Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12458 del 08/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 08/06/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 08/06/2011), n.12458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 441,

presso lo studio dell’avvocato MARINI PAOLO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SAMBENEDETTO GERMANO, giusta delega

in atti e procura notarile depositala in udienza;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO Anna Maria, (DIREZIONE AFFARI LEGALI

POSTE ITALIANE), che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 622/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/10/2006 R.G.N. 774/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato MARINI PAOLO (per procura notarile depositata in

udienza);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.P., dipendente della società Poste Italiane, chiedeva al Tribunale di Sulmona,, l’accertamento del suo diritto alla qualifica corrispondente alle superiori mansioni svolte al 1994 al 1998 presso lo scalo ferroviario di (OMISSIS).

Il Tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo al P. l’inquadramento nell’aerea operativa (ex 4^ categoria), con le relative differenze economiche a partire dal 1998. Proponeva appello la società Poste Italiane. Resisteva il P..

La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza depositata il 26 ottobre 2006, accoglieva il gravame e respingeva l’originaria domanda.

Propone ricorso per cassazione il P., affidato ad unico motivo.

Resiste la società Poste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in tesi la erronea valutazione delle prove testimoniali inerenti l’espletamento delle mansioni superiori.

Lamentava che la corte territoriale aveva travisato le risultanze istruttorie basando conseguentemente la decisione su di una motivazione insufficiente. Il motivo è infondato.

Va infatti considerato che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste allorchè, dalla lettura della sentenza, non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice (Cass. sez. un. 22 dicembre 2010 n. 25984, Cass. n. 10203 del 2008, Cass. n. 23484 del 2007) mentre le altre censure inerenti la motivazione debbono riguardare l’obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte.

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce peraltro al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 18 luglio 2008 n. 20027, Cass. 9 agosto 2007 n. 17477, Cass. 5 marzo 2007 n. 5066, Cass. 16 gennaio 2007 n. 828). Nella specie la corte di merito ha ritenuto, in modo logico e congruamente motivato in base alle testimonianze escusse, che le mansioni svolte dal P. non potevano ricondursi alla richiesta superiore qualifica, evidenziando l’occasionalità delle superiori mansioni svolte ed in ogni caso la riconducibilità di esse solo parzialmente alla superiore qualifica richiesta.

Il ricorrente si limita a censurare tali valutazioni, chiedendo in sostanza alla Corte un inammissibile diverso accertamento dei fatti.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in complessivi Euro 29,00 per spese, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2011

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