Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12461 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 24/06/2020), n.12461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23053-2018 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GINO FUNAIOLI

54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, subentrata ad

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, in persona del procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI CAUSI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GINO FUNAIOLI

54/56, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MURATORI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTARDI;

– controricorrente al ricorso incidentale –

E contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 38/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La corte di appello di L’Aquila con la sentenza n. 38/2018 aveva accolto l’appello di P.L. e dichiarato l’illegittimità della intimazione di pagamento n. (OMISSIS) per intervenuta prescrizione del credito sotteso, anche compensando interamente tra le parti le spese del giudizio.

Avverso tale decisione, con riguardo alle sole spese, proponeva ricorso il P. affidato ad un solo motivo cui resisteva l’Agenzia delle Entrate Riscossione con controricorso anche contenente ricorso incidentale, fondato su tre motivi, cui resisteva con controricorso il P..

L’Inps resisteva con distinti controricorsi al ricorso principale ed al ricorso incidentale.

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

P.L. e agenzia delle entrate riscossione depositavano successive memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo il ricorrente principale P. deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, art. 2233 c.c., comma 2 e art. 111 Cost., Relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., per la errata compensazione delle spese decisa dal giudice dell’appello, pur a fronte dell’integrale accoglimento della domanda.

Il ricorso principale risulta infondato.

La corte territoriale ha motivato la compensazione delle spese giudiziali con il richiamo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e della ipotesi, ivi prevista, di mutamento della giurisprudenza. Questa Corte ha da ultimo chiarito che “Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2″ (Cass.n. 4696/2019).

Nel caso di specie la corte di merito ha valutato le oscillazioni della giurisprudenza in materia di termine di prescrizione applicabile ai crediti sottesi alle cartelle di pagamento quale elemento significativo ai fini della compensazione delle spese, coerentemente al disposto del richiamato art. 92 c.p.c. I differenti orientamenti in materia hanno trovato composizione solo a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza n. 23397/2016, hanno sancito la applicazione, per i crediti in questione, del termine quinquennale di prescrizione.

A fronte di tale articolato e contrapposto percorso giurisprudenziale, è dunque corretta la determinazione di compensare le spese del giudizio.

Il ricorso principale è dunque da rigettare.

2) Con il primo motivo del ricorso incidentale è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2953 e 2946 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12,24,25 e 49, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo erroneamente, il giudice d’appello, applicato il termine di prescrizione quinquennale del credito.

3) Con il secondo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12,24,25 e 49 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata applicazione del termine decennale di prescrizione;

4) Con il terzo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, per la mancata applicazione del termine decennale di prescrizione.

I tre motivi possono essere trattati congiuntamente.

Il ricorso censura la decisione di intervenuta prescrizione del credito che la corte territoriale ha fondato sulla decisione delle Sezioni Unite n. 23397/2016. A riguardo parte ricorrente deduce che la decisione affronta solo il problema della applicabilità dell’art. 2953 c.c., e quindi della prescrizione decennale conseguente solo in caso di sentenze passate in giudicato, decreti ingiuntivi non opposti e non riguarda invece altri titoli aventi natura esecutiva quale quello in esame.

Il motivo è infondato proprio alla luce di quanto affermato da questa Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/201, secondo cui ” La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 333 del 1993, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2933 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di “giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L n. 122 del 2010).”. Le argomentazioni di cui al ricorso non valgono a scalfire le ragioni di cui alla motivazione della pronuncia n. 23397/2016 (qui da intendersi richiamata anche ai sensi dell’art. 118 c.p.c., comma 1) e che ha trovato conferma in innumerevoli successive pronunce (da ultimo Cass. n. 23418 del 27 settembre 2018 e per tutte). Peraltro vale ricordare che l’affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perchè il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell’esecuzione forzata speciale (Cass. n. 27218 del 26 ottobre 2018) e non certo una novazione soggettiva dell’originaria obbligazione.

Per le esposte ragioni il ricorso incidentale deve essere rigettato.

Attesa la reciproca soccombenza, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra il ricorrente principale ed il ricorrente incidentale. Entrambi, Agenzia delle entrate e Pilloli sono condannati, singolarmente a pagare all’Inps le spese liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale. Compensa interamente le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente Pilloli e Agenzia delle Entrate Riscossione. Condanna il P. e Agenzia delle Entrate Riscossione, singolarmente, al pagamento delle spese processuali in favore dell’Inps, liquidate in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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