Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12457 del 24/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 24/06/2020), n.12457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13874-2018 proposto da:

LOGUDORO AMBIENTE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. ODERISI DA GUBBIO

214, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MARI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SEBASTIANO CHERI;

– ricorrente –

contro

F.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO PALMAS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/2017 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata l’08/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva, con la sentenza n. 253/2017, rigettato l’appello proposto da Logudoro Ambiente srl avverso la decisione assunta dal Tribunale di Sassari nei confronti della stessa società e di F.M.A..

La società Logudoro aveva proposto ricorso per cassazione avverso il dispositivo della predetta decisione, non essendo stata depositata la motivazione, affidata a tre motivi cui resisteva con controricorso fantasia A.M..

Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la “esatta individuazione della natura giuridica della società a totale capitale pubblico, errore assoluto negli effetti che se ne vogliono derivare-violazione e mancata applicazione della L.n. 133 del 2008, art. 18, comma 1.

2) Con il secondo motivo è dedotto l’errore nella ricostruzione dei fatti di causa e nella qualificazione della fattispecie, nella valutazione delle prove-Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

3) Con il terzo motivo è dedotta “erronea valutazione dei documenti in atti -Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”

I motivi possono essere trattati congiuntamente perchè presentano i medesimi profili di inammissibilità essendo totalmente privi di autosufficienza e specificità. A riguardo questa Corte ha chiarito che “Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (Cass.n. 14784/2015)

Nel caso di specie manca del tutto la allegazione della motivazione della sentenza impugnata e i motivi risultano quindi slegati rispetto alla stessa. Deve ribadirsi che il “potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza (salva l’eccezionale ipotesi prevista dall’art. 433 c.p.c., comma 2), ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali, tra cui è essenziale la motivazione, e che sia stata depositata in cancelleria a norma degli artt. 430 e 438 c.p.c.” (Cass.n. 18162/2015; Cass.n. 16399/2007).

Deve peraltro soggiungersi che il secondo motivo di ricorso inerente l’erronea ricostruzione della fattispecie risulta altresì inammissibile trattandosi di “doppia conforme. Secondo l’orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014). Tale dimostrazione è completamente assente nel motivo in esame.

Il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2020

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