Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12459 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato ZAZZA ROBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAFRET PIERPAOLO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, (DIREZIONE AFFARI LEGALI

POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 20/05/2006 R.G.N. 321/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato ZAZZA ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Trieste, B.A., dipendente della società Poste Italiane, esponeva di essere inquadrata nella 5^ categoria come operatore specializzato di esercizio presso la sede di (OMISSIS); di essere stata successivamente utilizzata, per quasi tre anni (dal 1994 al 1997), come capoturno dirigente d’esercizio presso il Centro Postale Operativo; di avere perciò diritto all’inquadramento nella 4^ categoria con le relative differenze retributive, oltre al risarcimento del danno alla salute ed alla carriera, patito a seguito della retrocessione, dal gennaio 1997, a mansioni di operatore specializzato di esercizio.

Notava l’attrice che i compiti curati come capoturno e dirigente d’esercizio implicavano la responsabilità della gestione del personale in servizio e che nel gennaio 1997, al rientro da un periodo di malattia, era stata assegnata a mansioni d’ordine come operatore specializzato, tale stato di cose ingenerando una malattia psichica ed una sua penalizzazione rispetto ad altri colleghi nell’accesso all’area quadri di 2^ livello.

Osservava poi che la vicenda era stata causata dalla condotta del responsabile dell’unità produttiva, animato da ostilità nei suoi confronti, manifestata in più occasioni, sì da potersi ravvisare anche la violazione della L. n. 125 del 1991, art. 4.

Rilevava infine la ricorrente che l’introduzione, ad opera del nuovo c.c.n.l. del 1994, delle aree che raggruppavano varie categorie, non era di ostacolo alle sue pretese, sicchè concludeva come esposto nel ricorso introduttivo. Si costituiva in giudizio la società Poste Italiane che rilevava la surrogabilità, all’interno di ciascuna area, fra le mansioni delle varie categorie, sicchè nessuna disposizione garantiva all’interno dell’area il diritto a compiere solo certe mansioni e non anche le altre tipiche della qualifica ricompresa nell’area.

La domanda veniva respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello di Trieste, con sentenza depositata il 20 maggio 2006.

Propone ricorso per cassazione la B., affidato a sette motivi.

Resiste con controricorso la società Poste Italiane.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con il primo motivo la B. denuncia omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), ravvisato nella natura disciplinare dell’assegnazione alle mansioni di operatore specializzato di esercizio, con conseguente illegittimità della stessa per violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7.

2. – Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del menzionato art. 7, stante la natura ontologicamente disciplinare del mutamento di mansioni di cui sopra.

I primi due motivi, stante la loro evidente connessione, possono essere congiuntamente trattati e risultano infondati.

Osserva infatti la Corte che il principio di tipicità delle sanzioni disciplinari (Cass. 17 gennaio 1996 n. 359), può essere derogato dalla contrattazione collettiva, la quale è abilitata a individuare sanzioni diverse da quelle tipiche previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 7 (Cass. 24 marzo 2010 n. 7045).

Nella specie non risulta che il mutamento di mansioni, normalmente privo di valenza disciplinare, sia previsto come sanzione dal c.c.n.l. applicato, sicchè non può ritenersi illegittimo per violazione della citata norma statutaria.

3. – Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 41, 43 e 46 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 per i dipendenti delle Poste Italiane; degli artt. 1362, 1363 e 2103 cod. civ. per avere la corte di merito ritenuto che la violazione di tale ultimo articolo (in tema di ius variandi) potesse sussistere solo in caso di passaggio da un’area ad altra.

4. – Con il quarto motivo la B. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1218 e 2103 cod. civ. per avere la corte di merito ritenuto che gravasse sulla lavoratrice l’onere di provare il demansionamento e non sul datore di lavoro di provare la legittimità dell’inquadramento.

5. – Con il quinto motivo la ricorrente denuncia l’omessa valutazione di un punto decisivo della controversia, ed in particolare che il livello di professionalità da essa acquisito era notevolmente superiore a quello richiesto per le mansioni assegnatele nel gennaio 1997.

6. – I motivi, stante la loro connessione, possono essere congiuntamente trattati e risultano in parte inammissibili e per il resto infondati.

Deve infatti in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente non ha provveduto al deposito del testo integrale del c.c.n.l. invocato, così come richiesto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena di improcedibilità del ricorso (Cass. sez. un. 23 settembre 2010 n. 20075).

Per il resto deve osservarsi che, dipendendo il quarto motivo dall’esito del quinto, questa Corte ha più volte affermato (ex plurimis, Cass. sez. un. 24 novembre 2006 n. 25033; Cass. 3 settembre 2002 n. 12821; Cass. 16 dicembre 2003 n. 19259; Cass. 22 giugno 2004 n. 11622; Cass. 8 marzo 2007 n. 5285; Cass. 27 giugno 2007 n. 14810) che le clausole del contratto collettivo possono legittimare “una fungibilità funzionale tra mansioni diverse al fine di sopperire a contingenti esigenze aziendali”, sicchè il sistema di classificazione del personale introdotto con il contratto collettivo 26 novembre 1994 per i dipendenti della società Poste, prevede legittimamente una fungibilità funzionale tra le mansioni, sottraendosi il riclassamento al divieto di patti contrari posto dall’art. 2103 c.c., comma 2, con la conseguente irrilevanza dello svolgimento di fatto di mansioni classificate come superiori dal precedente ordinamento pubblicistico e ora appartenenti ad un’unica area, ciò non comportando lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, nè il diritto alla attribuzione di superiore qualifica.

Tale orientamento, pur oggetto di successiva elaborazione e rivisitazione alla luce del fondamentale principio di cui all’art. 2103 cod. civ., come modificato dalla L. n. 300 del 1970, art. 13 può dirsi consolidato nel senso che il riclassamento non può comunque sottrarsi al sindacato giudiziario laddove venga denunciata e provata la violazione della citata norma statutaria (Cass. 23 luglio 2007 n. 16190; Cass. 11 novembre 2009 n. 23877).

Ciò premesso deve tuttavia rilevarsi che la ricorrente non ha fornito adeguata prova della violazione del principio di equivalenza professionale nel caso di specie, difettando peraltro il quinto motivo di ricorso del prescritto quesito c.d. di fatto (art. 366 bis c.p.c.).

A ciò va aggiunto che la ricorrente, assunta anteriormente al 26 novembre 1994, con inquadramento nella 5^ categoria e quindi nell’area operativa di cui al menzionato c.c.n.l., chiede, in base alla nuova disciplina contrattuale collettiva, l’accertamento del suo diritto all’inquadramento nella ex 6^ categoria.

Ciò è evidentemente precluso dalla nuova classificazione del personale operata dall’autonomia collettiva, ove sono state soppresse le categorie, essendo in particolare confluite nell’area operativa le ex 4^, 5^, e 6^ categoria. Questa Corte ha già stabilito che l’applicazione dell’art. 2103 c.c. non può consentire, dopo il 26 novembre 1994, la promozione automatica sulla base di categorie che già da quella data erano state sostituite dalle nuove aree (ex plurimis Cass. n. 3454 del 2004, Cass. n. 18715 del 2003, Cass. n. 14398 del 2003, Cass. n. 11583 del 2003, Cass. n. 6734 del 2003, Cass. n. 17093 del 2002).

7. – Con il sesto motivo la ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine al carattere discriminatorio del mutamento di mansioni, escludendolo solo in base alla circostanza che analogo provvedimento fu adottato anche nei confronti di altri colleghi, senza considerare che dalla documentazione in atti emergeva il carattere ritorsivo dell’assegnazione alle diverse mansioni per cui è causa. Il motivo risulta inammissibile per la mancata formulazione del quesito di fatto di cui all’art. 366 bis c.p.c. A ciò deve aggiungersi che la ricorrente omette di chiarire la ragione per cui dalla documentazione prodotta dovrebbe evincersi il carattere discriminatorio del mutamento di mansioni, potendosi al più dedurre, dagli estratti riportati in ricorso, che il mutamento, per quanto sin qui ora detto legittimo, avvenne per esigenze obiettive, tra cui ben possono annoverarsi quelle inerenti la persona stessa del lavoratore, legittimanti anche il trasferimento per incompatibilità c.d.

ambientale (Cass. 31 dicembre 2009 n. 28282; Cass. 23 febbraio 2007 n. 4265).

A questo proposito deve osservarsi che, risultando lo ius variandi (il cui esercizio non è soggetto ad alcuna motivazione quanto piuttosto al rispetto della L. n. 300 del 1970, art. 13) legittimo, e dunque idoneo a sorreggere l’atto, altre eventuali ragioni ad esso sottese risultano irrilevanti (per tutte, Cass. sez. un. 24 luglio 1986 n. 4747).

8. – Non può infine sottacersi che la corte di merito ha adeguatamente motivato l’assenza del carattere discriminatorio dell’esercizio dello ius variandi dalla circostanza che identico provvedimento venne adottato anche nei confronti di altri lavoratori aventi la stessa posizione lavorativa della ricorrente.

9. – Con settimo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 437 cod. proc. civ. e dell’art. 1362 cod. civ. per avere escluso la rilevanza delle disposizioni di cui al successivo c.c.n.l., prevedenti una diversa qualificazione del personale in linea con le richieste avanzate, che la corte territoriale avrebbe dovuto esaminare e non già considerare deduzione tardiva.

Il motivo risulta infondato, sia in quanto la corte territoriale ha fatto buon governo del principio di cui all’art. 437 c.p.c. non ammettendo una domanda fondata su di una causa petendi nuova (ex plurimis Cass. 13 novembre 2002 n. 15886; Cass. 15 maggio 2003 n. 7594), sia in quanto, in ragione del principio della successione dei contratti collettivi nel tempo, non può attribuirsi, salva specifica disposizione delle parti sociali, alcuna efficacia retroattiva al contratto stipulato successivamente (ex plurimis, Cass. 7 ottobre 2010 n. 20784).

10. -Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in Euro 24,00 per spese, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA