Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12459 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 24/06/2020), n.12459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22118-2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI

MORANDI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2018 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il

23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

NIARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Rieti, in sede di procedimento ex art. 445 c.p.c., con sentenza n. 20/2018 rigettava il ricorso di B.G. diretto all’accertamento del requisito sanitario utile alle prestazioni richieste e condannava il ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite in misura della metà, liquidata in Euro 700,00 e compensando la residua metà. Il Tribunale aveva ritenuto di compensare per metà le spese di lite rilevando che il ricorrente, parzialmente soccombente, non aveva depositato idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 152 dis. att. c,p.c.

Avverso tale decisione il B. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 dis. Attuaz. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il tribunale affermato che non era, la dichiarazione presentata, idonea ai fini della esenzione dal pagamento delle spese di lite. A riguardo il Tribunale aveva rilevato che la dichiarazione resa non era idonea in quanto non indicati i familiari conviventi ed i redditi da ciascuno percepiti.

Deduce parte ricorrente che nel ricorso introduttivo del giudizio era

presente la dichiarazione in questione, non necessitante di particolari formalità espressive, anche accompagnata da dichiarazione sostitutiva sottoscritta personalmente dallo stesso circa le condizioni di cui al D.Lgs. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, così risultando errata la statuizione del tribunale.

Il motivo risulta fondato.

Questa Corte ha chiarito che “Ai fini dell’esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (Cass.n. 22952/2016).

Ha poi soggiunto che ” è del pari consolidato il principio secondo cui va ritenuta efficace la dichiarazione sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo -v. tra le altre, Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2011, n. 16284; 29/11/2016, n. 24303 cit. -” (Cass.n. 23424/2018)

Nel caso di specie la dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso risulta sottoscritta dalla parte interessata e pertanto riveste i criteri della idoneità ai fini della invocata esenzione. Quanto al suo contenuto deve evidenziarsi che questa Corte ha rilevato che “In tema di esenzione dal pagamento delle spese nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv., con modif., dalla L. n. 326 del 2003, e risultante dall’aggiunta operata dalla L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6, stante il richiamo limitato ai commi 2 e 3, con esclusione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, che disciplina il contenuto dell’istanza per il gratuito patrocinio, non impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica dell’entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un’ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la “ratio” ispiratrice della disciplina di favorire l’effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benchè diretta ad evitare e punire gli abusi” (Cass. n. 24303/2016; conf. Cass.n. 16616/2018).

Il motivo deve quindi essere accolto e cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto. Non risultando necessari ulteriori accertamenti istruttori, decidendo nel merito, deve dichiararsi B.G. non tenuto al pagamento delle spese processuali della fase di merito ponendo le spese di ctu a carico dell’Inps. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente nella misura di cui al dispositivo Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara il ricorrente non tenuto al pagamento delle spese processuali relative alla fase di merito, ponendo le spese di ctu a carico dell’Inps.

Condanna l’Inps al pagamento delle del giudizio di legittimità liquidate in Euro 645,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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