Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12460 del 16/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 16/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14441-2010 proposto da:

M.M.T., (c.f. (OMISSIS)), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in R.V.B.D.

L.7., presso l’avvocato GIOVANNI PESCE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE SEMERARO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LIZZANO (TA), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso

l’avvocato STEFANO GATTAMELATA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO NICOLA FORTUNATO, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2009 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 11/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato FORTUNATO che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 7 marzo 1997, il Comune di Lizzano proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 14/1997, emesso dal Presidente del Tribunale di Taranto e notificato il 30 gennaio 1997, con il quale veniva intimato all’ente il pagamento, a favore di M.M.T., + ALTRI OMESSI quali eredi di R. C., a sua volta erede unico di Ro.Ci. senior –

proprietario di un terreno oggetto di occupazione disposta dal suddetto Comune con Delib. 29 gennaio 1985, n. 12 -, della somma di Lire 47.878.021, “quale indennità da corrispondere in conseguenza di opere pubbliche effettivamente realizzate”, secondo quanto riconosciuto dallo stesso Consiglio Comunale di Lizzano nella Delib.

n. 45 del 15 luglio 1994. Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2455/2004, accoglieva l’opposizione.

2. Avverso la decisione di prime cure proponevano appello gli eredi Rosati, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 141/2009, depositata l’11 giugno 2009 e notificata il 29 aprile 2010, con la quale il giudice del gravame riteneva che il riconoscimento di debito, operato dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 1988 c.c. e del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, art. 12 bus convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 80, fosse privo dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità e che, quand’anche si fosse voluto considerare l’indennizzo, del quale è menzione nella Delib. suindicata, come risarcimento del danno, il diritto a conseguirlo si sarebbe prescritto per decorso del termine quinquennale ex art. 2947 c.c..

3. Per la cassazione di tale sentenza propongono, quindi, ricorso M.M.T., + ALTRI OMESSI nei confronti del Comune di Lizzano, affidato a quattro motivi. Il resistente ha replicato con controricorso.

5. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con i quattro motivi di ricorso – che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – gli eredi R. denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c., del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, art. 12 bis convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 80, artt. 2041, 2043, 2697, 2727 e 2945 c.c., della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 36 nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte di Appello abbia erroneamente ritenuto – peraltro con motivazione del tutto incongrua – che il riconoscimento di debito, operato dal Consiglio Comunale di Lizzano nella Delib. 15 luglio 1994, n. 45 fosse privo dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano la validità, ai sensi dell’art. 1988 c.c. e del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, art. 12 bis convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 80. L’ente, ad avviso della Corte territoriale, avrebbe difatti riconosciuto, in totale assenza delle formalità di legge, di dovere agli eredi di Ro.Ci. la somma di Lire 47.878.021, a titolo di indennità per l’occupazione –

disposta con Delib. 12 aprile 1986, con decorrenza dal 3 luglio 1986 e per la durata di cinque anni – nonchè per l’esproprio di un terreno di loro proprietà, senza che il relativo decreto di espropriazione fosse stato, peraltro, mai emesso, e sebbene si fosse, nelle more, verificata l’irreversibile trasformazione del fondo, con la realizzazione dell’opera pubblica (costruzione di strade all’interno dell’abitato). Ad ogni buon conto, a parere della Corte territoriale, quand’anche si fosse voluto considerare l’indennizzo, del quale è menzione nella Delib. suindicata, come risarcimento del danno, il diritto a conseguirlo si sarebbe comunque prescritto per decorso del termine quinquennale ex art. 2947 c.c., sia che tale termine lo si faccia decorrere dall’irreversibile trasformazione del fondo (6 novembre 1989, data di ultimazione dei lavori, v.

controricorso, p. 9), sia che lo si faccia decorrere dalla data di scadenza dell’occupazione legittima (3 luglio 1991), essendo stata la domanda proposta solo con la notifica da parte degli eredi Ro.

del decreto ingiuntivo n. 14/1997, avvenuta il 30 gennaio 1997.

1.2. Assumono, per contro, i ricorrenti che la Delib. n. 45 del 1994 dichiarata esecutiva ai sensi di legge, dopo la sospensiva del provvedimento di annullamento dell’organo di controllo da parte del TAR, e comunicata dal Sindaco nella missiva, indirizzata agli istanti, in data 8 febbraio 1995 – integrerebbe un valido atto di riconoscimento di debito fuori bilancio, costituente esercizio di un diritto dell’ente che il giudice non potrebbe dichiarare inesistente.

Quanto al risarcimento del danno, trattandosi di illecito permanente, derivante dalla cd occupazione acquisitiva del fondo privato, il diritto a conseguirlo non sarebbe soggetto a prescrizione, o al più – potendo configurarsi un arricchimento senza causa dell’Amministrazione – la prescrizione sarebbe decennale, e non quinquennale, e sarebbe stata, per di più, interrotta dal riconoscimento del debito operato dal Comune di Lizzano, avvenuto con la Delib. n. 45 del 1994.

1.3. Le censure sono infondate.

1.3.1. Va rilevato che, come affermato dagli stessi ricorrenti (p. 10), nel caso di specie ricorre un’ipotesi di occupazione cd.

appropriativa o espropriativa, essendosi verificata l’irreversibile trasformazione del fondo nel corso di un’occupazione legittima, senza che fosse stato emesso, nel corso della stessa, il relativo decreto di esproprio. Orbene, va osservato, al riguardo, che il quadro giurisprudenziale di riferimento in materia di occupazione acquisitiva ha avuto una importante evoluzione per effetto del recente arresto delle Sezioni Unite che ha sostanzialmente espunto dall’ordinamento l’istituto dell’occupazione appropriativa, cosi come era stato in precedenza configurato, ossia come modo di acquisto in capo alla p.a. della proprietà del bene privato sottoposto ad una radicale ed irreversibile trasformazione per la realizzazione di un’opera pubblica. Con siffatta pronuncia, questa Corte, nell’ottica di un’interpretazione conforme ai principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha – per vero – affermato che l’illecito spossessamento del privato da parte della P.A. e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica danno luogo ad un illecito a carattere permanente dal quale non può conseguire, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, l’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione. Ne discende che il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e richiedere il risarcimento del danno per equivalente. In tale ultima ipotesi, stante la natura di illecito permanente dell’occupazione del bene effettuata senza titolo dall’ amministrazione, la prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria non può che decorrere dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento del bene, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente. (cfr. Cass. S.U. 735/2015; conf. Cass. 4476/2015).

1.3.2. Tanto premesso in via di principio, va tuttavia rilevato che, nel caso concreto, gli eredi Ro. non hanno proposto in giudizio nè l’azione di restituzione dell’immobile, nè quella di risarcimento del danno per la perdita di godimento del bene e per la reintegrazione per equivalente della perdita definitiva del medesimo, per effetto della sua irreversibile trasformazione. Ma neppure i ricorrenti hanno proposto l’azione per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., essendosi limitati a richiedere e ad ottenere un provvedimento di ingiunzione fondato sulla Delib. n. 45 del 1994 e sulla relativa comunicazione dell’8 febbraio 1995 – costituenti la prova scritta del credito ex artt. 633 e 634 c.p.c., e per l’importo in esse indicato – nelle quali si faceva un generico riferimento ad un’indennità per espropriazione e/o occupazione “in conseguenza di opere pubbliche effettivamente realizzate”. Nessuna delle azioni derivanti dall’illegittima acquisizione del suolo di loro proprietà risulta, pertanto, dai medesimi proposta, in conformità alla menzionata evoluzione della giurisprudenza in tema di occupazione appropriati-va, essendo stata dagli istanti proposta, del tutto incongruamente, un’azione monitoria non basata su un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c..

1.3.3. Non potrebbe, invero, la domanda monitoria di pagamento in parola, avanzata dagli eredi Ro., considerarsi validamente fondata su di un riconoscimento di debito, ai sensi del D.L. n. 6 del 1991, art. 12 bis convertito nella L. n. 80 del 1991 (costituente una forma speciale di ricognizione di debito, rispetto alla norma generale di cui all’art. 1988 c.c.), in forza della suindicata Delib.

comunale n. 45 del 1994, come ha esattamente ritenuto la Corte di merito. Il riconoscimento, da parte dei comuni, province o comunità montane, di debiti fuori bilancio, ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 24 (convertito nella L. 24 aprile 1989, n. 144) e del D.L. 12 gennaio 1991, n. 6, art. 12-bis (convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 80), rientra, invero, in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta l’assunzione degli obblighi delle pubbliche amministrazioni. Ne discende che il predetto riconoscimento, presupponendo necessariamente l’esistenza di un’obbligazione validamente assunta dall’ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, non può costituire esso stesso fonte di obbligazione (cfr. Cass. 11021/2005; 9412/2011; 25373/2013;

1510/2015).

Ebbene, è di chiara evidente che nessuna obbligazione legittimamente assunta – che potesse costituire oggetto di riconoscimento con la Delib. succitata – poteva derivare dall’illegittima apprensione del suolo privato senza un regolare decreto di esproprio, fatta eccezione per il pagamento dell’indennità per l’occupazione legittima del suolo prima della sua irreversibile trasformazione. E tuttavia, la menzionata Delib. (nella parte trascritta nel ricorso, p. 2) non distingue tra indennità di espropriazione e di occupazione, facendo un generico ed onnicomprensivo riferimento alla volontà di sanare “situazioni debitorie dell’Amministrazione derivanti da occupazioni di urgenza e/o espropri per opere pubbliche”, e riconoscendo cumulativamente ed indistintamente agli odierni ricorrenti la somma di L.. 47.878.021, “quale indennità da corrispondere in conseguenza di opere pubbliche effettivamente realizzate”.

1.4. I motivi suesposti vanno, pertanto, disattesi.

2. Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso proposto da M.M.T., + ALTRI OMESSI deve essere, di conseguenza, integralmente rigettato.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, nella misura di cui in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA