Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12458 del 16/06/2016

Cassazione civile sez. I, 16/06/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 16/06/2016), n.12458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17357-2010 proposto da:

P.V., (c.f. (OMISSIS)), vedova C., C.

E. (c.f. (OMISSIS)), C.A. (c.f.

(OMISSIS)), nella qualità di eredi di C.F.;

e R.L. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di erede di C.G. – erede di C.

F., nonchè di genitore esercente la potestà sui figli

minori C.V. e CI.FE., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VELLETRI 35, presso l’avvocato MARSILIO

CASALE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PALLESCHI FRANCESCO, giusta procura in calce al ricorso e procura

speciale per Notaio dott. AMBROGIO ROMANO di BENEVENTO – Rep.n.

46040 del 23.5.2016;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ARPINO, AZIENDA USL DI FROSINONE;

– intimati –

Nonchè da:

COMUNE DI ARPINO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 25,

presso l’avvocato CHIARA BORROMEO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO COLONNELLO, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.V., C.E., C.A., R.

L., AZIENDA USL DI FROSINONE;

– intimati –

Nonchè da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FROSINONE (C.F./P.I.

(OMISSIS)), in persona del Commissario Straordinario pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso l’avvocato

NICOLA ADRAGNA, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

P.V., COMUNE DI ARPINO, C.E., C.

A., R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1915/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati FRANCESCO PALLESCHI (con

procura notarile depositata in data odierna) e CASALE, con delega,

che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto

dell’incidentale;

udito, i controricorrenti e ricorrenti incidentali COMUNE e U.S.L.,

l’Avvocato GIANLUCA SOLE, con delega sia dell’avv. COLONNELLO sia

dell’avv. ADRAGNA, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, l’accoglimento dei ricorsi incidentali;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 35/1980 del Tribunale di Cassino, veniva dichiarato estinto il giudizio proposto da C.F., ai fini di ottenere la risoluzione del contratto di appalto in data 3 maggio 1972, avente ad oggetto l’ampliamento del corpo di fabbrica dell’Ospedale (OMISSIS), per fatto e colpa dell’Amministrazione appaltante, ed inammissibile la speculare domanda di risoluzione proposta in via riconvenzionale da quest’ultima, per intervenuta transazione tra le parti in causa.

2. Con sentenza del 13 luglio 1982, la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibili per tardività i gravami principale ed incidentale proposti avverso la pronuncia di prime cure, che dichiarava passata in cosa giudicata. Tale decisione veniva, peraltro, cassata con rinvio da questa Corte, con sentenza n. 2087/1985.

3. Quindi con due sentenze non definitive in data 19 gennaio 1987 e 27 settembre 1993, la Corte di Appello di Roma, quale giudice di rinvio, dichiarava non conclusa tra le parti transazione alcuna, dichiarava risolto il contratto di appalto per fatto e colpa del Comune di Arpino, succeduto ex lege all’Ospedale, che condannava al risarcimento dei danni a favore dell’impresa C., da liquidarsi ne prosieguo del giudizio. Con sentenza definitiva del 2 dicembre 1996 la Corte romana condannava l’ente al pagamento della somma di Lire 524.023.034, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a favore dell’appaltatore. Questa Corte, con sentenza n. 2799/1997, cassava, peraltro, con rinvio le due sentenze non definitive sull’an, restandone travolta, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., anche la decisione definitiva sul quantum.

4. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., notificato il 20 maggio 1997, P.V., vedova C., C.E., C.A., quali coeredi dell’ing. C.F., e R.L., quale coniuge superstite e coerede di C.G., figlio e coerede dell’ing. C. F., nonchè quale genitore esercente la potestà sulle figlie minori V. e Ci.Fe., queste ultime costituitesi, poi, in proprio, con comparsa del 24 maggio 2016, riassumevano, dinanzi alla Corte di Appello di Roma, il giudizio proposto dal loro dante causa nei confronti dell’Ospedale (OMISSIS), e poi proseguito nei confronti del Comune di Arpino e dell’Azienda USL di Frosinone.

5. La Corte territoriale, in sede di rinvio, con sentenza n. 1915/2009, depositata il 7 maggio 2009, in riforma della decisione di prime cure dichiarava – per quel che ancora interessa – risolto il contratto di appalto del 3 maggio 1972, respingendo, però, le reciproche domande di risoluzione e di risarcimento danni proposte dalle parti, giacchè riteneva che la risoluzione fosse ascrivibile, in eguale misura sia alla condotta dell’appaltatore che a quella della stazione appaltante, ed accoglieva la domanda di ripetizione di indebito proposta dal Comune di Arpino nei confronti degli eredi C..

6. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto, quindi, ricorso questi ultimi nei confronti del Comune di Arpino e della Azienda USL di Frosinone, sulla base di tre motivi.

7. I resistenti hanno replicato con controricorso, contenente altresì, quello del Comune di Arpino, ricorso incidentale affidato ad otto motivi, e quello dell’Azienda USL, ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, gli eredi C. denunciano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. I ricorrenti lamentano che la Corte di Appello non abbia in alcun modo motivato, o lo abbia fatto in modo insufficiente e contraddittorio ed in contrasto con le risultanze delle c.t.u. in atti, sul fatto controverso relativo all’insussistenza o marginalità dei vizi e delle difformità delle opere strutturale del fabbricato, realizzato dall’impresa C. in esecuzione del contratto di appalto in data 3 maggio 1972, avente ad oggetto l’ampliamento del corpo di fabbrica dell'(OMISSIS).

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.2.1. Deve, preliminarmente rilevarsi che il mezzo è conforme al disposto dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, (applicabile alla fattispecie ratione temporis), secondo cui la formulazione della censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 deve contenere un “momento di sintesi” omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dalla parte ricorrente, e che si riferisca in maniera chiara alle specifiche statuizioni dell’impugnata sentenza (cfr., ex plurimis, Cass. 8897/08; 2652/08; Cass. S.U. 11652/08; S.U. 20603/2007; 16528/08).

I ricorrenti hanno, invero, fatto precedere l’illustrazione del motivo dalla chiara indicazione del fatto controverso e decisivo per il giudizio, nonchè delle ragioni per le quali la motivazione della decisione di appello sarebbe da reputarsi incongrua ed inadeguata.

Nè rileva che il momento di sintesi sia stato collocato all’inizio, e non alla fine del motivo di ricorso, atteso che la previsione della norma dell’art. 366-bis c.p.c., là dove esige che l’esposizione del motivo si debba concludere con il quesito di diritto (per la violazione di legge) o con il momento di sintesi (per il vizio di motivazione), non implica che il quesito di diritto o di fatto debba topograficamente essere inserito alla fine dell’esposizione di ciascun motivo, potendo esserlo anche all’inizio o a conclusione di tutti i motivi, purchè ciascuno abbia il proprio quesito. Siffatta articolazione del quesito in una parte apposita del ricorso implica, invero, necessariamente che essa si intenda formalmente ripetuta alla fine dell’esposizione, sì da adempiere comunque l’onere di conclusione della censura cui si riferisce (cfr. Cass. 16002/2007;

5073/2008).

1.2.2. Il mezzo è, tuttavia, inammissibile per un diverso ordine di considerazioni.

1.2.3. Va rilevato, infatti, che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto, affermando che a fronte dei rilevanti inadempimenti dell’impresa – consistenti nell’avere anticipato I’ esecuzione delle strutture in cemento armato, pure in assenza di un progetto esecutivo dell’opera, di avere preventivamente accettato la prevedibile sospensione dei lavori, al fine di eseguire la perizia di variante resasi necessaria per la difformità del progetto esecutivo al progetto originario, e nel non avere ripreso i lavori, dopo il periodo di sospensione, dovuto alla necessità di eseguire una perizia di variante – “non si rinviene alcun fatto di particolare negligenza imputabile all’amministrazione” – sebbene anch’essa inadempiente “che possa avere, da solo, determinato l’alterazione dell’equilibrio del sinallagma contrattuale già preso in considerazione dalle parti” (p. 19). Ebbene, il motivo di ricorso formulato a contestazione di tale motivazione – che si palesa, peraltro, anche in linea con quanto aveva prescritto questa Corte con la decisione n. 2799/1997, circa la necessità di un adeguato bilanciamento dei reciproci inadempimenti delle parti – si risolve, mediante la trascrizione di brani degli scritti difensivi e della due disposte c.t.u., in un’evidente richiesta di rivisitazione delle valutazioni operate dal giudice di merito alla stregua delle risultanze degli atti di causa, mediante riproduzione parziale degli stessi e con la reiterazione delle considerazioni non accolte dal giudice di seconde cure, certamente inammissibile in questa sede di legittimità (Cass.S.U. 24148/2013; Cass. 25608/2013).

1.3. Il motivo, poichè inammissibile, non può, pertanto, trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, gli eredi C. deducono l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1. Si dolgono i ricorrenti del fatto che la Corte di Appello abbia ritenuto di ascrivere a responsabilità di entrambe le parti nella stessa misura e, quindi, anche a carico dell’appaltatore C., la pronunciata risoluzione del contratto di appalto, senza considerare che la mancanza di un progetto esecutivo, la necessità di predisporne uno – peraltro non conforme al progetto originario dell’opera – e, di conseguenza, di redigere una successiva perizia di variante, con conseguente sospensione dei lavori, costituirebbero circostanze tutte ascrivibili alla stazione appaltante, alla quale avrebbe dovuto, pertanto, correttamente imputarsi la responsabilità della risoluzione del contratto di appalto per cui è causa.

2.2. La censura è conforme al disposto dell’art. 336 bis c.p.c., per le stesse ragioni indicate in relazione al motivo che precede, avendo i ricorrenti fatto precedere l’illustrazione del motivo dal momento di sintesi, con la chiara indicazione del fatto controverso decisivo per il giudizio.

2.3. Il mezzo è, tuttavia, infondato nel merito.

2.3.1. L’impugnata sentenza, nel porre anche a carico dell’appaltatore le conseguenze della inadempienze e difformità suindicate, ha, invero, adeguatamente motivato sul punto (pp. 14 e ss.), rilevando: a) che l’impresa aveva prestato acquiescenza ad un’anticipata esecuzione delle strutture in cemento armato, pure in assenza di un progetto esecutivo, con l’atto di sottomissione del 25 settembre 1973; b) che la medesima aveva accettato di proseguire i lavori per circa un anno in attesa della perizia di variante suppletiva (approvata solo con Delib. 18 maggio 1974, n. 64), resasi necessaria dopo che la stessa impresa aveva conferito ad un tecnico, l’ing. Lo Cascio, l’incarico di predisporre un progetto esecutivo che si era rivelato non conforme all’originario progetto dell’opera, “data la questione tecnica legata alla previsione di fondazioni su due quote diverse e non legate tra loro” (p. 16); c) che l’impresa aveva, di conseguenza, sostanzialmente aderito alla sospensione del lavori, protrattasi per il tempo tecnico occorrente per il controllo dei calcoli delle strutture in cemento armato, per ovviare al dislivello delle fondazioni, e per redigere le tavole esecutive a norma della legge antisismica; d) che la medesima aveva, poi, inopinatamente rifiutato, con lettera del 18 aprile 1975, di riprendere i lavori, abbandonando il cantiere, e senza riprendere i lavori neppure a seguito dell’ordine di servizio del 28 novembre 1975.

2.3.2. La motivazione della Corte di merito si palesa, pertanto, del tutto congrua ed adeguata, nonchè coerente con i principi affermati, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla corresponsabilità di entrambe le parti in relazione alla sospensione dei lavori determinata dalla necessità di effettuare una perizia di variante in corso d’opera.

2.3.2.1. Questa Corte ha infatti affermato, in proposito, che, in tema di appalto di opere pubbliche, “le ragioni di pubblico interesse o necessità” che, ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2, legittimano l’ordine di sospensione dei lavori, vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste nè prevedibili dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell’Amministrazione medesima. In particolare, nel caso che sopravvenga la necessità di approvare una “perizia di variante”, tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell’ente appaltante, il quale è tenuto, prima dell’indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell’eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera sì come progettata (cfr. Cass. 5135/2002; 13643/2004;

18239/2012).

2.3.2.2. E tuttavia, si è anche evidenziato, al riguardo, che l’appaltatore, anche in ipotesi di appalti pubblici, deve realizzare l’opera a regola d’arte, osservando, nell’esecuzione della prestazione, la diligenza qualificata ex art. 1176 c.c., comma 2, che rappresenta un modello astratto di condotta e si estrinseca in un adeguato sforzo tecnico con l’impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell’attività esercitata, volto all’adempimento di quanto dovuto ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio, nonchè ad evitare possibili eventi dannosi. Ne discende che l’appaltatore, quand’anche si attenga ad un progetto predisposto dal committente ed alle sue indicazioni per la realizzazione, può essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera se, nell’eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnali eventuali carenze ed errori, in quanto la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione di eventuali errori progettuali, ferma la possibile corresponsabilità dell’amministrazione quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dal committente, nei cui confronti è configurabile una responsabilità esclusiva solo se essa abbia rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, così da neutralizzarne completamente la libertà di decisione (Cass. 22036/2014).

2.3.2.3. Ne discende che, nel caso concreto, la statuizione della corte di Appello che – in difetto di elementi dai quali inferire la sussistenza di direttive progettuali cogenti della stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore – ha posto a carico di entrambe le parti la responsabilità della risoluzione del contratto di appalto del 3 maggio 1972, respingendo le reciproche domande ex art. 1453 c.c. e di risarcimento danni, non merita censura alcuna sul piano motivazionale, ogni altra richiesta di riesame delle risultanze probatorie acquisite in atti essendo del tutto inammissibile in questa sede, per le ragioni suesposte.

2.4. Il motivo va, pertanto, disatteso.

3. Con il terzo motivo di ricorso, gli eredi C. denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 30 e art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. Gli istanti censurano, invero, la decisione di appello, per avere il giudice di rinvio omesso la valutazione comparativa tra le condotte delle parti rilevanti ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., in violazione delle norme sulla risoluzione del contratto (artt. 1453 c.c. e ss.), e disattendendo, altresì, il principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza che ha disposto il rinvio.

3.2. Il motivo è inammissibile.

3.2.1. Questa Corte ha più volte affermato, invero, che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi implica, necessariamente un problema interpretativo della stessa. Viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, esclusivamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta –

è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr., ex plurimis, Cass. S.U. 10313/2006; Cass. 7394/2010;

16698/2010; 8315/2013).

3.2.2. Ebbene, nel caso concreto, è evidente che gli istanti abbiano, sub specie del vizio di violazione di legge, inteso, in realtà, sanzionare il giudizio di fatto effettuato dalla Corte di Appello, mediante la contestata valutazione delle risultanze di causa operata dal giudice di seconde cure. Significativo, in tal senso, è il fatto che il terzo motivo si risolve sostanzialmente nel richiamo ai primi due motivi di ricorso (v., in particolare, pp. 62 e 65), inerenti a pretesi vizi motivazionali e che sono stati ritenuti, per un verso, infondati, e per un verso inammissibili, essendosi dai ricorrenti, attraverso l’esposizione della documentazione versata in atti e sottoposta all’esame della Corte territoriale, proposta un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito. Il che nulla ha che fare – com’è del tutto evidente – con la denunciata violazione di legge. Decisiva, in tal senso, si palesa l’affermazione, contenuta nel terzo quesito di diritto, secondo cui il giudice di rinvio avrebbe violato il principio di diritto affermato da Cass. 2799/1997, “disattendendo le risultanze probatorie” in atti.

3.3. La censura, in quanto inammissibile, non può, pertanto, essere accolta.

4. Passando, quindi, ad esaminare il ricorso incidentale proposto dal del Comune di Arpino, va rilevato che, con il primo, secondo e terzo motivo, l’ente pubblico denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

4.1. Si duole il ricorrente del fatto che la Corte di appello abbia inadeguatamente ed incongruamente motivato in ordine al rigetto della domanda dell’ente, con la quale era stata allegata l’imputabilità della risoluzione del contratto di appalto a fatto e colpa esclusivi dell’appaltatore, e che la medesima non abbia, altresì, congruamente motivato in ordine al rigetto della domanda della stazione appaltante di risarcimento dei danni subiti.

4.2. I motivi sono inammissibili, per difetto del momento di sintesi, in violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, ed in quanto ripropongono questioni di merito, mediante la riproduzione e la trascrizione nel ricorso degli atti di causa già valutati dal giudice di appello. I mezzi sono, peraltro, altresì infondati, poichè la motivazione della Corte territoriale –

come si è dianzi rilevato – è, per contro, del tutto adeguata e conforme ai suindicati principi di diritto suesposti, in materia di perizie di variante disposte per sopperire all’imprevidenza della stessa stazione appaltante.

4.3. I mezzo suesposti vanno, pertanto disattesi.

5. Con il quarto, quinto, sesto ed ottavo motivo di ricorso, il Comune di Arpino denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c. e art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5.1. Il ricorrente censura la decisione di appello, per avere il giudice di rinvio omesso di operare una corretta valutazione comparativa tra le condotte delle parti rilevanti ai fini della valutazione della gravità dell’inadempimento ex art. 1455 c.c., in violazione delle norme sulla risoluzione del contratto (artt. 1453 c.c. e ss.), e disattendendo, altresì, il principio di diritto affermato da questa Corte nella sentenza che ha disposto il rinvio.

5.2. I motivi sono inammissibili.

5.2.1. La denunzia del vizio di violazione di legge deve avvenire, invero, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 10295/2007; 635/2015). Ne consegue che devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007).

5.2.2. Nel caso concreto, il ricorrente si limita a dedurre la sussistenza della violazione di talune norme di legge sostanziali e processuali, senza precisare affatto in che cosa tale violazione si sarebbe concretata, ed il quale parte della decisione impugnata siffatta violazione sarebbe stata posta in essere, ma limitandosi a rinviare alle inammissibili deduzioni di merito operate con riferimento ai denunciati vizi di motivazione.

5.3. I mezzi non possono, di conseguenza, trovare accoglimento.

6. Con il settimo motivo di ricorso, il Comune di Arpino denuncia l’omessa pronuncia ed il vizio di motivazione, in relazione all’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

6.1. Lamenta l’istante che la Corte di Appello abbia “omesso di decidere e motivare” circa l’ammissibilità dell’intervento della USL di Frosinone ne presente giudizio.

6.2. Il motivo è inammissibile.

6.2.1. In tema di ricorso per cassazione, è – per vero –

contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Il secondo presuppone, invece, l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione e va denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (cfr., ex plurimis, Cass. 15882/2007; 13866/2014).

6.2.2. Ne consegue che, essendo stata, nel caso di specie, effettuata la denuncia di due vizi logicamente incompatibili, la censura non può che essere disattesa.

7. Passando, infine, all’esame del ricorso incidentale proposto dalla Azienda USL di Frosinone, va rilevato che la ricorrente con i due motivi – che, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, art. 342 nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

7.1. Avrebbe errato la Corte di Appello nel ritenere che non facesse carico all’appaltatore la predisposizione dei calcoli di stabilità e dei disegni esecutivi relativi alle opere in cemento armato, e nel reputare, pertanto, che la necessità di far predisporre una perizia di variante, a tal fine, fosse imputabile anche all’amministrazione committente. Di più, l’affermazione – operata dall’impugnata sentenza circa l’esistenza di un accordo intercorso tra l’appaltatore e la direzione dei lavori, al fine di sopperire alla carenza del progetto predisposto dal committente, dandosi incarico ad un tecnico (ing. Lo Ca-scio) per redigere un progetto esecutivo delle opere in cemento armato, peraltro incoerente rispetto al progetto originario, si porrebbe in contrasto con il disposto della L. n. 2248 del 1865, art. 342 a tenore del quale l’appaltatore non può introdurre variazioni di sorta al lavoro in corso, “senza averne ricevuto l’ordine per iscritto dall’ingegnere direttore”, che rechi, altresì, l’indicazione dell'”intervenuta superiore approvazione”.

7.2. I motivi sono infondati.

7.2.1. Per quanto concerne, infatti, l’errore progettuale e la sospensione dovuta alla necessità di effettuare una perizia di variante, va ribadito, infatti, che “le ragioni di pubblico interesse o necessità” che, ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2, legittimano l’ordine di sospensione dei lavori, vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute, non previste nè prevedibili dall’Amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell’Amministrazione medesima. In particolare, nel caso che sopravvenga la necessità di approvare una “perizia di variante”, tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto – pur se redatto dall’appaltatore o da terzi – da parte dell’ente appaltante, il quale è tenuto, prima dell’indizione della gara, a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell’eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell’opera sì come progettata (cfr.

Cass. 5135/2002; 13643/2004; 18239/2012).

7.2.2. Quanto alla pretesa violazione della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 342 – per avere la Corte di Appello affermato che tra l’appaltatore ed il direttore dei lavori vi sarebbe stato un accordo per affidare all’ing. L.C. la redazione di un progetto esecutivo, sebbene incoerente rispetto al progetto originario, senza l’ordine scritto del direttore dei lavori, previsto da detta norma –

va osservato che le variazioni apportate in corso di esecuzione di un’opera appaltata da un ente pubblico in mancanza di un ordine scritto del direttore dei lavori (L. n. 2248 del 1865, art. 342), se riassunte in una cd. “perizia di variante” successivamente approvata dal competente organo dell’ente appaltante, possono considerarsi “sanate” quanto al profilo dell’irregolarità derivante dalla mancanza dell’ordine scritto, ferma restando la possibile rilevanza di tale violazione ad altri fini (Cass. 6470/1998). Per cui, essendo stata, nella specie, la variazione in parola recepita nella perizia di variante approvata dall’Amministrazione, con Delib. 18 maggio 1974, n. 64 vistata dal Genio Civile, la violazione suindicata deve ritenersi sanata.

7.3. I mezzi in esame vanno, pertanto, disattesi.

8.. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso principale ed i ricorsi incidentali vanno rigettati.

9. Concorrono giusti motivi, tenuto conto della reciproca soccombenza, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione;

rigetta il ricorso principale e quelli incidentali; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2016

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