Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12462 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio

91, presso l’avv. Lucisano Claudio, che lo rappresenta e difende,

unitamente all’avv. Mario Garavoglia, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 50/38/07 del 13/11/07.

udito l’avv. Claudio Lucisano.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF. Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo l’Agenzia censura la sentenza impugnata, sotto il profilo del vizio di motivazione, perchè – pur esattamente affermando che l’imposta sulle plusvalenze colpisce il corrispettivo conseguito – non avrebbe tuttavia tenuto alcun conto del fatto che l’accertamento era basato sul valore di mercato determinato, a seguito di accertamento con adesione, ai fini dell’imposta di registro.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte che, in tema di accertamento del reddito d’impresa, il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall’Amministrazione finanziaria come dato presuntivo ai fini dell’accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione dell’azienda, restando a carico del contribuente l’onere di superare la presunzione di corrispondenza tra il valore di mercato ed il prezzo incassato, mediante la prova, desumibile dalle scritture contabili o da altri elementi, di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore. La diversità dei due tributi, escludendo la necessaria coincidenza dei predetti valori, comporta peraltro che la riduzione eventualmente conseguente alla definizione in via agevolata del valore di mercato inizialmente assunto come parametro per l’accertamento non spiega alcuna incidenza ai fini della determinazione della plusvalenza, consistendo quest’ultima nella differenza tra il valore di acquisto e quello di cessione del bene (Cass. 4057/07, 21055/05 ed altre)”;

che il controricorrente ha depositato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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