Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12461 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7339/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma),

Sez. 9, n. 5229/09/16, del 21 luglio 2016, depositata il 19

settembre 2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio

2021 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la

parte ricorrente non ha depositato memoria.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro relativo ad una compravendita relativa ad un immobile soggetto al diritto di prelazione dello Stato in quanto bene di valore storico-artistico e pertanto l’acquisto era condizionato al mancato esercizio di tale diritto: sicchè per il perfezionamento negoziale necessitava, al momento della scadenza del termine per l’esercizio della prelazione, un atto di verifica della condizione. E così è stato nel caso di specie. Con detto atto le parti rilasciavano quietanza di quanto ricevuto, quietanza che l’amministrazione pretendeva di sottoporre ad imposta proporzionale dell’0,50% come atto autonomo;

2. Il ricorso era accolto in primo e in secondo grado con sentenza avverso la quale l’Ufficio propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il contribuente non si è costituito;

3. Con l’unico motivo di ricorso l’amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 21 contestandone l’errata applicazione da parte del giudice di merito perchè nel caso di specie non si trattava di più disposizioni in un solo atto, ipotesi prevista appunto nella citata norma del testo unico, ma di più atti autonomi;

4. Il ricorso non è fondato se non addirittura inammissibile in quanto, come emerge con tutta evidenza dalla lettura delle argomentazioni sviluppate, si tratta non di una censura alla sentenza impugnata ma, in buona sostanza, di una richiesta di revisione del giudizio di merito tesa a sostituire alle valutazioni del giudice d’appello quelle proposte dalla parte ricorrente. Siamo nel campo della interpretazione degli atti e della loro qualificazione giuridica riservato al giudice del merito le cui conclusioni restano sindacabili solo sotto il profilo del vizio di motivazione che nel caso di specie non rappresenta la via scelta dalla parte ricorrente;

5. Tuttavia anche qualora fosse stata questa la via più correttamente prescelta dalla parte ricorrente, la critica non avrebbe trovato spazio per una sua valutazione positiva essendo la sentenza impugnata adeguatamente motivata in riferimento alle conclusioni raggiunte in esito ad una rigorosa e attenta analisi della fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio: unitarietà di atti in apparenza distinti (compravendita, verifica condizione, quietanza) – nel quadro di una condizione sospensiva (Cass. n. 27493 del 2014; Cass. n. 23060 del 2015) – l’esercizio (eventuale) del diritto di prelazione dello Stato nella cessione onerosa di beni di interesse storico-artistico – ” che attiene solo all’identificazione dell’acquirente ed è, pertanto, irrilevante ai fini del presupposto impositivo” (Cass. n. 23060 del 2015);

6. Il ricorso deve essere quindi respinto. La mancata costituzione degli intimati non consente di pronunciarsi sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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