Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12462 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 30/09/2016, dep.18/05/2017),  n. 12462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 580-2014 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO FRAZZINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIO ALBERGHINA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE CERNUSCO SUL NAVIGLIO, in persona del Sindaco pro tempore Sig.

C.E.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO

MAGNI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO

AMBROSOLI giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1998/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;

udito l’Avvocato ROSARIO ALBERGHINA;

udito l’Avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI

S.G. convenne dinanzi al Tribunale di Milano il comune di Cernusco sul Naviglio, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta causatale da un dislivello del manto stradale e da alcune buche coperte da fogliame e da altro materiale che ne impediva la visuale.

Il giudice di primo grado respinse la domanda, ascrivendo l’infortunio, sul piano causale, alla esclusiva disattenzione della stessa attrice.

La corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione proposta da quest’ultima, la rigettò, escludendo a sua volta ogni profilo di imputazione dell’illecito alla condotta dell’ente territoriale.

Avverso la sentenza della Corte meneghina S.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 5 motivi di censura.

Resiste il comune di Cernusco sul naviglio con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è manifestamente infondato.

Infondati, in particolare, risultano il primo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 187, 188 e 281 sexies c.c.p, e il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione degli artt. 75 e 182 c.p.c., volta che i vizi processuali lamentati, al di là ed a prescindere dalla loro eventuale fondatezza, non consentono, per non averlo il ricorrente, nella specie, in alcun modo indicato, di risalire allo specifico e concreto pregiudizio alle proprie difese che ne sia in ipotesi conseguito, essendo ius receptum presso questa Corte regolatrice il principio secondo il quale la mancanza di tale allegazione fa si che la relativa doglianza non acquisti rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Cass. 30652/2011; 18635/2011, tra le molte conformi). Quanto, in particolare, al mancato deposito della copia autentica della delibera della giunta municipale volta a conferire mandato al difensore, a far data all’entrata in vigore del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), l’autorizzazione alla lite da parte dell’organo deliberativo non costituisce più atto necessario ai fini del conferimento, da parte del sindaco, della procura alle liti (a tacere della ulteriore circostanza per la quale, nella specie, risultava depositata in atti la delibera de qua, rilasciata in vista del primo grado del giudizio, e priva di qualsivoglia limitazione con riferimento all’eventuale giudizio di appello). Destinati all’inevitabile scure dell’inammissibilità risultano i restanti motivi di censura.

La Corte territoriale, nel pieno rispetto del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, offre chiara e puntuale valutazione, correttamente argomentata sul piano logico – giuridico, della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi acquisiti al processo, ritenendo la ricostruzione del fatto, così come operata in sede di motivazione, dotata di un più elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, possibili e pur prospettate ipotesi fattuali alternative.

I motivi di censura sono, pertanto, irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, che questa Corte interamente condivide, dacchè essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ poi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 del codice di rito, in tutte le sue articolazioni, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico – formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Per altro verso, il ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, un insanabile deficit motivazionale della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza Liquidazione come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3200, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del comma 1 bis del predetto art. 13.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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