Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12457 del 21/05/2010

Cassazione civile sez. III, 21/05/2010, (ud. 22/04/2010, dep. 21/05/2010), n.12457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGRI VIESTI SRL, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PINEROLO 43, presso

lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SIANI VINCENZO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 21, presso lo studio dell’avvocato TORRISI MASSIMILIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PETRUCCI RODOLFO, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2009 del TRIBUNALE DI BARI, SEZIONE

DISTACCATA DI ALTAMURA, depositata il 24/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Siani Vincenzo, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Dr. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. M.L. proponeva opposizione davanti al giudice di pace di Altamura avverso un decreto ingiuntivo emesso da quel giudice nei suoi confronti ed in favore della s.r.l. Agri Viesti per il pagamento di corrispettivo relativo alla fornitura di grano. Il giudice di pace, all’esito del giudizio, dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del giudice di pace di Lecce.

Il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, decidendo sull’appello principale della s.r.l. Agri Viesti e su quello incidentale dell’opponente, con sentenza del 24.2.2009 rigettava l’appello principale, confermando la competenza territoriale del giudice di pace di Lecce, sulla base di quanto risultava dalla prova testimoniale raccolta nel giudizio, ed accoglieva l’appello incidentale condannando la s.r.l. Agri Viesti al pagamento delle intere spese del doppio grado di giudizio.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l.

Agri Viesti.

Resiste con controricorso la parte intimata, la quale ha presentato anche memoria.

Il relatore conclude per l’accoglimento del ricorso, rilevando la competenza territoriale del giudice di pace di Altamura.

2. Osserva preliminarmente questa Corte che, poichè la sentenza impugnata ha sostanzialmente deciso sulla competenza (la revoca del decreto ingiuntivo è solo una conseguenza della dichiarazione di incompetenza), riaffermando quella del giudice di pace di Lecce, per quanto la sentenza del giudice di pace non potesse essere impugnata con regolamento (a norma dell’art. 46 c.p.c.), la successiva sentenza del tribunale doveva necessariamente essere impugnata con regolamento di competenza (Cass. n. 15430 del 10/08/2004).

Va tuttavia osservato che la sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza è impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall’art. 42 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall’art. 47, secondo comma, cod. proc. civ. ovvero in quello c.d. lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., in mancanza della comunicazione da parte della cancelleria della decisione sulla competenza (Cass. Ordinanza n. 5391 del 05/03/2009). Tanto si è verificato nella fattispecie, con la conseguenza che va effettuata la conversione del ricorso in regolamento di competenza.

3. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2, per non aver il tribunale affermato la competenza del giudice di pace di Altamura sulla base di quanto risultava allo stato degli atti al momento dell’eccezione di incompetenza e cioè che il forum destinatae solutionis era il domicilio del creditore, trattandosi di somma determinata, mentre il tribunale aveva affermato la diversa competenza del giudice di pace di Lecce, tenendo conto delle testimonianze escusse, ai fini del merito.

4.1. Il motivo è manifestamente fondato e va accolto. Infatti l”eccezione di incompetenza territoriale da parte del convenuto non introduce nel processo un tema che necessiti di istruzione con possibilità di assunzione di prove costituende, ma va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti, senza che possa indurre a diverse conclusioni il riferimento del novellato art. 38 c.p.c., a “sommarie informazioni” eventualmente da assumersi da parte del giudice, posto che tale riferimento va inteso come limitato a chiarire il contenuto delle prove costituite o comunque ad accertare circostanze agevolmente rilevabili o documentabili.

Quindi la questione della competenza va decisa sulla base delle risultanze processuali disponibili (v. Cass. civ. (Ord.), Sez. 3^, 20/10/2006, n. 22524; Cass. Ordinanza n. 16842 del 27/11/2002), dovendo tenersi distinte le questioni concernenti il merito della causa, da decidersi all’esito dell’istruttoria da quelle relative alla competenza, da decidersi allo stato degli atti (Cass. n. 10966/2003; Cass. n. 1877/1999).

4.2. Ne consegue che avendo l’attrice richiesto il decreto ingiuntivo per una somma determinata, costituente il corrispettivo per la fornitura di grano, il forum destinatae solutionis era, a norma dell’art. 1182 c.c., n. 3, il domicilio del creditore e, cioè nella fattispecie Altamura.

4.3. Ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall’attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito. (Cass. civ. (Ord.), Sez. 3^, 13/04/2005, n. 7674).

Da ciò l’ulteriore conseguenza del foro facoltativo di cui all’art. 20 c.p.c. nella fattispecie fosse, appunto, Altamura e che quindi la competenza territoriale si appartenesse al giudice di pace di quella città.

4.4. Il Tribunale, che è giunto alla diversa conclusione, secondo cui la competenza territoriale fosse in favore del giudice di pace di Lecce, si è fondato sulla deposizione testimoniale, raccolta nel corso dell’istruttoria di merito, secondo cui il contratto fu stipulato con una mandataria dell’attrice ( P.M.) in Surbo di Lecce e che anche il pagamento avvenne nelle mani di questa in detta località.

Sennonchè così operando il tribunale ha violato il disposto di cui all’art. 33 c.p.c., u.c., decidendo sulla competenza non allo stato degli arti, ma sulla base delle risultanze istruttorie disposte per la trattazione del merito.

4.5. In accoglimento del primo motivo di ricorso, va, quindi dichiarata la competenza territoriale del giudice di pace di Altamura, ma la causa va rimessa al tribunale di Bari, sez. distaccata di Altamura, per il giudizio di appello nel merito.

Infatti l’erronea dichiarazione di incompetenza da parte del giudice di primo grado non rientra fra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., poichè il menzionato art. 353 c.p.c., comma 3, che quella rimessione prevedeva nel solo caso in cui il Pretore, in riforma della sentenza del conciliatore, avesse dichiarato la competenza, è stato esplicitamente abrogato, a decorrere dal 1^ gennaio 1993, dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 89.

Pertanto, quando il Giudice d’appello ritenga errata la pronunzia di incompetenza emessa dal Giudice di primo grado, deve decidere la causa nel merito e, nel caso in cui la sentenza di secondo grado sia cassata, la Corte di Cassazione deve rinviare la causa al Giudice di appello, restando esclusa la possibilità di rimettere la causa al primo Giudice (Cass. civ., Sez. 3^, 10/08/2004, n. 15430; Cass. civ., Sez. 1^, 19/03/2007, n. 6520).

5. L’accoglimento del primo motivo, comporta l’assorbimento dei restanti.

In definitiva va dichiarata la competenza territoriale del giudice di pace di Altamura e rinviata la causa al tribunale di Bari, sez. distaccata di Altamura, per il giudizio di appello e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio.

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Converte il ricorso in regolamento di competenza. Dichiara la competenza territoriale del giudice di pace di Altamura e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di cassazione al tribunale di Bari, sez. distaccata di Altamura, in diversa composizione monocratica, per il giudizio di appello.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2010

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