Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12459 del 16/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. I, 16/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17051-2011 proposto da:

G.G., (C. F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 78, presso l’avvocato MARCO

MARIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato GINO COLAROSSI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GREEN SERVICE S.R.L.;

– intimata –

contro

COMUNE DI MONTESILVANO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2-B, presso

l’avvocato MARCO SQUICQUERO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARINA DE MARTIIS, giusta procura speciale

per Notaio dott. PATRIZIA AMICARELLI di MONTESILVANO (PESCARA) –

Rep. n. 82202 del 5.3.2012;

– resistente –

avverso la sentenza n. 999/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 3 luglio 2001, G. G. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pescara, il Comune di Montesilvano e la Green Service s.r.I., ditta appaltatrice dei lavori di rifacimento del verde pubblico, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti per il danneggiamento di un impianto pubblicitario di sua proprietà, rimosso dall’aiuola spartitraffico nella quale si trovava e gettato in una discarica. Il Tribunale adito, con sentenza n. 466/2005, depositata il 23 marzo 2005, rigettava la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso la decisione di prime cure proponeva appello il G., che veniva disatteso dalla Corte di Appello dell’Aquila, con sentenza n. 999/2010, depositata il 19 novembre 2010, con la quale il giudice del gravame dichiarava l’appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in contrasto con quanto previsto dall’art. 342 c.p.c., non avendo l’appellante censurato la pronuncia del Tribunale, nella parte in cui aveva ritenuto che il G. avesse dimostrato “disinteresse” nei confronti dell’impianto pubblicitario, abbandonandolo di fatto sul suolo pubblico.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso il Giovanni G. nei confronti del Comune di Montesilvano e della Green Service s.r.l., affidato ad un unico motivo.

4. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, G.G. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 99 e 101 c.p.c. e art. 2043 c.c., nonchè l’omessa e insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

1.1. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte di Appello abbia erroneamente dichiarato inammissibile il gravame, per non avere l’appellante censurato la specifica e decisiva ratio decidendi dell’impugnata sentenza, a tenore della quale il G. avrebbe dimostrato “disinteresse…. nei confronti dell’impianto”, sicchè il Comune avrebbe ritenuto “in buona fede che l’attore avesse abbandonato sul suolo pubblico la struttura per cui è causa”.

Deduce, per contro, l’istante che il “disinteresse ed abbandono”, valorizzati dalla Corte di Appello come “elementi meramente fattuali” ai fini di escludere il dolo dei rappresentanti dell’ente pubblico, costituirebbero dei dati di fatto del tutto estranei alla fattispecie costituiva della responsabilità da fatto illecito extracontrattuale, adoperati dal giudice di seconde cure solo ad colorandam motivationem; di talchè l’impugnata decisione di appello sarebbe incorsa anche nella violazione dell’art. 2043 c.c.. L’esponente denuncia poi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c. ed il connesso vizio di motivazione, nel quale sarebbe incorsa la decisione di appello, avendo del tutto incongruamente la Corte territoriale ritenuto di qualificare come res derelicta l’impianto pubblicitario in questione, compiendo in proposito un accertamento circa la natura del bene non legittimato da alcuna domanda di rivendica o altra azione reale. Stante l’erroneità del decisum sotto i profili suindicati, i motivi di gravame sarebbero stati, pertanto, del tutto idonei a scalfire le statuizioni della sentenza resa in prime cure.

1.2. Il mezzo è inammissibile.

1.2.1. Va osservato, infatti, che la decisione impugnata, sotto il profilo della pretesa violazione dell’art. 342 c.p.c., è da ritenersi del tutto corretta, Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, la specificità dei motivi di appello esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine non è, peraltro, sufficiente che l’individuazione delle censure sia consentita, anche indirettamente, dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, solo quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell’appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. ex plurimis, Cass. 5445/2006;

12984/2006; 9244/2007; 8771/2010; 1651/2014).

1.2.2. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha accertato che il G. aveva censurato la sentenza di primo grado esclusivamente in relazione alle statuizioni aventi ad oggetto la mancata adozione delle procedure previste per la rimozione di cartelli e manufatti dalla sede stradale, nonchè l’eccessivo costo della scissione del cartello pubblicitario dalla base di cemento. Non risultava, per contro, censurata – ad avviso della Corte aquilana – la ratio decidendi decisiva dell’impugnata pronuncia, costituita dal rilievo che il G. aveva mostrato di avere, di fatto, abbandonato il bene in parola, come era possibile inferire dalla missiva del 28 dicembre 1998, nella quale l’appellante aveva dichiarato all’Amministrazione di “disdire qualunque utilizzazione” del bene in questione, e dalla circostanza della mancata richiesta di rinnovo dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, sebbene fosse scaduta fin dal 1991, ossia da ben dieci anni prima della proposizione dell’azione di risarcimento da parte del G..

1.2.3. Orbene, a fronte di tali chiare e coerenti argomentazioni della pronuncia di appello – in sè palesemente immuni da errori logici e giuridici anche in relazione alla presunta violazione dell’art. 99 c.p.c. e art. 2043 c.c., se solo si consideri che i beni abbandonati dal proprietario non fruiscono di tutela alcuna, nè sul piano petitorio, essendone possibile l’acquisto da parte di terzi per occupazione, ai sensi dell’art. 923 c.c., nè sul piano possessorio, non sussistendo possesso tutelabile qualora la cosa oggetto di lite si presenti in stato di abbandono e, di conseguenza, neppure sul piano risarcitorio (cfr. Cass. 2131/1969; 7004/2000) -, il ricorrente non ha nè trascritto (nonostante gli impropri riferimenti alla trascrizione dell’atto, contenuti nel ricorso, p. 10, redatto, invece, in forma discorsiva e descrittiva), nè allegato al ricorso l’atto di appello, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, onde consentire alla Corte di stabilire sulla base del solo ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, la fondatezza della censura in ordine alla pretesa specificità dei motivi di appello. E non può revocarsi in dubbio che il richiamato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – che trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte – valga anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito, come nel caso – ricorrente nella specie – di ritenuta mancanza di specificità dei motivi di gravame, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. (Cass. 9734/2004; 86/2012; 12664/2012).

1.3. L’unico motivo di ricorso, poichè inammissibile, va, pertanto, disatteso.

2. Il ricorso proposto da G.G. deve essere, di conseguenza, dichiarato inammissibile.

3. Nulla per le spese, attesa la mancata rituale costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA