Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12462 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 08/06/2011), n.12462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.T., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO ENEA

BORTOLOTTI 10, presso lo studio dell’avvocato DONVITO STEFANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BASSOLI CARLO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CROCE IN

GERUSALEMME 55, presso lo studio dell’avvocato MASSAFRA PAOLA, che lo

rappresenta e difende, giusta procura notarile in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 2558/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/08/2006 R.G.N. 6601/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato BASSOLI CARLO;

udito l’Avvocato MASSAFRA PAOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma, riformando la statuizione di primo grado, dichiarava la carenza di giurisdizione dell’AGO a decidere sulla domanda proposta da G. T., la quale aveva chiesto all’Inpdap la erogazione della indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità di cui godeva in quanto vedova di S.A., ex dipendente Enpas, deceduto il 21.3.74, ancorchè la medesima signora G. godesse di pensione autonoma su cui veniva erogata la indennità integrativa speciale. La pensione di reversibilità in godimento aveva carattere integrativo del trattamento obbligatorio, derivando da un fondo di previdenza interno all’Inpdap ex gestione Enpas. La Corte d’appello affermava che, trattandosi di controversia in materia pensionistica, la giurisdizione competeva alla Corte dei Conti.

Avverso detta sentenza la signora G. ricorre con un motivo, illustrato da memoria, attinente alla giurisdizione. L’Inpdap ha depositato procura.

Le Sezioni unite di questa Corte, cui la causa era stata trasmessa perchè concerneva la questione di giurisdizione, la hanno rinviata a questa sezione ai sensi dell’art. 374 c.p.c., u.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si deduce violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 perchè, trattandosi di determinare la pensione integrativa, che non è pensione statale, ma deriva dal rapporto di lavoro, il giudice munito di giurisdizione sarebbe il giudice ordinario, dopo la privatizzazione dei rapporti di lavoro ad opera della disposizione citata.

Va premesso che effettivamente la controversia concerne la determinazione della pensione di reversibilità che discende dalla pensione integrativa spettante al dante causa S.A., il quale era dipendente Enpas deceduto il (OMISSIS).

Poichè non si tratta di pensione obbligatoria a carico dello Stato, ma di trattamento integrativo, che a suo tempo doveva essere erogato dall’ente pubblico datore di lavoro, la giurisdizione non compete alla Corte dei conti, ma compete effettivamente al giudice del rapporto di lavoro. Quanto alla natura delle pensioni integrative, è stato infatti più volte affermato ( Cass. Sez. un. n. n. 10509 del 30/04/2010, n. 9221 del 10/06/2003, e n. 9234 del 25 giugno 2002, n. 1252 del 5 dicembre 2000) che le controversie promosse da dipendenti in servizio o in quiescenza nei confronti di enti pubblici non economici diversi dallo Stato ed aventi per oggetto il trattamento integrativo erogato da tali enti in aggiunta alla pensione, non attenendo ad un rapporto previdenziale autonomo, ma essendo relative a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego posto in essere con l’ente datore di lavoro, in quanto corrisposte da un fondo costituito dai medesimi enti pubblici per mezzo dell’accantonamento di una parte della retribuzione ed alimentato anche da contributi dei dipendenti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice del rapporto di lavoro e, quindi, al giudice amministrativo in via esclusiva o a quello ordinario a seconda che siano attinenti, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17, (cui ora corrisponde il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7), a questioni sorte in un periodo antecedente o successivo al 30 giugno 1998, con riferimento, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto formale, all’epoca della sua emanazione.

Nella specie il giudice del rapporto di lavoro non poteva che essere il giudice amministrativo, essendo il coniuge S.A. cessato dal servizio prima del 30 giugno 1998, essendo deceduto nel 1974 e quindi prima della “privatizzazione” del rapporto di pubblico impiego. Il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7) pone infatti il discrimine temporale tra le due giurisdizioni con riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata, per cui se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione (tra le tante Cass. Sez. un n. 15430/2006 e 13537/2006). Nella specie si controverte sulla pensione integrativa di reversibilità della signora G. avente decorrenza dal 1974, Si tratta quindi di una questione che afferisce alla determinazione del trattamento speciale di reversibilità a carico del datore di lavoro, adesso dell’Inpdap, nel periodo anteriore al 30 giugno 1998. Pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata va cassata, va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, rimettendosi la causa al Tar competente.

L’alterno esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, cassa la sentenza impugnata, rimettendo la causa al Tar competente. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011.

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