.1.b).= Correttamente e in sintonia con i principi espressi da questa Corte è l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui incombeva sulla S. provare la difettosa od inadeguata prestazione professionale del B..

Come è stato detto da questa Corte in altra occasione: nella responsabilità contrattuale, non diversamente dalla responsabilità aquiliana, spetta al danneggiato fornire la prova sia dell’esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto (e quindi all’inadempimento) del debitore. Il presunto danneggiato, insomma ha l’onere di provare sia l’inadeguata prestazione professionale, sia l’esistenza del danno, sia il nesso di causalità tra la prestazione professionale inadeguata ed il danno. L’art. 1218 c.c., se pone una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, non agevola la posizione “del danneggiato, per quanto attiene all’onere di provare l’effettiva esistenza del danno derivante dall’inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale.

Pertanto, correttamente, nel casotti esame, la Corte di Ancona ha affermato che pur volendo, in via di mera ipotesi, ritenere dimostrata la colpa professionale dell’appellato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere esclusa, ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitorie l’appellante avrebbe dovuto provare il nesso causale tra la condotta del B. ed il danno lamentato, una prova, che secondo una valutazione dei fatti, non sarebbe stata raggiunta.

6.1.c).- L’accertamento poi del mancato nesso causale tra il comportamento del B. e il preteso danno subito dalla S., trattandosi di un accertamento di fatto e/o di merito, non è soggetto al sindacato di legittimità, soprattutto perchè è privo di vizi logici e giuridici.

La Corte distrettuale, ha avuto modo di precisare che non era stata data la prova della sussistenza del nesso causale tra il comportamento del B. ed il preteso danno per due essenziali ragioni: a) posto che non sono danni che derivano dall’inadempimento del professionista (e più in generale dell’obbligato) quelli che il suo adempimento non avrebbe potuto evitare, nel caso in esame, era necessario la prova che se il B. avesse tenuto la condotta dovuta il danno sarebbe stato evitato. Nel caso concreto, poi, posto che il preteso danno di cui si dice derivava da un accertamento tributario di evasione di imposte che la S. non ha potuto o saputo evitare, era necessario verificare se il danno fosse conseguenza diretta ed immediata della mera asserita inadempienza del B. o invece di una massiva condotta di evasione da parte della S.. E, in buona sostanza, come specifica la corte, concretamente per identificare una responsabilità del B. era necessario che la S. dimostrasse che l’accertamento tributario ordinario avrebbe dato esito diverso e/o, comunque, dimostrasse che se il B. avesse mantenuto le condotte asseritamente dovute sarebbe stato evitato con certezza o ragionevole grado di probabilità l’accertamento induttivo ed il conseguente recupero di imposte sanzioni ed interessi. E, tale prova, non era stata fornita.

b) dalla documentazione agli atti, al contrario, sarebbe emerso, invece, l’esatto contrario, dato che dal processo di constatazione risultavano evidenziate circostanze estranee all’attività del B. integranti di per se i presupposti dell’accertamento induttivo.

Ora, a fronte di questa ampia approfondita motivazione, coerente con i principi affermati da questa stessa Corte in altre occasioni, e, comunque, coerente con la normativa sulla responsabilità ivi compresa la norma di cui all’art. 1223 c.c., la ricorrente contrappone delle valutazioni, insufficienti e in parte improprie (l’affermazione della Corte distrettuale secondo la quale, la prova che se il B. avesse tenuto le condotte assentamente dovute sarebbe stato evitato con certezza o ragionevole probabilità il conseguente recupero di imposte sanzioni ed interessi, sarebbe una richiesta giuridicamente improponibile (…) addirittura diabolica, perchè trattasi di una valutazione discrezionale dei verbalizzanti (…) Muovendoci sul piano concreto dei fatti dei quali il diritto deve occuparsi sappiamo che si tratta di condotte (quelle del B.) che sono il paradigma della sciatteria contabile (…).

7.- Con il settimo motivo la ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione in merito alla mancata registrazione di n. cinque fatture Enel. Secondo la ricorrente erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che il B. non fosse responsabile della mancata registrazione di cinque delle sei fatture Enel per l’anno 1991, perchè è piuttosto prassi dei professionisti, oltre che loro dovere giuridico sollecitare la consegna quanto meno di quella documentazione di spese notorie.

7.1.- Anche questo motivo è infondato non solo perchè, anche questo motivo, si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dei dati processuali diversa da quella effettuata dalla Corte di Ancona non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, il ragionamento del Giudice di merito non presenta vizi logici nè giuridici, ma anche e soprattutto perchè la decisione di escludere che la mancata registrazione di n. 5 fatture Enel fosse addebitabile al B. è coerente con la natura stessa del contratto, ovvero alla natura dei rapporti tra professionista e cliente.

E’ affermazione pacifica nella dottrina civilistica che il rapporto tra il commercialista e il cliente si configura come un contratto col quale il primo si obbliga dietro corrispettivo a fornire la sua prestazione al secondo, il quale gli fornisce dati attinenti alla propria situazione finanziaria per permettergli di eseguire l’incarico. Correttamente, dunque, la Corte di Ancona ha ritenuto condivisibile il principio secondo cui il commercialista redige le scritture contabili sulla base dei dati forniti dal cliente, non essendo esigibile un’autonoma attivazione da parte del professionista al fine di reperire voci di spesa da annotare nelle scritture.

8.- Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto infondato l’ottavo motivo di appello con il quale aveva denunciato l’inconferenza giuridica della motivazione assunta in primo grado, basata sull’assenza di danni in punto di scontrino al netto di sconto perchè è stata evitata l’irrogazione della pena pecuniaria essendosi provveduto a conciliare l’infrazione. In particolare, secondo la ricorrente per la ricostruzione induttiva operata dalla Guardia di Finanza avrebbe concorso, anche la carente trasparenza desunta dallo scontrino al netto dello sconto dato che avrebbe consentito di elevare i ricarichi dichiarati dal 24.24% al 70%. Il B., in verità, avrebbe dovuto informare la negoziante circa le modalità di emissione di scontrini in caso di sconto e 6te anche questo elemento avrebbe concorso a determinare l’accertamento tributario. E, la S. se pagava un consulente non era tenuta a leggere la Gazzetta Ufficiale. Il dovere di evitare errori dannosi passa anche attraverso una puntuale e corretta informazione al cliente da parte del professionista: nessun medico si sognerebbe di non essere tenuto a dare appropriati consigli pratici ad un paziente specie se non giovanissimo che si reca in alta montagna. 8.1.- Anche questo motivo è infondato non solo perchè anche questo motivo si risolve nella richiesta di una nuova valutazione dei dati processuali diversa da quella effettuata dalla Corte di Ancona non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, il ragionamento del Giudice di merito non presenta vizi logici nè giuridici, ma anche e soprattutto perchè la decisione di escludere la responsabilità del B. per la emissione di scontrino al netto di sconto è stata adeguatamente e correttamente motivata. Come ha avuto modo di evidenziare la Corte di Ancona, tra l’altro, non avendo il B. assunto -come era pacifico tra le parti- l’impegno contrattuale di sovraintendere all’attività operativa e commerciale dell’impresa non era per ciò stesso suo compito decidere il contenuto degli scontrini fiscali o controllarne la regolarità. Non solo, ma la disposizione che disciplina la pratica degli sconti secondo l’assunto dell’appellante era entrata in vigore dall’1 gennaio 1993 e quindi la normativa fiscale vigente all’epoca dei fatti non prevedeva l’obbligo di indicare nello scontrino fiscale il prezzo lordo della merce e lo sconto concesso all’acquirente bensì soltanto l’importo effettivamente incassato. E’ di tutta evidenza una valutazione, questa della Corte di Ancona, esaustiva e condivisibile, comunque adeguata ad escludere in fatto la responsabilità del B. in relazione all’emissione di scontrino al netto dello sconto. 9.- Con il nono motivo la ricorrente lamenta una motivazione insufficiente della sentenza impugnata laddove ha ritenuto infondato il nono motivo di appello con il quale aveva censurato la motivazione del giudice di primo grado che non ravvisava alcuna negligenza nell’errata detrazione di spese del fabbricato relative alla proprietà individuale della S. in quanto la non esclusiva proprietà del fabbricato non era circostanza addebitabile al convenuto. In particolare eccepisce la ricorrente che il B. era consulente anche della famiglia e che quindi doveva sapere che nello stesso fabbricato insisteva sia il negozio che l’abitazione e dunque la deducibilità al 50% dei costi. 9.1.- Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi. La Corte di Ancona ha avuto modo di chiarire che la circostanza per la quale il B. provvedesse alla dichiarazione dei redditi ed lei per conto della S. quale imprenditrice e quale persona fisica non era stata dimostrata in causa perchè le prove documentali e l’interrogatorio formale sul punto erano stati chiesti in secondo grado e non sono stati ammessi dalla Corte d’Appello. Pertanto, a fronte di tale motivazione l’eccezione secondo la quale l’inconsapevolezza del B. non è mai stata contestata in primo grado e comunque non nella comparsa di risposta, integra, comunque, gli estremi di un’eccezione nuova, non proponibile nel giudizio di cassazione, in ogni caso priva di autosufficienza perchè semplicemente affermata e non anche correlata agli del processo. B.- Ricorso incidentale. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con il quale il B. dichiara la necessità di modificare in suo favore l’entità della condanna a carico delle compagnie assicurative chiamate in manleva nel caso di accoglimento totale o parziale dell’impugnazione proposta dalla S. nei confronti del B.. In definitiva va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione a vantaggio sia del B. e sia delle compagnie assicurative controricorrenti, che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, condanna S.M.L. al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 7.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge per ciascun controricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 2 dicembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA