Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12458 del 17/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 17/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.17/05/2017),  n. 12458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29435/2015 proposto da:

PROCTER & GAMBLE ITALIA S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale

in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato MICHELANGELO SALVAGNI che la

rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4001/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 26.6.2015, la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame della società Procter & Gamble Italia e, in parziale riforma della decisione di primo grado – che, previo accertamento della nullità del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato in forza del quale M.E. aveva prestato servizio dal 16.2.2006 al 20.2.2010 presso la indicata società, aveva dichiarato l’avvenuta instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 16.2.2006 e condannato la società a riammettere in servizio la ricorrente ed al risarcimento del danno – condannava la società al pagamento dell’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, liquidata nella misura di 10 mensilità della ultima retribuzione globale di fatto pari ad Euro 1625,00, oltre accessori di legge a far data dalla sentenza;

che la Corte rilevava che l’indicazione della causale “Picchi (o picco) di attività” non fosse di per sè generica, in quanto rientrante nell’ambito delle “… ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo…otnissis” di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, ma che in sede di necessaria verifica di effettività, con onere probatorio a carico della utilizzatrice, la sussistenza del richiamato picco poteva considerarsi dimostrata solo all’esito di un confronto fra dati (entità delle lavorazioni o dei servizi curati prima, dopo o durante il rapporto di lavoro temporaneo) che la società non aveva in alcun modo indicato, avendo solo affermato che le iniziative indicate richiedevano prestazioni aggiuntive, senza fare alcun riferimento ai dati complessivi della attività produttiva indispensabili all’indicato accertamento;

che, in carenza di allegazioni contenute sul punto nella memoria difensiva, non veniva dato ingresso alla prova testimoniale articolata dalla società che, nella sostanza, demandava ai testi un giudizio in merito ad imprecisati incrementi di attività e che, a fronte del richiamo ad iniziative che avevano impegnato la società per più mesi, non era spiegato perchè la lavoratrice era stata assunta solo per brevi archi temporali, tale mancanza di coincidenza tra dati inducendo la Corte a ritenere insussistente il nesso causale tra ragione dichiarata e utilizzazione della lavoratrice;

che di tale sentenza chiede la cassazione la s.p.a. Procter & Gamble Italia, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui ha opposto difese, con controricorso, il M.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2.1. che viene denunziata, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 comma 4, art. 22, comma 2 e art. 27, comma 3, nonchè dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., valutato le circostanze di cui ai capitoli di prova che avevano riguardo ai picchi di attività che avevano giustificato il ricorso al lavoro somministrato della M., conseguenti all’introduzione di particolari iniziative progettuali e promozionali che si aggiungevano all’ordinaria attività produttiva, come del resto dedotto sin dalla memoria di costituzione, rilevandosi che, in ogni caso, il quadro probatorio tempestivamente delineato era integrabile anche con il ricorso ai poteri istruttori di ufficio del giudice del merito e che non poteva il giudizio di merito sconfinare in valutazioni riferite alla opportunità delle scelte imprenditoriali, così come era avvenuto anche nel ritenere generici i capitoli di prova formulati, invece pertinenti e funzionali alla valutazione di effettività richiesta;

2.2. che, con il secondo motivo, la società lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20 e 27, nonchè dell’art. 2697 c.c., ribadendo che la somministrazione può avere una durata inferiore a quella del picco e che ciò rientra nelle scelte imprenditoriali non sindacabili;.

2.3 che, con il terzo motivo, si censura la decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, sostenendosi che l’effetto sanzionatorio previsto dalla norma consiste nella sostituzione di un soggetto ad un altro nel rapporto contrattuale e non nella nullità del contratto di lavoro, con la conseguenza che doveva ritenersi costituito un rapporto a tempo determinato con l’utilizzatore.

2.4. che, infine, con il quarto motivo, ci si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e della L. n. 604 del 1966, art. 8, rilevandosi che la quantificazione dell’indennità risarcitoria risulta erronea ed illegittima in quanto basata sul presupposto del considerevole numero dei contratti, laddove i criteri da considerare erano quelli di cui all’art. 8 L. 1966, che hanno riguardo a parametri i quali, in considerazione della peculiarità del caso, dovevano indurre la Corte alla determinazione della stessa nella misura minima;

3. che ritiene il Collegio che il ricorso è qualificabile come inammissibile alla luce della recente pronunzia di questa Corte in relazione alla portata applicativa dell’art. 360 bis c.p.c. (Cass. s.u. 7155/2017);

3.1. che, con riguardo al primo ed il secondo motivo, che vanno esaminati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, va osservato che, in tema di somministrazione di manodopera, il controllo giudiziario sulle ragioni che la consentono è limitato all’accertamento della loro esistenza, non potendo esso estendersi, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3, al sindacato sulle valutazioni tecniche ed organizzative dell’ utilizzatore, il quale è tenuto a dimostrare in giudizio l’esigenza alla quale si ricollega l’assunzione del lavoratore, instaurandosi, ove tale onere non sia soddisfatto, un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore della prestazione (Cass. 15.7.2011 n. 15610, Cass. 9.9.2013 n. 20598);

che, tanto premesso, deve considerarsi che “la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività dell’utilizzatore” (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4) e che l’articolo successivo, il 21, statuisce che il contratto di somministrazione di manodopera deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere una serie di elementi;

che, come già osservato in precedenti di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 15.7.2011 n. 15610, Cass. 8.5.2012 n. 6933, Cass. 9.9.2013 n. 20598, Cass. 1.8.2014 n. 17540, Cass. 27.10.2016 n. 21919) è necessario che venga esplicitato il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta e che nel caso in esame la sentenza non risulta basata sulla genericità della causale di cui al contratto di somministrazione, avendo sul punto la Corte del merito affermato che l’indicazione della causale “picchi (o picco) di attività” non è di per sè generica, in quanto rientrante nell’ambito delle “… ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo…” di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, quanto piuttosto sulla inidoneità dei capitoli di prova articolati a fronte di una carenza individuata con riguardo alla necessità di esplicazione preventiva di dati da confrontare (entità delle lavorazioni o dei servizi curati prima, dopo o durante il rapporto di lavoro temporaneo) che la società non aveva in alcun modo indicato, avendo solo affermato che le iniziative affermate richiedevano prestazioni aggiuntive;

che, nella sostanza è stata evidenziata la impossibilità della necessaria verifica di effettività, non essendosi precisato nel concreto, tempi, modi e, soprattutto, limiti temporali ed operativi entro i quali i progetti e le promozioni dedotte nella causale avrebbe dovuto svilupparsi e completarsi e quali e quante unità lavorative supplementari, inclusa la Tirchi, essi avrebbero richiesto e per quanto tempo;

che, invero, è stato da questa Corte al riguardo precisato che potrebbe accadere – come appunto verificatosi nel caso all’esame – che le ragioni siano indicate nel contratto in modo specifico e perfettamente confacente a quanto richiesto dalla legge, ma che poi la concreta utilizzazione del lavoratore non abbia alcun collegamento con tali ragioni (Cass. 8 maggio 2012, n. 6933, cui si rinvia anche per i richiami);

che la verifica della corrispondenza dell’impiego concreto del lavoratore a quanto affermato nel contratto è l’oggetto centrale del controllo giudiziario e che del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 3, precisa che il giudice, se non può sindacare nel merito le scelte tecniche, organizzative o produttive in ragione delle quali un’impresa ricorre alla somministrazione, deve orientare il suo controllo,”all’accertamento delle ragioni che (la) giustificano”, cioè che giustificano il ricorso alla somministrazione, controllo giudiziario concentrato, quindi, nella verifica della effettività di quanto previsto in sede contrattuale (sul punto, cfr., Cass. 6933 del 2012, cit.; 2521 del 2012 cit., 15610 del 2011 e Cass. 8120 del 2013 nei sensi riportati) e che in quanto di competenza del giudice di merito, se motivato in maniera adeguata e priva di contraddizioni, non può essere rivalutato in sede di legittimità;

che la Corte di appello di Roma ha effettuato la verifica con riferimento alle ragioni indicate dalla società, rilevando che queste non potevano essere considerate idonee, in relazione alla genericità delle circostanze oggetto della prova per testi articolata, con riferimento alle componenti identificative essenziali della causale, sia quanto al contenuto che alla sua portata spazio temporale, che, più in generale circostanziale, sì da rendere possibile il controllo della loro effettività e della temporaneità della causale in relazione al contratto stipulato a termine (temporaneità peraltro neanche coincidente, secondo quanto osservato dal giudice del gravame, con la durata del progetto o della promozione), essendo stato reputato insufficiente il generico richiamo alla sussistenza delle esigenze di implementazione connesse ai progetti e promozioni menzionati, che avrebbe necessitato di ulteriori adattamenti e precisazioni, e ciò anche in presenza di inadeguata specificazione del contenuto della documentazione richiamata idonea a consentire la valutazione della relativa decisività ai fini considerati, in difformità da quanto ritenuto dal giudice del merito;

che, quanto agli ulteriori profili di violazione di legge dedotti, deve osservarsi che un’autonoma questione di malgoverno dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia invertito gli oneri probatori e che in realtà, nessuna di queste tre situazioni è rappresentata nei motivi anzidetti, sicchè le relative doglianze sono mal prospettate;

che deve aggiungersi, quanto ai suddetti profili di violazione di legge, che è costante l’insegnamento di questa Corte per cui il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena di inammissibilità, dedotto non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare i fondamento della denunziata violazione (così e per tutte, Cass. n. 16038/13);

che, infine, non va mancato di osservare che anche l’assenza di una specifica disciplina limitativa delle proroghe, dei rinnovi e della durata massima delle assunzioni in tema di somministrazione a tempo determinato dovrebbe indurre ad una interpretazione più rigorosa in tema di specificazione dei dati utili all’indicato controllo di effettività, sicchè le critiche esposte dalla ricorrente si rivelano complessivamente inidonee a scalfire l’impianto argomentativo della decisione impugnata;

2.3 che, con riguardo al terzo motivo, il contratto che si viene ad instaurare con l’utilizzatore della prestazione non può che essere a tempo indeterminato, in quanto, come osservato da questa Corte (cfr. Cass. 15.7.2011 n. 15610, e, tra le successive, Cass. 8.5.2012 n. 6933) il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, comma 1, stabilisce espressamente che in ipotesi di somministrazione avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui all’art. 20 e art. 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione;

che, pertanto, la stessa efficacia “ex tunc” che la norma in esame ricollega alla sentenza costitutiva provocata da un tale tipo di ricorso rappresenta un valido elemento letterale e logico che autorizza a ritenere che, se il legislatore avesse voluto riferirsi alla costituzione di un rapporto diverso da quello a tempo indeterminato, non avrebbe certamente avuto ragione di dover far riferimento ad una costituzione del rapporto con effetto dall’inizio della somministrazione stessa e che diversamente opinando, verrebbe ad essere facilmente aggirata la disciplina limitativa del contratto a termine: invero, qualora si volesse sostenere che anche il rapporto che si instaura “ex lege” con l’impresa utilizzatrice debba essere a termine, ad onta della accertata illegittimità del ricorso alla tipologia del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, si perverrebbe alla inaccettabile ed assurda situazione per la quale la violazione così perpetrata consentirebbe all’impresa utilizzatrice di beneficiare di una prestazione a termine altrimenti preclusa (cfr. Cass. 15610/2011 cit.);

che, anche il quarto motivo va disatteso, posto che i parametri di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8, utili alla determinazione della indennità forfetizzata di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, risultano nella specie indirettamente richiamati, attraverso il riferimento alle dimensioni della società appellante ed al numero dei contratti stipulati con la stessa lavoratrice ed alla durata complessiva del rapporto, che è sintomatico di un comportamento dell’azienda non conforme alle regole sottese alla stipula di contratti a somministrazione a termine, oltre che di un’anzianità maturata dal lavoratore nell’ambito di un rapporto reiterato nel tempo con la stessa azienda;

4. che, nella specie, il decisum della Corte territoriale è coerente con i principi giurisprudenziali richiamati e che, pertanto, essendo nella sostanza da condividere la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile con ordinanza, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.;

5. che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generai in misura del 15%, con attribuzione all’avv. Michelangelo Salvagni.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2017

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