Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1246 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. I, 21/01/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14196/2019 proposto da:

Y.J.C., difeso dall’avv. Mario Novelli, domiciliato presso

la I sezione civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, con decreto depositato in data 19.03.2019, ha rigettato la domanda di Y.J.C., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero in capo al ricorrente i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo riconducibili i fatti narrati agli atti persecutori previsti dalla Convenzione di Ginevra. In particolare, il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal Camerun dopo aver cessato l’attività politica di propaganda per il partito al potere (OMISSIS), non essendo stata accolta la sua richiesta di aumento della sua retribuzione (motivata dai rischi connessi a tale attività, essendo stati uccisi due attivisti del (OMISSIS)).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione Y.J.C. affidandolo a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio tardivamente ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sui motivi di gravame, mancanza di motivazione e motivazione apparente.

Lamenta il ricorrente che il giudice di merito ha confermato i dubbi di credibilità del suo racconto (già formulati dalla Commissione) con mere affermazioni di stile, senza alcun riferimento al contenuto della sua narrazione e senza indicare le ragioni per cui le censure di inattendibilità dovevano essere condivise, con la conseguenza che la motivazione doveva ritenersi non idonea ed al di sotto del minimo costituzionale richiesto dalle SS.UU. n. 8053/2014.

2. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non ha colto la ratio decidendi del decreto impugnato sul punto oggetto doglianza, non avendo il Tribunale ritenuto affatto inattendibile il suo racconto, ma solo che il suo allontanamento dal paese d’origine era riconducibile ad una vicenda privata e di miglioramento socio-economico (d’altronde, lo stesso richiedente nel ricorso afferma di aver deciso di emigrare dopo aver aspettato invano l’aumento della propria retribuzione richiesto al partito (OMISSIS)).

Tale ratio decidendi non è stata specificamente censurata.

3. Con il secondo e terzo motivo, illustrati unitariamente, è stata dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e art. 14, lett. c).

Lamenta il ricorrente che il giudice di primo grado, nel negare la protezione sussidiaria, ha sottovalutato la sua vicenda personale (in particolare, il suo timore di fare la stessa fine dei due attivisti del (OMISSIS)) e non ha considerato l’instabilità socio-politico-religiosa del Camerun.

4. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente, come sono stati illustrati, sono inammissibili.

In primo luogo, come già evidenziato, il ricorrente non ha colto che il giudice di merito ha fondato il rigetto della domanda di protezione sulle motivazioni economiche (confermate dal richiedente nel ricorso) che erano alla base della sua volontà di emigrare.

Inoltre, il Tribunale di Ancona ha ritenuto, alla luce di una fonte internazionale aggiornata (Rapporto sui diritti umani in Camerun per il 2018 predisposto dal Dipartimento di Stato americano) l’insussistenza in Camerun della dedotta situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato.

Tale valutazione di fatto, in quanto di esclusiva competenza del giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064). Ne consegue che le censure del ricorrente si appalesano come di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito.

5. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Evidenzia il ricorrente di essere meritevole della protezione umanitaria in ragione delle stesse motivazioni poste a fondamento delle altre richieste di protezione, dovendosi valutare, in particolare, la sua vicenda personale.

7. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, nel correlare la dedotta esistenza di una situazione di vulnerabilità alla propria vicenda personale, non ha considerato, tuttavia, che il suo racconto è stato ritenuto coerentemente irrilevante ai fini della valutazione del rischio di danno grave per la sua incolumità e non si è minimamente confrontato con la precisa affermazione del Tribunale di Ancona, secondo cui lo stesso sarebbe comunque in grado, in caso di rimpatrio, di soddisfare i bisogni e le ineludibili esigenze di vita personale.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in ragione dell’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero dell’Interno.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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