Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12458 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 24/06/2020), n.12458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19398-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3867/2017 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il tribunale di Palermo, con sentenza n. 3867/2018 resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., per quel che in questa sede rileva, aveva rigettato il ricorso dell’Inps e dichiarato il diritto di A.G. all’indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa. Il tribunale aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni medico legali utili all’indennità di accompagnamento, anche rilevando la tardività delle eccezioni sollevate dall’Inps con riguardo alla idoneità della domanda amministrativa proposta.

Avverso detta decisione l’Inps aveva proposto ricorso affidato a due motivi. La A. era rimasta intimata.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1)Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 445 bis c.p.c., commi 4 e 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. L’Istituto ha rilevato l’erroneità della decisione del tribunale con riguardo alla ritenuta tardività delle eccezioni proposte in sede di giudizio di opposizione, richiamando l’orientamento secondo cui non vi è obbligo di specificazione dei motivi in sede di dissenso, risultando necessario integrarne il contenuto solo nella successiva fase della proposizione del ricorso ordinario.

2)Con il secondo motivo l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 533 del 1973, art. 7, art. 2697 c.c., D.M. 19 novembre 1990, artt. 1 e 2, in relazione alla L. n. 18 del 1980, del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 1, del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, comma 3, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

I motivi possono essere trattati congiuntamente.

L’Istituto, con il secondo motivo, rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente riconosciuto il beneficio dell’indennità di accompagnamento in mancanza di idonea certificazione allegata alla domanda amministrativa.

Deve premettersi che lo stesso Istituto ricorrente, dà atto (pg 9 ricorso) della presenza nel caso di specie di domanda amministrativa e certificazione medica, e che le censure riguardano quindi l’adeguatezza di siffatti documenti rispetto alla prestazione domandata(indennità di accompagnamento). L’assistito aveva in origine presentato domanda amministrativa utilizzando i moduli predisposti dall’Inps ed il medico curante aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario barrando in senso negativo la casella relativa ai suoi presupposti.

Questa Corte in fattispecie analoga ha di recente statuito che “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all’art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinchè la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all’assistito dal medico curante, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost” (Cass. 24896/2019; Cass.n. 14412/2019). Il ragionamento seguito da questa Corte evidenzia la discrasia esistente tra disposizione legislativa dispositiva di una generale necessità di attestazione della infermità invalidanti nella domanda amministrativa proposta e la specifica richiesta dell’Inps di “barrare” positivamente, nel modulo predisposto, l’indennità di accompagnamento ovvero le condizioni che ne impongano il riconoscimento. La estraneità di siffatta ultima circostanza al dettato normativo deve far quindi escludere che ” l’istituto previdenziale (possa) introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.” (Cass.n. 14412/2019).

Il motivo deve essere pertanto rigettato, così come il ricorso, essendo il primo motivo posto in tema di tempestività della eccezione formulata dall’Inps, se pur fondato (Cass.n. 14880/2018), comunque assorbito dalla infondatezza della medesima eccezione nel merito del suo contenuto.

Nulla per le spese.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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