Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12460 del 12/05/2021
Cassazione civile sez. trib., 12/05/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 12/05/2021), n.12460
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25491/2015 R.G. proposto da:
B.L. e B.M.G. nella loro qualità di eredi
di T.A.R., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza
Gentile da Fabriano 3, presso gli avv.ti Raffaele Cavaliere e
Francesco Cavaliere che li rappresentano e difendono giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Comune di San Lorenzo Nuovo, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma via Ildebrando Goiran 23, presso
l’avv. Mauro Falzetti, rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo
Ricci, giusta delega in calce al controricorso;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione Regionale del Lazio (Roma),
Sez. 35, n. 1564/35/15, del 25 febbraio 2015, depositata il 16 marzo
2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio
2021 dal Consigliere Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la parte ricorrente ha depositato: 1) atto di rinuncia al ricorso a spese compensate per raggiunto accordo stragiudiziale con la controparte per la definizione della controversia; 2) atto di accettazione della rinuncia al ricorso a spese compensate;
Ritenuto che in ragione della definizione della controversia su accordo delle parti sia giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia, compensando le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021