Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12461 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/05/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 21/05/2010), n.12461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia del Territorio e Ministero dell’Economia e delle Finanze,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Banca Apulia s.p.a. (già Banca della Capitanata), D.

A., D.L.R.;

– intimati –

avverso la decisione n. 23/26/05 della Commissione tributaria

regionale di Bari, sezione staccata di Foggia, emessa il 17 gennaio

2005, depositata l’8 marzo 2005, R.G. 2428/00;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENNICOLA Raffaele;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 febbraio 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

è presente l’avv. TORTORA per l’avvocatura.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

la controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione con il quale la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Foggia richiedeva il pagamento in misura ordinaria (2%) dell’imposta ipotecaria ai coniugi D. e D.L. e alla Banca della Capitanata per l’iscrizione ipotecaria conseguente alla stipulazione fra le parti di un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria;

la pretesa dell’amministrazione finanziaria si basava sul presupposto dell’inapplicabilità dell’agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, limitata ai soli finanziamenti a medio e lungo termine e cioè superiori a 18 mesi mentre nel contratto in questione vi era la previsione del recesso per entrambe le parti decorsi diciotto mesi dalla data del contratto. Tale tesi è stata contestata dai contribuenti che hanno rilevato come la facoltà di recesso dopo diciotto mesi e con un giorno minimo di preavviso comportasse il superamento del limite per l’applicabilità della norma invocata;

la CTP di Foggia ha accolto i ricorsi della banca e dei coniugi D., la CTR ha confermato tale decisione;

ricorre per cassazione l’Agenzia del Territorio, unitamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

non svolgono difese la Banca Apulia (succeduta alla Banca della Capitanata) e i coniugi D.;

all’udienza del 14 gennaio 2009 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei coniugi D.;

ritenuto che:

le Amministrazioni ricorrenti non hanno provato l’avvenuta ricezione della notifica del ricorso;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di Cassazione;

infatti la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla della L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1, (Cass. civ. SS.UU. n. 627 del 14 gennaio 2008).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

 

 

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