Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12462 del 12/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12462
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4438/2018 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
T.M.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma),
Sez. 3, n. 228/03/17, del 26 gennaio 2017, depositata il 27 gennaio
2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio
2021 dal Consigliere Raffaele Botta;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la
parte ricorrente non ha depositato memoria.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro relativa ad una sentenza che a conclusione di un giudizio di divisione ereditaria disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria mediante l’attribuzione della piena proprietà, al 50% ciascuno, ai coeredi T.L. e T.E. con obbligo di versare un conguaglio di Euro 124.076,88 ai sig.ri T.M., T.G. e D.N.G. e condizionando l’intestazione dell’immobile e la trascrizione all’esibizione al Conservatore delle ricevute di pagamento dei suddetti conguagli. Oggetto di contestazione era l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale invece che in misura fissa come avrebbe dovuto essere ad avviso dei contribuenti trattandosi di atto soggetto a condizione sospensiva;
2. Il ricorso era accolto in primo grado e in appello per la ritenuta esclusione del carattere meramente potestativo della condizione. Avverso la sentenza d’appello l’Ufficio propone ricorso per cassazione con unico motivo. I contribuenti non si sono costituiti;
3. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27 contestando che nel caso si tratti di condizione meramente potestativa sulla scorta della sentenza di questa Corte n. 23043 del 2016: “In tema d’imposta di registro, la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l’obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, atteso che l’adempimento di tale prestazione, con cui si persegue l’obiettivo di perequare il valore delle rispettive quote, non ne costituisce condizione di efficacia”;
4. Il Collegio ritiene che tale orientamento debba essere confermato e quindi che debba essere accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata: la causa può essere decisa nel merito ricorrendone le condizioni. In ragione vanno compensate le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dei contribuenti, compensando le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021