Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12461 del 18/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 18/05/2017, (ud. 30/09/2016, dep.18/05/2017),  n. 12461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 25822-2013 proposto da:

K.E.A.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DAVIDE MAISETTI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dott. P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MOLINARI giusta procura a

margine del controricorso;

COMUNE MAZZANO, in persona del sindaco, Avv. MAURIZIO FRANZONI,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso

lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che lo rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonchè contro

S.G., SPADA ALIMENTARI DI S.E. & C SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1109/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 05/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2016 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;

udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI;

udito l’Avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento del 6 motivo del

ricorso.

Fatto

I FATTI

L’odierno ricorrente convenne dinanzi al Tribunale di Brescia S.G. la s.n.c. Spada Alimentari, la Norditalia assicurazioni e il comune di Mazzano, chiedendo loro di essere risarcito dei danni subiti a seguito di un incidente la cui responsabilità era, a suo dire, da attribuirsi allo S., conducente del furgone che lo aveva investito mentre si trovava alla guida della propria autovettura, precisando ancora che la presenza di una sostanza oleosa sul manto stradale aveva negativamente inciso sulle manovre di emergenza dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Il giudice di primo grado respinse la domanda nei confronti dei privati convenuti, esclusa in fatto ogni responsabilità del conducente del furgone, ed accolse quella proposta contro il comune, ritenuto responsabile ex art. 2051 c.c., per la presenza della sostanza oleosa sulla strada.

La corte di appello di Brescia, investita dell’impugnazione proposta dall’ente territoriale, la accolse, rigettando in toto la domanda risarcitoria dell’appellato – a sua volta appellante incidentale nei confronti di tutte le parti evocate nel primo giudizio in punto di lamentata insufficienza dell’importo risarcitorio riconosciutogli in prime cure.

Avverso la sentenza della Corte lombarda il K. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 7 motivi di censura.

Resiste con controricorso il comune di Mazzano.

Vi è in atti controricorso Carige (già Levante Norditalia), nei confronti della quale la sentenza di appello è divenuta cosa giudicata, per difetto di, impugnazione da parte del ricorrente.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata pronuncia su un’eccezione proposta dall’attore in secondo grado e rilevabile d’ufficio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Il motivo è privo di pregio, in rito prima ancora che nel merito.

In rito, deve, difatti, osservarsi come l’impugnazione in sede di legittimità della sentenza di appello non possa avere ad oggetto l’ammissibilità della costituzione nel giudizio di secondo grado sub specie del difetto di ritualità/validità della procura ad litem qualora la questione non sia stata tempestivamente sollevata in quella fase processuale ed il giudice d’appello non abbia ritenuto di richiedere, ex officio, alla parte la dimostrazione dell’effettività e della legittimità dei suoi poteri rappresentativi.

Nella specie, la Corte territoriale non si è espressamente pronunciata sull’eccezione de qua (peraltro sollevata solo tardivamente dall’appellato, in sede di memoria conclusionale di replica) avendo – correttamente- ritenuto valida la costituzione del comune appellante, per essere stato il giudizio d’appello introdotto in epoca successiva all’entrata in vigore del T.U.E.L., che attribuisce al sindaco, ex art. 50, comma 2 del testo unico citato (il quale aveva rilasciato procura al difensore in data 13.5.2002 per rappresentare il comune in ogni stato e grado del processo) il potere di conferire in via esclusiva il mandato ad litem al difensore, senza necessità di autorizzazione della giunta municipale.

Tutti i restanti motivi, salvo il sesto in tema di spese di lite, sono poi destinati all’inevitabile scure dell’inammissibilità, volta che la Corte territoriale, nel pieno rispetto del generale principio di diritto processuale che impone, nella motivazione, il rispetto di criteri logici di giustificazione razionale del raggiunto convincimento e dell’adottata decisione, ha offerto chiara e puntuale valutazione, correttamente e condivisibilmente argomentata (ff. 9-14 della pronuncia impugnata), della valenza e dell’efficacia probatoria attribuita agli elementi acquisiti al processo, ritenendo la ricostruzione del fatto, così come operata in sede di motivazione, dotata di un più elevato grado di conferma logica e di credibilità razionale rispetto ad altre, possibili e pur prospettate ipotesi fattuali alternative, quali quelle predicate in prime cure.

Tutti i motivi di censura sono, pertanto, irrimediabilmente destinati ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello, che appare a questa Corte del tutto scevro da vizi logico – giuridici, dacchè essi, nel loro complesso, pur formalmente abbigliati in veste di denuncia di una (peraltro del tutto generica) violazione di legge e di un (asseritamente) decisivo difetto di motivazione, si risolvono, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, (secondo, terzo e quinto motivo) mediante una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie astratta applicabile alla vicenda processuale, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ poi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 codice di rito, n. 5, (quarto motivo) non conferisca in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Per altro verso, il ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, un insanabile deficit motivazionale della sentenza di secondo grado sub specie dell’omessa pronuncia (settimo motivo), inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso del precedente grado del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il sesto motivo, che denuncia un preteso malgoverno dei principi dettati in tema di spese di lite, è manifestamente infondato, avendo il giudice d’appello fatto corretto uso del principio della soccombenza, volta che l’odierno ricorrente ha evocato in giudizio, con il suo appello incidentale, anche la compagnia assicurativa.

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza nei confronti del Comune di Mazzano, mentre nessun provvedimento in merito deve essere adottato con riguardo al controricorso Carige, non investita dell’impugnazione proposta in questa sede, e nei cui confronti la sentenza di appello risulta passata in cosa giudicata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano, in favore del comune di Mazzano, in complessivi Euro 6200, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del comma 1 bis del predetto art. 13.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2017

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